Lo studio prende in considerazione la divisione a domanda congiunta introdotta dall'art.791-bis cod.proc.civ. Ricostruito l'istituto non come un atto di divisione a contenuto determinabile, accompagnato dalla richiesta al giudice della nomina di un professionista - notaio oppure avvocato - per la determinazione, bensì come una domanda di divisione semplificata, si sono esaminate le attività che il notaio e l'avvocato sono chiamati a svolgere sin da quando sono richiesti di “autenticare” le sottoscrizioni apposte in calce alla domanda fino alla predisposizione del progetto di divisione e alla conclusione delle operazioni divisionali. In particolare si è considerato il caso in cui, in presenza di “beni non comodamente divisibili”, il professionista incaricato ne dispone la vendita, con applicazione – in quanto compatibili – degli artt.591-bis e 591-ter cod.proc.civ. Affrontando l'ineludibile problema dell'individuazione dell'atto idoneo a far uscire il bene oggetto di vendita dal patrimonio dei contitolari per farlo entrare in quello dell'acquirente si è concluso nel senso che si debba trattare di un decreto di trasferimento ex art.586 cod.proc.civ.; decreto, ovviamente, pronunciato qui non dal giudice dell'esecuzione, bensì dal giudice investito della domanda congiunta di divisione. Si è infine sottolineato come l'introduzione della domanda congiunta di divisione, che consente al giudice di affidare l'incarico tanto ad un notaio quanto ad un avvocato, non può portare in via interpretativa a consentire che, in caso di giudizio di divisione, la direzione delle operazioni divisionali ex art.786 cod.proc.civ. possa essere delegata ad un soggetto diverso dal notaio.
Il notaio (e l'avvocato) nella divisione a domanda congiunta
Annalisa Lorenzetto
2021
Abstract
Lo studio prende in considerazione la divisione a domanda congiunta introdotta dall'art.791-bis cod.proc.civ. Ricostruito l'istituto non come un atto di divisione a contenuto determinabile, accompagnato dalla richiesta al giudice della nomina di un professionista - notaio oppure avvocato - per la determinazione, bensì come una domanda di divisione semplificata, si sono esaminate le attività che il notaio e l'avvocato sono chiamati a svolgere sin da quando sono richiesti di “autenticare” le sottoscrizioni apposte in calce alla domanda fino alla predisposizione del progetto di divisione e alla conclusione delle operazioni divisionali. In particolare si è considerato il caso in cui, in presenza di “beni non comodamente divisibili”, il professionista incaricato ne dispone la vendita, con applicazione – in quanto compatibili – degli artt.591-bis e 591-ter cod.proc.civ. Affrontando l'ineludibile problema dell'individuazione dell'atto idoneo a far uscire il bene oggetto di vendita dal patrimonio dei contitolari per farlo entrare in quello dell'acquirente si è concluso nel senso che si debba trattare di un decreto di trasferimento ex art.586 cod.proc.civ.; decreto, ovviamente, pronunciato qui non dal giudice dell'esecuzione, bensì dal giudice investito della domanda congiunta di divisione. Si è infine sottolineato come l'introduzione della domanda congiunta di divisione, che consente al giudice di affidare l'incarico tanto ad un notaio quanto ad un avvocato, non può portare in via interpretativa a consentire che, in caso di giudizio di divisione, la direzione delle operazioni divisionali ex art.786 cod.proc.civ. possa essere delegata ad un soggetto diverso dal notaio.File | Dimensione | Formato | |
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