L'economia collaborativa è un fenomeno sociale ed economico emerso recentemente, che ha avuto un grande impatto sulla crescita economica mondiale degli ultimi anni. Sul web, si possono individuare varie tipologie di piattaforme digitali che presentano diversi modelli economici di impresa (in cui i servizi e i beni vengono offerti da pari a pari, da impresa a consumatore, oppure tra imprese). Nell’ambito delle piattaforme digitali possono inoltre distinguersi quelle di intermediazione per lo scambio di beni o servizi (come ad es. Amazon, Uber, Airbnb, Bla bla car, Ebay, Delivery zero, Gnammo, Spotify) e le altre tipologie, come i social network (ad es. Facebook; o anche le dating platforms) e i motori di ricerca (ad es. Google, Ask). Le piattaforme digitali sollevano problemi giuridici di diversa natura legati a svariati temi: la privacy e i big data, la disciplina dei cookie, il cloud computing, il contenuto e la validità di clausole standard e condizioni dettate dalla piattaforma, la conclusione di contratti online, le responsabilità della piattaforma, la disciplina dei sistemi reputazionali offerti dalle piattaforme, l’evasione fiscale e la violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori. In particolare, la nostra analisi si concentra sulle piattaforme di intermediazione digitale per lo scambio di beni o servizi (di seguito, “piattaforme digitali di intermediazione di beni/servizi”), distinte dai motori di ricerca e dalle piattaforme di rating, le quali sollevano il problema della responsabilità della piattaforma rispetto al servizio principale/sottostante e rispetto ai servizi accessori (come ad es. nel caso della piattaforma Uber). Le piattaforme digitali di intermediazione di beni e servizi si caratterizzano per la presenza di tre soggetti: la piattaforma digitale, un utente fornitore che offre beni/servizi/contenuto digitale tramite la piattaforma, un utente fruitore che potrà essere un consumatore o meno e che riceve beni e servizi offerti sulla/dalla piattaforma. Nell’economia collaborativa, sebbene la piattaforma presenti sovente l’offerta di beni o servizi come una prestazione gratuita (in cui il bene o servizio viene offerto senza il corrispettivo di un prezzo o di una controprestazione pecuniaria), la vera controprestazione offerta alla piattaforma consisterebbe nei dati personali degli utenti (che siano utenti destinatari dei beni o servizi offerti dalla/sulla piattaforma, oppure utenti fornitori dei medesimi beni o servizi tramite la piattaforma digitale di intermediazione). Inoltre, nelle piattaforme di intermediazione digitale possono distinguersi le seguenti relazioni giuridiche: (i) tra l’utente destinatario del bene o servizio (cd. “customer”) ed il gestore della piattaforma (cd. “platform operator”), (ii) tra l’utente fornitore del bene o servizio sottostante/principale (cd. “supplier”) ed il gestore della piattaforma, (iii) tra il fornitore dei beni o servizi attraverso la piattaforma (supplier) e il destinatario dei medesimi (customer). La nostra riflessione in matera di economia collaborativa si concentra sui seguenti aspetti: la definizione e la delimitazione del fenomeno, la definizione del ruolo giuridico della piattaforma, l’individuazione di doveri, obblighi e diritti dei soggetti coinvolti nelle relazioni con la piattaforma (ovvero: il gestore della piattaforma, l’utente fornitore del bene o servizio, l’utente destinatario del bene o servizio), la responsabilità del gestore della piattaforma nei confronti degli utenti della medesima in relazione ai beni e servizi offerti (sia con riguardo al bene o servizio principale/sottostante, sia con riguardo ai servizi accessori, quali i sistemi reputazionali offerti). Risulta al momento difficile effettuare un inquadramento unitario del fenomeno in assenza di una disciplina di diritto positivo. Le soluzioni possibili sembrano essere allora due: de iure condendo, l’emanazione di un’apposita legislazione (di fonte nazionale e/o europea) che regolamenti le piattaforme digitali nell’epoca dell’economia collaborativa, nonché il loro ruolo e la loro responsabilità nei confronti degli utenti della piattaforma; oppure, de iure condito, nelle more dell’emananda disciplina di diritto positivo, indagare i limiti dell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale di livello nazionale ed europeo al fine di applicarlo per risolvere i problemi giuridici dell’economia collaborativa. Sotto il profilo normativo, la presente analisi prende in considerazione il Progetto di legge italiano in materia di economia collaborativa, il Progetto presentato dallo European Law Institute relativo a una Direttiva europa in materia di piattaforme digitali, nonché i recenti sviluppi intervenuti a livello comunitario in materia di economia collaborativa. Sebbene gli orientamenti forniti dalla Commissione europea mettano in luce la possibilità di applicare alle piattaforme digitali entro certi limiti la vigente disciplina consumeristica, alcuni aspetti del tutto nuovi del diritto delle piattaforme (come i sistemi reputazionali e le responsabilità della piattaforma verso i suoi utenti) necessiterebbero di un’apposita regolamentazione, al fine di assicurare lo sviluppo del mercato unico digitale e di tutelare gli utenti della piattaforma nei confronti di quest’ultima.

