The paper aims to provide a legal analysis of project finance, examining profiles and civil problems arising from the legal instrument, also through comparative insights. In particular, the paper develops in three directions: (i) analysis of the overall phenomenon, in public contracts area as well as in the private contracts context; (ii) examination of the aforesaid theoretical framework as a whole; (iii) the existence of a legal obligation to renegotiate between the parties themselves. As regards the first issue after a brief reconstruction of the economic phenomenon and the analysis of the essential features of the project finance, the unity of the purpose of the contract was emphasized, arguing that its application in public or private contexts does not alter the nature of the contract itself that remains, therefore, the same. And in fact, the rules contained in the Italian Public Contract Code concerning the project financing cannot be considered neither as a discipline of the legal instrument nor as the discipline of the legal relations existing between the parties; rather the abovementioned rules should be considered as an adaptation of the funding model to the specific needs of the public sector. Therefore, the validity of a general unique scheme is not altered: it is therefore characterized by the presence of specific elements in both areas, public and private: this being true, the legal issues raised by the legal instruments of private and public project finance have been jointly dealt with. As for the second issue, after investigated the relationships existing among the stakeholders of the project finance, the thesis sustained is that the most convincing qualification of the legal tool supporting the economic operation should described as a unique multilateral contract with common purpose, thus rejecting the more common qualification as ‘connected contract’. Once the distinction between ‘connected contracts’ and a unique multilateral contract with common purpose has been imputed to the existence of a unitary consideration, it has been argued that in the project finance the unitary consideration consists in splitting the risk of the project among the involved parties to the contract. This thesis seems confirmed by the special operational guarantees asset, as well as by the conditioning mechanism by which the loan agreement is subject to the existence of construction building, management, supply and sales contracts, while in turn, the abovementioned contracts are subject to the condition precedent consisting in the fulfillment of the loan contract. More precisely: evidence of the common purpose is given by the existence of a common interest of all the stakeholders of the economic operation. A first commonality can be perceived among SPV and lenders, through a parallelism with the Italian agriculture associative agreements and their corresponding institutions in Islamic finance. A second commonality can be highlighted among SPV and the other “satellite” participants, thus assuming a compatibility between exchange contracts and associated contracts, as noted by some academics in the area of network contracts. Consequently, art. 1420 of the Italian civil code would apply, thus avoiding the implications of the principle simul stabunt simul cadent applied to ‘connected contracts’. In other words: the interest of the parties to the fulfillment of the project is, in fact, confirmed by the systematic presence of a specific contractual clause, defined as “terms of survival of the project”. In relation to the third and final point, project finance proves to be an elective ground for renegotiation as appropriate remedy. The legal obligation - now expressly regulated in the German, Dutch and Greek Civil Code as well as implicitly subsisting in the U.S. system - proves to be accepted in the Italian legal system, where it is based on the principle of good faith in the performance of the contract, as interpreted in the light of solidarity constitutional values ?? protected by art. 2 of the Italian Constitution. Additionally, the unified framework of project finance would be consistent with the need to overcome the logic of relativity of contractual fragments, as demonstrated both by the English academic debate now reflecting on the role of sanctity of contract and on the concept of connected contracts, and by the French experience in the area of contractual ‘indivisibilté’. Not every relationship established between the parties is contractual stricto sensu, since there are bilateral agreements: nevertheless, the close “organisational relation” generated leads to reflect on the opportunity to allow an extension of limitation or exclusion liability objections also between the parties of the global operation not linked themselves by a contract and to conclude that there is a responsibility among them that exceed the forms of non-contractual liability. The observations proposed hereabove would lead to a reinterpretation of the borderline between the two legal instruments, ‘connected contracts’ and multilateral contracts, thus leading to the conclusion that there is a legal obligation to renegotiate in both contractual schemes, as both can be defined as relational contracts.
