The Italian reform of Company Law of 2003-2004 has restricted the possibility for shareholders to obtain judicial declararions of the invalidity of shareholders resolutions, while admitting them to ask for monetary compensation when invalid shareholders resolutions cause them damages. The thesis, once admitted the unitary nature of such provisions in Italian Company Law affirms that they are not ascribable to torts, nor to breach of contract. They are, therefore, qualified as an independent form of legal guarantee for damages caused by invalid shareholders resolutions, of which the Company itself may be called to respond. The work than proceeds to examine the substantial and processual features of this peculiar form of shareholders’ protection, while emphasizing the intrinsic limit of substituting demolitory remedies by monetary compensation.
La riforma del diritto delle società di capitali del 2003-2004 ha ristretto la legittimazione degli azionisti ad agire per far valere in giudizio l’invalidità delle delibere assembleari, introducendo, in sostituzione della tutela reale ablata, dei rimedi di carattere risarcitorio. L’eleborato, assunta la natura unitaria di tali rimedi, ed esclusa la sussumibilità degli stessi tanto al genus della responsabilità contrattuale, quanto a quello della responsabilità aquiliana, procede a qualificarli come una forma di garanzia legale per i danni provocati dalle deliberazioni invalide, individuando nella società stessa il soggetto passivo del rimedio. Il lavoro procede quindi ad una ricostruzione dei profili sostanziali e (per brevi cenni) processuali di tale peculiare forma di tutela degli azionisti, evidenziando infine i limiti intrinsechi del tentativo di surrogare la tutela reale con meccanismi di tipo risarcitorio.
Il danno da deliberazione invalida nella S.p.A / Verbano, Marco. - (2016 Jan 29).
Il danno da deliberazione invalida nella S.p.A.
Verbano, Marco
2016
Abstract
La riforma del diritto delle società di capitali del 2003-2004 ha ristretto la legittimazione degli azionisti ad agire per far valere in giudizio l’invalidità delle delibere assembleari, introducendo, in sostituzione della tutela reale ablata, dei rimedi di carattere risarcitorio. L’eleborato, assunta la natura unitaria di tali rimedi, ed esclusa la sussumibilità degli stessi tanto al genus della responsabilità contrattuale, quanto a quello della responsabilità aquiliana, procede a qualificarli come una forma di garanzia legale per i danni provocati dalle deliberazioni invalide, individuando nella società stessa il soggetto passivo del rimedio. Il lavoro procede quindi ad una ricostruzione dei profili sostanziali e (per brevi cenni) processuali di tale peculiare forma di tutela degli azionisti, evidenziando infine i limiti intrinsechi del tentativo di surrogare la tutela reale con meccanismi di tipo risarcitorio.File | Dimensione | Formato | |
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