Collaborative economy is a social and economic phenomenon developed in the past years which has had a great impact on the global economic growth. On the web, we can see a variety of platforms, distinguishing the ones that offer goods and/or services (such as Amazon, Uber, Airbnb, Bla bla car, Ebay, Delivery zero, Gnammo, Spotify) from other kind of platforms, such as social platform (i.e. Facebook, or dating platforms, such as Match.com) and search engines (i.e. Google, Ask). Digital platforms raise many juridical issues related to privacy and big data, cookies invasiveness, cloud computing, content and validity of standard terms and conditions clauses set by the platform operator unilaterally, conclusion of the online contract, liability of the platform, impact of rating and feedback systems, tax avoidance, violation of fundamental rights of workers. In particular, our research focuses on online intermediary transaction platforms (hereinafter, “online intermediary platforms”), which offer good, services or digital content to users, receiving in turn a remuneration. These platforms differ from search engines and rating platforms because the first under certain conditions are responsible for the main service plus the other ancillary services offered (as in Uber case). Online intermediary transaction platforms involve three different subjects: the platform operator, a supplier and a customer, being a consumer or not, who orders goods, services or digital content in exchange for a payment obligation, where the payment could be direct (such as for economic transactions) or not (in such cases, the personal data of the platform users are the consideration for the services/goods/digital content offered by/via the platform). In online intermediary platforms, we find three different relationships all connected together: (i) the first between the customer and the platform operator, (ii) the second between the supplier and the platform operator, (iii) the third between the customer and the supplier of services/goods/digital content via the platform. The focus of our study is on the following topics: what is the collaborative economy; which is the role of the platform operator; which are the duties, obligations and rights of the parties involved in the collaborative economy’s transactions (specifically: the platform operator, the supplier and the customer); which liability has the platform operator towards the platform users in relation to the underlying services offered by the supplier through the platform and/or in relation to the ancillary activities/services offered by the platform operator (such as reputational feedback systems). De iure condendo, if some authors assume the necessity of a new regulation (national or European) for collaborative platforms, in order to establish their role and liability towards the users of the platform; de iure condito, other authors assume the applicability and adequacy of the current European consumer law to online intermediary platforms. Our analysis takes into consideration Italian draft law about collaborative economy, Eli Model rules about a Discussion draft of a Directive on online intermediary platforms and European Commission communications about a digital single market. In our opinion, there is a need for a legislation of some specific aspects of the digital platforms (such as reputational systems and the liability of the platform operator towards users), which should be at a European level in order to ensure a safe development of the digital economy and to protect users against the platform operator.

Le piattaforme digitali e la sharing economy: profili di disciplina e responsabilità / Alberti, Lucia Giuseppina. - (2019 May 13).