Il lavoro mira ad offrire un’analisi giuridica della finanza di progetto esaminando, anche attraverso spunti di comparazione, i profili e le problematiche civilistiche che originano dall’istituto. In particolare, il lavoro si sviluppa secondo tre direzioni: un’analisi del fenomeno tout court (in ambito pubblicistico e privatistico), al fine di dimostrarne l’unitarietà concettuale; l’inquadramento teorico dell’istituto complessivamente considerato; una disamina del fenomeno delle possibili sopravvenienze contrattuali e della sussistenza di un obbligo legale di rinegoziazione tra le parti stesse. Sotto il primo profilo, svolta una breve ricostruzione del fenomeno economico e degli elementi caratterizzanti la finanza di progetto, si pone in evidenza l’unitarietà dell’istituto, argomentando come la sua applicazione in un contesto pubblico ovvero privato non alteri la natura del contratto in questione che rimane, dunque, sempre la medesima. La normativa contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici non rappresenterebbe, dunque, né una disciplina dell’istituto ex se né una regolamentazione dei rapporti sussistenti tra i soggetti coinvolti nell’operazione, bensì un adattamento del modello di finanziamento alle esigenze specifiche del settore nel quale trova applicazione, senza dunque intaccare la validità di uno schema generale connotato dalla presenza dei prospettati elementi specializzanti. All’unitarietà dell’istituto consegue anche una ricostruzione unitaria delle problematiche giuridiche. Sotto il secondo profilo, indagate le relazioni che si vengono a creare tra i diversi attori della finanza di progetto, si propone un tentativo di inquadramento dell’istituto in termini di contratto plurilaterale con comunione di scopo, distaccandosi dalla più classica qualificazione in termini di collegamento negoziale. Ravvisato, infatti, il discrimine tra collegamento negoziale e contratto unitario nella sussistenza di una causa unitaria, si è posto in evidenza come essa, nel project financing, consista nel frazionamento del rischio del progetto, confermato dal particolare quadro di garanzie poste a fondamento della struttura contrattuale, nonché mediante un preciso meccanismo di condizionamento di ciascuno dei singoli contratti secondo cui il contratto di finanziamento risulterà subordinato all’effettiva sussistenza dei contratti di costruzione, gestione, fornitura e vendita (c.d. conditions precedent), a loro volta, sottoposti alla condizione sospensiva costituita dal perfezionarsi del contratto di finanziamento. La comunione di scopo, in particolare, sarebbe dimostrata dalla sussistenza di un interesse comune di tutti gli attori dell’operazione: tra società veicolo e finanziatori, da un lato, attraverso un parallelismo con i contratti associativi agrari e con i corrispondenti istituti della finanza islamica; tra società veicolo e operatori “satellite”, dall’altro, dichiarando una compatibilità tra contratti di scambio e contratto associativo, come osservato da parte della dottrina in materia di contratti di rete. Ne conseguirebbe l’applicazione dell’art. 1420 c.c. ovviandosi in tal modo alle implicazioni derivanti dal principio di simul stabunt simul cadent, caratterizzante il collegamento negoziale: l’essenzialità e la centralità dell’interesse della parti alla prosecuzione del progetto risulta, infatti, confermata dalla presenza sistematica di apposite clausola contrattuali, definite, “clausole di sopravvivenza” del progetto. In relazione al terzo ed ultimo aspetto, quello della gestione delle possibili sopravvenienze economiche, il project financing si dimostra essere terreno elettivo per l’applicazione del rimedio manutentivo della rinegoziazione. L’obbligo, oggi espressamente disciplinato nel Codice Civile tedesco, olandese e greco, nonché implicitamente sussistente nel sistema statunitense, potrebbe dirsi esistente anche nel sistema italiano sulla base del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, letto alla luce dei valori costituzionali di solidarietà tutelati dall’art. 2 Cost. L’inquadramento unitario della finanza di progetto risulterebbe compatibile, ulteriormente, con l’esigenza di superamento della logica di relatività dei frammenti contrattuali, come dimostrato dall’esperienza inglese che si interroga sull’attualità del principio di sanctity of contract e sulla nozione di network contrattuale nonché dall’esperienza francese in tema di indivisibilté contrattuale. Non tutte le relazioni che si instaurano tra i diversi soggetti sono contrattuali in senso stretto, trattandosi di contratti tendenzialmente bilaterali; tuttavia, la stretta organisational relation che si genera induce a riflettere sulla possibilità di ammettere l’opponibilità delle eccezioni di limitazione o esonero di responsabilità tra i soggetti del collegamento negoziale non uniti da un contratto in senso stretto e di ritenersi sussistente una responsabilità tra i diversi soggetti che superi le forme della responsabilità extracontrattuale. Simili osservazioni indurrebbero ad una rilettura del confine tra gli istituti del collegamento negoziale e del contratto plurilaterale, potendosi, in conclusione, ritenere sussistente un obbligo di rinegoziazione ex lege anche nel primo, anch’esso caratterizzato da un profilo relazionale.
Il project financing tra inquadramento teorico e rinegoziazione delle sopravvenienze / Montani, Veronica. - (2014 Jan 21).
