Recently, European private international law in family matters has deeply developed. The structure of conflict-of-laws rules reflects the needs of mobility of the “post-modern” family. Presently, families move, benefiting from the “constitutional” freedom of movement within the Union, establishing a fragmented and unstable relationship with the territory. In the era of the retour des sentiments, the “post-modern” man “suffers” from a pluralism of identities: he is linked to the traditions of his ancestors, he is integrated within the social context of the different country where he is established, he takes part to the community of those who believe in the religion that he has embraced. In Europe, the conflict-of-laws rules which regulate family matters – allocated on three “levels” (national, conventional, supranational) – respond to complex schemes, and undergo a wider tension to specialization, flexibilitation and materialization of private international law. The use of the personal connecting factors of nationality, domicile and habitual residence, demonstrates that private international law changes following the political, social and economic changes. The European legislator and the interpreter, when elaborating and applying the relevant conflict-of-law rule, need to satisfy multiple needs. On one side, the European policies, such as, among others, the social integration of the individual in the legal order of the requested State; on the other side, the protection of the “moving” person’s cultural identity. Such “axiological” tension (translated, in the macro-context, in the search for a balance between the “right to an international mobility”, and the respect of one’s own “roots”) reveals itself, in the micro-context, through the use of some personal connecting factors by the supranational conflict-of-laws rules which apply in family matters. It is mostly the habitual residence that appears to satisfy such balances. The European legislator has taken the expression from the language of “the Hague”, and has shaped it according to the needs of the European legal order. Habitual residence raises delicate issues concerning its definition: such problems show that this concept is of a complex and composite nature, which goes beyond the mere fact (as it was originally conceived in the “law of the Hague”). The questions surrounding the habitual residence, and its widespread use (as the principal connecting factor, but also the principle head of jurisdiction in EU regulations regulating family matters) reflect the development that undergoes European private international law. Such evolution, together with its present dynamics, seen from the internal perspective of the personal connecting factors used by conflict-of-laws rules in family matters, leads one to think – with renovated interest – about the European competences in the field of private international law, and on the nature of European private international law

Negli ultimi anni il diritto internazionale privato dell’Unione ha conosciuto uno sviluppo significativo, anche nel settore familiare. Le esigenze della “famiglia postmoderna” si riverberano sulla struttura della norma di conflitto, che si appresta a seguirla nel suo dinamismo. La famiglia odierna partecipa del fenomeno di mobilità attraverso le frontiere, “costituzionalmente” garantito dai Trattati, intrattiene col territorio un rapporto frammentato, precario: la famiglia si stabilisce nel tessuto sociale dello Stato d’accoglienza, vi si integra, riparte. Così, nell’epoca del retour des sentiments, l’uomo postmoderno è eclettico, “soffre” di un pluralismo identitario: è ancorato alle tradizioni dei propri avi, si inserisce nel tessuto sociale del diverso paese in cui è stabilito, si riconosce nella comunità di quanti credono nella religione che ha abbracciato. Le norme di conflitto che disciplinano la materia familiare in Europa – distribuite su più “livelli” (interno, convenzionale, sovranazionale) – rispondono così a schemi articolati, attraversate dalla più ampia tendenza alla specializzazione, alla flessibilizzazione ed alla materializzazione del diritto internazionale privato, che interessa ogni settore. L’evoluzione dell’impiego nel tempo dei criteri di collegamento personali della cittadinanza, del domicilio e della residenza abituale mostra come il diritto internazionale privato non resti insensibile agli sviluppi politici, sociali ed economici della società. Il legislatore dell’Unione, nella fase genetica, e l’interprete, nella fase applicativa della norma di conflitto, devono soddisfare multiple esigenze. Da una parte, le politiche dell’Unione (di cui la libertà di circolazione costituisce lo “scheletro”), l’integrazione sociale della persona nell’ordinamento dello Stato d’arrivo; dall’altra, la tutela dell’identità culturale dell’individuo “mobile”. Questa tensione assiologica, che nel macro-contesto si traduce nella ricerca di un equilibrio tra il “diritto alla mobilità internazionale” ed il valore del rispetto delle proprie origini, si manifesta nel micro-contesto nell’impiego di alcuni criteri di collegamento personali da parte delle norme di conflitto preposte alla disciplina dei rapporti e delle situazioni familiari, nel contesto sovranazionale. È soprattutto il criterio di collegamento basato sulla residenza abituale che parafrasa questo gioco di equilibri. Il legislatore dell’Unione ha trasposto “a Bruxelles” questa espressione, tratta dal linguaggio “dell’Aja”, plasmandolo in parte su “bisogni” propri dell’ordinamento europeo: il criterio di collegamento della residenza abituale dimostra di soddisfare, più dei criteri del domicilio e della cittadinanza, gli obiettivi cui è informato il diritto internazionale privato dell’Unione, strumentale, a sua volta, al raggiungimento delle politiche dell’Unione. La residenza abituale solleva delicate problematiche ricostruttive, che ne lasciano intendere una natura complessa, composita, che va oltre al mero fatto (come originariamente intesa nel “diritto dell’Aja”). Le questioni che circondano questo concetto e l’impiego diffuso che ne fanno le norme dell’Unione (che lo elevano a criterio di collegamento, nonché a titolo di giurisdizione principale anche nei regolamenti in corso di adozione in materia familiare), rispecchiano in parte lo sviluppo che fronteggia il diritto internazionale privato dell’Unione nel suo insieme. Questa evoluzione, con le sue dinamiche attuali, osservata dal micro-contesto, dalla prospettiva dei criteri di collegamento personali impiegati dalle norme di conflitto in materia familiare, ci inducono riflettere con rinnovato interesse sulle competenze dell’Unione nella disciplina internazionalprivatistica, sulla natura del diritto internazionale privato dell’Unione