Le piattaforme digitali e la sharing economy: profili di disciplina e responsabilità

Alberti, Lucia Giuseppina
2019

Abstract

Collaborative economy is a social and economic phenomenon developed in the past years which has had a great impact on the global economic growth. On the web, we can see a variety of platforms, distinguishing the ones that offer goods and/or services (such as Amazon, Uber, Airbnb, Bla bla car, Ebay, Delivery zero, Gnammo, Spotify) from other kind of platforms, such as social platform (i.e. Facebook, or dating platforms, such as Match.com) and search engines (i.e. Google, Ask). Digital platforms raise many juridical issues related to privacy and big data, cookies invasiveness, cloud computing, content and validity of standard terms and conditions clauses set by the platform operator unilaterally, conclusion of the online contract, liability of the platform, impact of rating and feedback systems, tax avoidance, violation of fundamental rights of workers. In particular, our research focuses on online intermediary transaction platforms (hereinafter, “online intermediary platforms”), which offer good, services or digital content to users, receiving in turn a remuneration. These platforms differ from search engines and rating platforms because the first under certain conditions are responsible for the main service plus the other ancillary services offered (as in Uber case). Online intermediary transaction platforms involve three different subjects: the platform operator, a supplier and a customer, being a consumer or not, who orders goods, services or digital content in exchange for a payment obligation, where the payment could be direct (such as for economic transactions) or not (in such cases, the personal data of the platform users are the consideration for the services/goods/digital content offered by/via the platform). In online intermediary platforms, we find three different relationships all connected together: (i) the first between the customer and the platform operator, (ii) the second between the supplier and the platform operator, (iii) the third between the customer and the supplier of services/goods/digital content via the platform. The focus of our study is on the following topics: what is the collaborative economy; which is the role of the platform operator; which are the duties, obligations and rights of the parties involved in the collaborative economy’s transactions (specifically: the platform operator, the supplier and the customer); which liability has the platform operator towards the platform users in relation to the underlying services offered by the supplier through the platform and/or in relation to the ancillary activities/services offered by the platform operator (such as reputational feedback systems). De iure condendo, if some authors assume the necessity of a new regulation (national or European) for collaborative platforms, in order to establish their role and liability towards the users of the platform; de iure condito, other authors assume the applicability and adequacy of the current European consumer law to online intermediary platforms. Our analysis takes into consideration Italian draft law about collaborative economy, Eli Model rules about a Discussion draft of a Directive on online intermediary platforms and European Commission communications about a digital single market. In our opinion, there is a need for a legislation of some specific aspects of the digital platforms (such as reputational systems and the liability of the platform operator towards users), which should be at a European level in order to ensure a safe development of the digital economy and to protect users against the platform operator.
13-mag-2019
L'economia collaborativa è un fenomeno sociale ed economico emerso recentemente, che ha avuto un grande impatto sulla crescita economica mondiale degli ultimi anni. Sul web, si possono individuare varie tipologie di piattaforme digitali che presentano diversi modelli economici di impresa (in cui i servizi e i beni vengono offerti da pari a pari, da impresa a consumatore, oppure tra imprese). Nell’ambito delle piattaforme digitali possono inoltre distinguersi quelle di intermediazione per lo scambio di beni o servizi (come ad es. Amazon, Uber, Airbnb, Bla bla car, Ebay, Delivery zero, Gnammo, Spotify) e le altre tipologie, come i social network (ad es. Facebook; o anche le dating platforms) e i motori di ricerca (ad es. Google, Ask). Le piattaforme digitali sollevano problemi giuridici di diversa natura legati a svariati temi: la privacy e i big data, la disciplina dei cookie, il cloud computing, il