Questa tesi di dottorato esplora il tema del recesso dai trattati internazionali. Il lavoro si compone di una prima parte di carattere storico-giuridico che mette a fuoco la funzione del recesso per gli Stati parte di un trattato, al fine di far comprendere come si sia affermata la compatibilità dell’istituto con il concetto di “sacralità” dei patti. La parte successiva ricostruisce la prassi rilevante a consentire la formazione di una norma generale sulla configurabilità, nei trattati, di un diritto di recesso. Viene poi considerato il dibattito dottrinale che si sviluppa prima della redazione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 (d’ora in poi CVDT) e durante i travaux préparatoires di quest’ultima. La parte centrale è invece dedicata all’esame delle disposizioni in materia di recesso contenute nella stessa Convenzione, e offre un approfondimento riguardo a quella che permette il recesso quand’esso risulti implicitamente previsto. La tesi analizza quindi i tre tipi di trattati considerati rilevanti alla luce della prassi recente, che ha visto gli Stati ricorrere al recesso con particolare frequenza specie con riguardo, appunto, a quelle oggetto d’indagine. Si pone inoltre la questione del rapporto fra le norme convenzionali sul recesso e quelle generali sull’estinzione o il recesso dai trattati, per accertare se le prime, ove previste dalle parti, debbano prevalere come speciali sulle seconde. Se così fosse, si argomenta, l’estinzione o il recesso dai trattati che prevedono il diritto in parola dovrebbe avvenire sulla base di tali norme pattizie, mentre resterebbe esclusa l’applicazione delle norme generali che prevedono altri modi di estinzione o recesso. Al contrario, se le norme del trattato avessero un campo d’applicazione diverso da quello delle norme generali, quest’ultime resterebbero in ogni caso applicabili, e lo Stato deciso a porre fine alla propria partecipazione al trattato potrebbe avvalersi sia della norma sul recesso contenuta nel trattato, sia delle norme generali qualora, beninteso, sussistano i presupposti per l’applicazione. Si conclude dunque che il rapporto intercorrente tra le norme pattizie sul recesso e quelle generali sull’estinzione o il recesso non trovi una definizione univoca, ma debba essere di caso in caso valutato alla luce dei termini in cui è formulata la norma pattizia, giungendo a possibili differenti conclusioni a seconda del trattato o della categoria di trattati considerati.
Il recesso dai trattati internazionali / Brugnolaro, Nicolo'. - (2019 Dec 01).
Il recesso dai trattati internazionali
Brugnolaro, Nicolo'
2019
Abstract
Questa tesi di dottorato esplora il tema del recesso dai trattati internazionali. Il lavoro si compone di una prima parte di carattere storico-giuridico che mette a fuoco la funzione del recesso per gli Stati parte di un trattato, al fine di far comprendere come si sia affermata la compatibilità dell’istituto con il concetto di “sacralità” dei patti. La parte successiva ricostruisce la prassi rilevante a consentire la formazione di una norma generale sulla configurabilità, nei trattati, di un diritto di recesso. Viene poi considerato il dibattito dottrinale che si sviluppa prima della redazione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 (d’ora in poi CVDT) e durante i travaux préparatoires di quest’ultima. La parte centrale è invece dedicata all’esame delle disposizioni in materia di recesso contenute nella stessa Convenzione, e offre un approfondimento riguardo a quella che permette il recesso quand’esso risulti implicitamente previsto. La tesi analizza quindi i tre tipi di trattati considerati rilevanti alla luce della prassi recente, che ha visto gli Stati ricorrere al recesso con particolare frequenza specie con riguardo, appunto, a quelle oggetto d’indagine. Si pone inoltre la questione del rapporto fra le norme convenzionali sul recesso e quelle generali sull’estinzione o il recesso dai trattati, per accertare se le prime, ove previste dalle parti, debbano prevalere come speciali sulle seconde. Se così fosse, si argomenta, l’estinzione o il recesso dai trattati che prevedono il diritto in parola dovrebbe avvenire sulla base di tali norme pattizie, mentre resterebbe esclusa l’applicazione delle norme generali che prevedono altri modi di estinzione o recesso. Al contrario, se le norme del trattato avessero un campo d’applicazione diverso da quello delle norme generali, quest’ultime resterebbero in ogni caso applicabili, e lo Stato deciso a porre fine alla propria partecipazione al trattato potrebbe avvalersi sia della norma sul recesso contenuta nel trattato, sia delle norme generali qualora, beninteso, sussistano i presupposti per l’applicazione. Si conclude dunque che il rapporto intercorrente tra le norme pattizie sul recesso e quelle generali sull’estinzione o il recesso non trovi una definizione univoca, ma debba essere di caso in caso valutato alla luce dei termini in cui è formulata la norma pattizia, giungendo a possibili differenti conclusioni a seconda del trattato o della categoria di trattati considerati.File | Dimensione | Formato | |
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