I criteri di collegamento personali nel diritto internazionale privato europeo della famiglia / di Napoli, Ester. - (2013 Jan 30).

I criteri di collegamento personali nel diritto internazionale privato europeo della famiglia

di Napoli, Ester
2013

Abstract

Negli ultimi anni il diritto internazionale privato dell’Unione ha conosciuto uno sviluppo significativo, anche nel settore familiare. Le esigenze della “famiglia postmoderna” si riverberano sulla struttura della norma di conflitto, che si appresta a seguirla nel suo dinamismo. La famiglia odierna partecipa del fenomeno di mobilità attraverso le frontiere, “costituzionalmente” garantito dai Trattati, intrattiene col territorio un rapporto frammentato, precario: la famiglia si stabilisce nel tessuto sociale dello Stato d’accoglienza, vi si integra, riparte. Così, nell’epoca del retour des sentiments, l’uomo postmoderno è eclettico, “soffre” di un pluralismo identitario: è ancorato alle tradizioni dei propri avi, si inserisce nel tessuto sociale del diverso paese in cui è stabilito, si riconosce nella comunità di quanti credono nella religione che ha abbracciato. Le norme di conflitto che disciplinano la materia familiare in Europa – distribuite su più “livelli” (interno, convenzionale, sovranazionale) – rispondono così a schemi articolati, attraversate dalla più ampia tendenza alla specializzazione, alla flessibilizzazione ed alla materializzazione del diritto internazionale privato, che interessa ogni settore. L’evoluzione dell’impiego nel tempo dei criteri di collegamento personali della cittadinanza, del domicilio e della residenza abituale mostra come il diritto internazionale privato non resti insensibile agli sviluppi politici, sociali ed economici della società. Il legislatore dell’Unione, nella fase genetica, e l’interprete, nella fase applicativa della norma di conflitto, devono soddisfare multiple esigenze. Da una parte, le politiche dell’Unione (di cui la libertà di circolazione costituisce lo “scheletro”), l’integrazione sociale della persona nell’ordinamento dello Stato d’arrivo; dall’altra, la tutela dell’identità culturale dell’individuo “mobile”. Questa tensione assiologica, che nel macro-contesto si traduce nella ricerca di un equilibrio tra il “diritto alla mobilità internazionale” ed il valore del rispetto delle proprie origini, si manifesta nel micro-contesto nell’impiego di alcuni criteri di collegamento personali da parte delle norme di conflitto preposte alla disciplina dei rapporti e delle situazioni familiari, nel contesto sovranazionale. È soprattutto il criterio di collegamento basato sulla residenza abituale che parafrasa questo gioco di equilibri. Il legislatore dell’Unione ha trasposto “a Bruxelles” questa espressione, tratta dal linguaggio “dell’Aja”, plasmandolo in parte su “bisogni” propri dell’ordinamento europeo: il criterio di collegamento della residenza abituale dimostra di soddisfare, più dei criteri del domicilio e della cittadinanza, gli obiettivi cui è informato il diritto internazionale privato dell’Unione, strumentale, a sua volta, al raggiungimento delle politiche dell’Unione. La residenza abituale solleva delicate problematiche ricostruttive, che ne lasciano intendere una natura complessa, composita, che va oltre al mero fatto (come originariamente intesa nel “diritto dell’Aja”). Le questioni che circondano questo concetto e l’impiego diffuso che ne fanno le norme dell’Unione (che lo elevano a criterio di collegamento, nonché a titolo di giurisdizione principale anche nei regolamenti in corso di adozione in materia familiare), rispecchiano in parte lo sviluppo che fronteggia il diritto internazionale privato dell’Unione nel suo insieme. Questa evoluzione, con le sue dinamiche attuali, osservata dal micro-contesto, dalla prospettiva dei criteri di collegamento personali impiegati dalle norme di conflitto in materia familiare, ci inducono riflettere con rinnovato interesse sulle competenze dell’Unione nella disciplina internazionalprivatistica, sulla natura del diritto internazionale privato dell’Unione