Il project financing tra inquadramento teorico e rinegoziazione delle sopravvenienze
Montani, Veronica
2014
Abstract
Il lavoro mira ad offrire un’analisi giuridica della finanza di progetto esaminando, anche attraverso spunti di comparazione, i profili e le problematiche civilistiche che originano dall’istituto. In particolare, il lavoro si sviluppa secondo tre direzioni: un’analisi del fenomeno tout court (in ambito pubblicistico e privatistico), al fine di dimostrarne l’unitarietà concettuale; l’inquadramento teorico dell’istituto complessivamente considerato; una disamina del fenomeno delle possibili sopravvenienze contrattuali e della sussistenza di un obbligo legale di rinegoziazione tra le parti stesse. Sotto il primo profilo, svolta una breve ricostruzione del fenomeno economico e degli elementi caratterizzanti la finanza di progetto, si pone in evidenza l’unitarietà dell’istituto, argomentando come la sua applicazione in un contesto pubblico ovvero privato non alteri la natura del contratto in questione che rimane, dunque, sempre la medesima. La normativa contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici non rappresenterebbe, dunque, né una disciplina dell’istituto ex se né una regolamentazione dei rapporti sussistenti tra i soggetti coinvolti nell’operazione, bensì un adattamento del modello di finanziamento alle esigenze specifiche del settore nel quale trova applicazione, senza dunque intaccare la validità di uno schema generale connotato dalla presenza dei prospettati elementi specializzanti. All’unitarietà dell’istituto consegue anche una ricostruzione unitaria delle problematiche giuridiche. Sotto il secondo profilo, indagate le relazioni che si vengono a creare tra i diversi attori della finanza di progetto, si propone un tentativo di inquadramento dell’istituto in termini di contratto plurilaterale con comunione di scopo, distaccandosi dalla più classica qualificazione in termini di collegamento negoziale. Ravvisato, infatti, il discrimine tra collegamento negoziale e contratto unitario nella sussistenza di una causa unitaria, si è posto in evidenza come essa, nel project financing, consista nel frazionamento del rischio del progetto, confermato dal particolare quadro di garanzie poste a fondamento della struttura contrattuale, nonché mediante un preciso meccanismo di condizionamento di ciascuno dei singoli contratti secondo cui il contratto di finanziamento risulterà subordinato all’effettiva sussistenza dei contratti di costruzione, gestione, fornitura e vendita (c.d. conditions precedent), a loro volta, sottoposti alla condizione sospensiva costituita dal perfezionarsi del contratto di finanziamento. La comunione di scopo, in particolare, sarebbe dimostrata dalla sussistenza di un interesse comune di tutti gli attori dell’operazione: tra società veicolo e finanziatori, da un lato, attraverso un parallelismo con i contratti associativi agrari e con i corrispondenti istituti della finanza islamica; tra società veicolo e operatori “satellite”, dall’altro, dichiarando una compatibilità tra contratti di scambio e contratto associativo, come osservato da parte della dottrina in materia di contratti di rete. Ne conseguirebbe l’applicazione dell’art. 1420 c.c. ovviandosi in tal modo alle implicazioni derivanti dal principio di simul stabunt simul cadent, caratterizzante il collegamento negoziale: l’essenzialità e la centralità dell’interesse della parti alla prosecuzione del progetto risulta, infatti, confermata dalla presenza sistematica di apposite clausola contrattuali, definite, “clausole di sopravvivenza” del progetto. In relazione al terzo ed ultimo aspetto, quello della gestione delle possibili sopravvenienze economiche, il project financing si dimostra essere terreno elettivo per l’applicazione del rimedio manutentivo della rinegoziazione. L’obbligo, oggi espressamente disciplinato nel Codice Civile tedesco, olandese e greco, nonché implicitamente sussistente nel sistema statunitense, potrebbe dirsi esistente anche nel sistema italiano sulla base del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, letto alla luce dei valori costituzionali di solidarietà tutelati dall’art. 2 Cost. L’inquadramento unitario della finanza di progetto risulterebbe compatibile, ulteriormente, con l’esigenza di superamento della logica di relatività dei frammenti contrattuali, come dimostrato dall’esperienza inglese che si interroga sull’attualità del principio di sanctity of contract e sulla nozione di network contrattuale nonché dall’esperienza francese in tema di indivisibilté contrattuale. Non tutte le relazioni che si instaurano tra i diversi soggetti sono contrattuali in senso stretto, trattandosi di contratti tendenzialmente bilaterali; tuttavia, la stretta organisational relation che si genera induce a riflettere sulla possibilità di ammettere l’opponibilità delle eccezioni di limitazione o esonero di responsabilità tra i soggetti del collegamento negoziale non uniti da un contratto in senso stretto e di ritenersi sussistente una responsabilità tra i diversi soggetti che superi le forme della responsabilità extracontrattuale. Simili osservazioni indurrebbero ad una rilettura del confine tra gli istituti del collegamento negoziale e del contratto plurilaterale, potendosi, in conclusione, ritenere sussistente un obbligo di rinegoziazione ex lege anche nel primo, anch’esso caratterizzato da un profilo relazionale.File | Dimensione | Formato | |
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