After a long season in which the need for reordering the justice system resulted in multiple decriminalising laws, the persisting need for renovating the penal system seems to require something different than mere radical elision of penal sanctions, that is, of the instruments through which the response of the penal system should be adjusted to the peculiarity of the typified act in its concrete realisation. We wanted, therefore, to assess, in the first place, whether in the logic of a penal system inspired to the principle of necessary harmfulness, whereby the crime shall consist of harm to a legal good, significant margins of functioning of the penal irrelevance of the fact were possible. The study of the irrelevance clauses already established in our penal system, in juvenile trial and in the proceedings before the justice of the peace, together with the solutions adopted in other European systems, allowed us to develop a critical analysis of the new cause of exclusion of punishability for particular triviality of the fact, as introduced in the penal code. The legislator located the new cause of non-punishability in a context certainly characterised by harmfulness, save the following punitive waiver by the judge. The triviality of the criminal fact is therefore assumed as criterion of selection, on a concrete level, of facts not deserving to be penalized. The research, therefore, moved on to the analysis of the several "indexes of triviality" that characterise the fact as petty, in both the objective and subjective element. We noticed then how the "threads" of petty crimes and of the irrelevant fact are intertwined, precisely, in the logic of introducing in the penal system instruments to individuate in the lesser concrete seriousness of criminal offences the reason for giving up the application of a sanction through mechanisms of extinction of punishability. The research, also through a comparative approach, has been further extended to the exam of the influence of post-factum reparatory behaviours on the harmful dimension of crime, coming to detect in the practically inexistent consideration of such behaviours, the most lacking element of the present law. A missed occasion to pave the way to a conciliatory and reparative penal justice conceived as the most advanced frontier for an adequate response to crimes of low and medium seriousness, capable of remedying the penal inflation and of giving appropriate value to a gradualist conception of crime, as well as to the dimension of penal "triviality".
Dopo una lunga stagione in cui la necessità di riordino del sistema-giustizia si è tradotta in molteplici leggi di depenalizzazione, l'esigenza persistente di rinnovamento del sistema penale sembra richiedere qualcosa di diverso dalla semplice elisione, in radice, della risposta sanzionatoria penale, ossia degli strumenti attraverso cui adeguare la risposta dell'ordinamento penale alla peculiarità del fatto tipico nella sua concreta realizzazione. Abbiamo così voluto appurare, in primo luogo, se nella logica di un sistema penale ispirato al principio della necessaria offensività, in forza del quale il reato deve sostanziarsi nell'offesa del bene giuridico, fosse comunque possibile ritagliare un margine significativo di operatività all'istituto dell'irrilevanza penale del fatto. Lo studio delle clausole di irrilevanza già previste nel nostro ordinamento penale, nel processo minorile e nel rito avanti il giudice di pace, nonché delle soluzioni adottate in altri ordinamenti europei, ha permesso di svolgere un'analisi critica della nuova causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta nel codice penale. La nuova causa di non punibilità ha trovato collocazione in un contesto certamente caratterizzato dall'offensività, salvo il successivo esonero punitivo da parte del giudice. L'esiguità del fatto-reato viene così assunta come criterio di selezione in concreto dei fatti non meritevoli di risposta sanzionatoria. La ricerca si è dunque di seguito rivolta all'analisi dei vari indici di esiguità che caratterizzano il fatto come bagatellare, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Si è rilevato dunque come i fili del reato bagatellare e del fatto irrilevante si intrecciano nella logica, appunto, di introdurre nel sistema penale degli istituti che individuino nella scarsa gravità in concreto dell'illecito penale la ragione di rinuncia all'applicazione della sanzione attraverso meccanismi di estinzione della punibilità. L'indagine, anche attraverso un approccio comparato, si è poi estesa ad esaminare l'incidenza delle condotte riparatorie post-factum sulla portata offensiva del reato, pervenendo ad individuare nella pressoché inesistente valorizzazione di tali condotte, l'elemento più carente dell'attuale disciplina normativa. Un'occasione mancata per dare spazio ad una giustizia penale conciliativa e riparativa concepita ormai come la frontiera più avanzata per una risposta adeguata ai reati di lieve e media gravità, in grado di ovviare all'inflazione penalistica e di valorizzare una concezione gradualistica del reato, nonché la dimensione dell'esiguità penale.
Tutela penale e soglia dell'offensività: il regime del " reato bagatellare" e del "fatto irrilevante" / Cadamuro, Elena. - (2017 Jan 30).
Tutela penale e soglia dell'offensività: il regime del "reato bagatellare" e del "fatto irrilevante"
Cadamuro, Elena
2017
Abstract
Dopo una lunga stagione in cui la necessità di riordino del sistema-giustizia si è tradotta in molteplici leggi di depenalizzazione, l'esigenza persistente di rinnovamento del sistema penale sembra richiedere qualcosa di diverso dalla semplice elisione, in radice, della risposta sanzionatoria penale, ossia degli strumenti attraverso cui adeguare la risposta dell'ordinamento penale alla peculiarità del fatto tipico nella sua concreta realizzazione. Abbiamo così voluto appurare, in primo luogo, se nella logica di un sistema penale ispirato al principio della necessaria offensività, in forza del quale il reato deve sostanziarsi nell'offesa del bene giuridico, fosse comunque possibile ritagliare un margine significativo di operatività all'istituto dell'irrilevanza penale del fatto. Lo studio delle clausole di irrilevanza già previste nel nostro ordinamento penale, nel processo minorile e nel rito avanti il giudice di pace, nonché delle soluzioni adottate in altri ordinamenti europei, ha permesso di svolgere un'analisi critica della nuova causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta nel codice penale. La nuova causa di non punibilità ha trovato collocazione in un contesto certamente caratterizzato dall'offensività, salvo il successivo esonero punitivo da parte del giudice. L'esiguità del fatto-reato viene così assunta come criterio di selezione in concreto dei fatti non meritevoli di risposta sanzionatoria. La ricerca si è dunque di seguito rivolta all'analisi dei vari indici di esiguità che caratterizzano il fatto come bagatellare, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Si è rilevato dunque come i fili del reato bagatellare e del fatto irrilevante si intrecciano nella logica, appunto, di introdurre nel sistema penale degli istituti che individuino nella scarsa gravità in concreto dell'illecito penale la ragione di rinuncia all'applicazione della sanzione attraverso meccanismi di estinzione della punibilità. L'indagine, anche attraverso un approccio comparato, si è poi estesa ad esaminare l'incidenza delle condotte riparatorie post-factum sulla portata offensiva del reato, pervenendo ad individuare nella pressoché inesistente valorizzazione di tali condotte, l'elemento più carente dell'attuale disciplina normativa. Un'occasione mancata per dare spazio ad una giustizia penale conciliativa e riparativa concepita ormai come la frontiera più avanzata per una risposta adeguata ai reati di lieve e media gravità, in grado di ovviare all'inflazione penalistica e di valorizzare una concezione gradualistica del reato, nonché la dimensione dell'esiguità penale.File | Dimensione | Formato | |
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