30-gen-2013
Recently, European private international law in family matters has deeply developed. The structure of conflict-of-laws rules reflects the needs of mobility of the “post-modern” family. Presently, families move, benefiting from the “constitutional” freedom of movement within the Union, establishing a fragmented and unstable relationship with the territory. In the era of the retour des sentiments, the “post-modern” man “suffers” from a pluralism of identities: he is linked to the traditions of his ancestors, he is integrated within the social context of the different country where he is established, he takes part to the community of those who believe in the religion that he has embraced. In Europe, the conflict-of-laws rules which regulate family matters – allocated on three “levels” (national, conventional, supranational) – respond to complex schemes, and undergo a wider tension to specialization, flexibilitation and materialization of private international law. The use of the personal connecting factors of nationality, domicile and habitual residence, demonstrates that private international law changes following the political, social and economic changes. The European legislator and the interpreter, when elaborating and applying the relevant conflict-of-law rule, need to satisfy multiple needs. On one side, the European policies, such as, among others, the social integration of the individual in the legal order of the requested State; on the other side, the protection of the “moving” person’s cultural identity. Such “axiological” tension (translated, in the macro-context, in the search for a balance between the “right to an international mobility”, and the respect of one’s own “roots”) reveals itself, in the micro-context, through the use of some personal connecting factors by the supranational conflict-of-laws rules which apply in family matters. It is mostly the habitual residence that appears to satisfy such balances. The European legislator has taken the expression from the language of “the Hague”, and has shaped it according to the needs of the European legal order. Habitual residence raises delicate issues concerning its definition: such problems show that this concept is of a complex and composite nature, which goes beyond the mere fact (as it was originally conceived in the “law of the Hague”). The questions surrounding the habitual residence, and its widespread use (as the principal connecting factor, but also the principle head of jurisdiction in EU regulations regulating family matters) reflect the development that undergoes European private international law. Such evolution, together with its present dynamics, seen from the internal perspective of the personal connecting factors used by conflict-of-laws rules in family matters, leads one to think – with renovated interest – about the European competences in the field of private international law, and on the nature of European private international law
diritto internazionale privato dell'Unione, localizzazione, residenza abituale, cittadinanza, domicilio, famiglia; European private international law, habitual residence, nationality, domicile, family, localization
I criteri di collegamento personali nel diritto internazionale privato europeo della famiglia / di Napoli, Ester. - (2013 Jan 30).
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