contenuto e la validità di clausole standard e condizioni dettate dalla piattaforma, la conclusione di contratti online, le responsabilità della piattaforma, la disciplina dei sistemi reputazionali offerti dalle piattaforme, l’evasione fiscale e la violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori. In particolare, la nostra analisi si concentra sulle piattaforme di intermediazione digitale per lo scambio di beni o servizi (di seguito, “piattaforme digitali di intermediazione di beni/servizi”), distinte dai motori di ricerca e dalle piattaforme di rating, le quali sollevano il problema della responsabilità della piattaforma rispetto al servizio principale/sottostante e rispetto ai servizi accessori (come ad es. nel caso della piattaforma Uber). Le piattaforme digitali di intermediazione di beni e servizi si caratterizzano per la presenza di tre soggetti: la piattaforma digitale, un utente fornitore che offre beni/servizi/contenuto digitale tramite la piattaforma, un utente fruitore che potrà essere un consumatore o meno e che riceve beni e servizi offerti sulla/dalla piattaforma. Nell’economia collaborativa, sebbene la piattaforma presenti sovente l’offerta di beni o servizi come una prestazione gratuita (in cui il bene o servizio viene offerto senza il corrispettivo di un prezzo o di una controprestazione pecuniaria), la vera controprestazione offerta alla piattaforma consisterebbe nei dati personali degli utenti (che siano utenti destinatari dei beni o servizi offerti dalla/sulla piattaforma, oppure utenti fornitori dei medesimi beni o servizi tramite la piattaforma digitale di intermediazione). Inoltre, nelle piattaforme di intermediazione digitale possono distinguersi le seguenti relazioni giuridiche: (i) tra l’utente destinatario del bene o servizio (cd. “customer”) ed il gestore della piattaforma (cd. “platform operator”), (ii) tra l’utente fornitore del bene o servizio sottostante/principale (cd. “supplier”) ed il gestore della piattaforma, (iii) tra il fornitore dei beni o servizi attraverso la piattaforma (supplier) e il destinatario dei medesimi (customer). La nostra riflessione in matera di economia collaborativa si concentra sui seguenti aspetti: la definizione e la delimitazione del fenomeno, la definizione del ruolo giuridico della piattaforma, l’individuazione di doveri, obblighi e diritti dei soggetti coinvolti nelle relazioni con la piattaforma (ovvero: il gestore della piattaforma, l’utente fornitore del bene o servizio, l’utente destinatario del bene o servizio), la responsabilità del gestore della piattaforma nei confronti degli utenti della medesima in relazione ai beni e servizi offerti (sia con riguardo al bene o servizio principale/sottostante, sia con riguardo ai servizi accessori, quali i sistemi reputazionali offerti). Risulta al momento difficile effettuare un inquadramento unitario del fenomeno in assenza di una disciplina di diritto positivo. Le soluzioni possibili sembrano essere allora due: de iure condendo, l’emanazione di un’apposita legislazione (di fonte nazionale e/o europea) che regolamenti le piattaforme digitali nell’epoca dell’economia collaborativa, nonché il loro ruolo e la loro responsabilità nei confronti degli utenti della piattaforma; oppure, de iure condito, nelle more dell’emananda disciplina di diritto positivo, indagare i limiti dell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale di livello nazionale ed europeo al fine di applicarlo per risolvere i problemi giuridici dell’economia collaborativa. Sotto il profilo normativo, la presente analisi prende in considerazione il Progetto di legge italiano in materia di economia collaborativa, il Progetto presentato dallo European Law Institute relativo a una Direttiva europa in materia di piattaforme digitali, nonché i recenti sviluppi intervenuti a livello comunitario in materia di economia collaborativa. Sebbene gli orientamenti forniti dalla Commissione europea mettano in luce la possibilità di applicare alle piattaforme digitali entro certi limiti la vigente disciplina consumeristica, alcuni aspetti del tutto nuovi del diritto delle piattaforme (come i sistemi reputazionali e le responsabilità della piattaforma verso i suoi utenti) necessiterebbero di un’apposita regolamentazione, al fine di assicurare lo sviluppo del mercato unico digitale e di tutelare gli utenti della piattaforma nei confronti di quest’ultima.
Piattaforma digitale responsabilità Digital Platform Liability
Le piattaforme digitali e la sharing economy: profili di disciplina e responsabilità / Alberti, Lucia Giuseppina. - (2019 May 13).
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