The most recent national and European case law has, once again, raised the question on whether sports law can be regarded as an original and separate branch of national legal systems. It is a widely debated issue, which has often been resolved by considering sports law as an autonomous legal system, thus leading to the subsequent debate on whether and how it such system should be endowed with originality, autonomy and even independence. In this perspective, it emerges that sports law may not be simply considered as a branch of national law, as the globalization of sports imposes to analyse this issue both from a national and European perspective. It must indeed be considered that the degree of autonomy of sports law may not be the same in all national legal systems. The thesis aims therefore to check whether the traditional construction of sports law, identified by the majority of experts as an original system, with its own autonomy, is still relevant or should be considered outdated. After the analysis of the construction of sports law, gradually specified at national and supranational levels, the project deals with the principles established by European and international law in consideration of the interventions of European institutions and the Lisbon Treaty (TFEU art.165). Both at a national and European level, sports law is deeply integrated in the national legal system and, therefore, it is subject to its regulations. This phenomenon is however mitigated by the social function of sport, which, together with technical regulations, provides an important area of legislative, organizational and judicial autonomy to sports law. The ordering principle between sports law and the national legal system is thus identified in the principle of proportionality. This principle is suitable on the one hand to identify the limits of the interference of the national legal system and, on the other, to "measure" and justify the extent of the exceptions granted to sports law. This conclusion does not come without practical implications. Concerning sports justice, for example, where the limits to the administrative judicial review are not justified.
Recenti pronunce nazionali e dell’Unione europea hanno riproposto, in termini innovativi, l'annoso problema dell'autonomia del diritto sportivo e della sua qualificazione come ordinamento originario e separato. Si tratta di un problema ampiamente dibattuto, che ha visto sovente lo sport inquadrato quale ordinamento giuridico, lasciando aperto il dibattito se e in quale modo possa dirsi dotato del carattere di originarietà, di autonomia e addirittura di indipendenza. Allo scopo non è parso sufficiente considerare il singolo ordinamento statuale, dato che la globalizzazione dello sport impone un’analisi che consideri congiuntamente il fenomeno sia dal punto di vista nazionale, sia da quello del diritto europeo: tenuto conto che la “misura” dell’autonomia può non essere identica nei vari sistemi. L’elaborato, dunque, si propone, di verificare se la costruzione del diritto sportivo, individuata dalla gran parte della dottrina, come ordinamento originario, dotato di propria indipendenza, sia ancora attuale o debba ritenersi superata. Premessa l'analisi sulla costruzione del diritto sportivo, via via delineatasi a livello nazionale e sovranazionale, l'indagine affronta i principi affermati dalla giurisprudenza europea, anche in considerazione degli interventi delle istituzioni europee e del Trattato di Lisbona (art.165 TFUE). Sia a livello nazionale, sia a livello europeo il diritto sportivo è risultato fortemente integrato nell’ordinamento generale e, così, assoggettato alla relativa disciplina. Con il limite, tuttavia, della funzione sociale dello sport, che, insieme alla normativa tecnica, garantiscono un ambito importante di autonomia normativa, organizzativa e giustiziale al mondo dello sport. Il principio ordinatore delle dinamiche tra ordinamento sportivo e ordinamento generale è stato, così, individuato nel principio di proporzionalità. Tale principio è idoneo da un lato ad individuare i limiti dell’ingerenza dell’ordinamento generale e, dall’altro lato, a “misurare” e a giustificare l’ampiezza delle eccezioni accordate al diritto sportivo. Il che non è privo di implicazioni anche sul piano delle ricadute pratiche. Ad esempio, in tema di giustizia sportiva, ove non trovano giustificazione i limiti oggi esistenti ai poteri annullatori del Giudice amministrativo.
Ordinamento sportivo e ordinamento generale tra specificità, funzione sociale e proporzionalità / Greco, Ginevra. - (2016 Jan 14).
Ordinamento sportivo e ordinamento generale tra specificità, funzione sociale e proporzionalità
Greco, Ginevra
2016
Abstract
Recenti pronunce nazionali e dell’Unione europea hanno riproposto, in termini innovativi, l'annoso problema dell'autonomia del diritto sportivo e della sua qualificazione come ordinamento originario e separato. Si tratta di un problema ampiamente dibattuto, che ha visto sovente lo sport inquadrato quale ordinamento giuridico, lasciando aperto il dibattito se e in quale modo possa dirsi dotato del carattere di originarietà, di autonomia e addirittura di indipendenza. Allo scopo non è parso sufficiente considerare il singolo ordinamento statuale, dato che la globalizzazione dello sport impone un’analisi che consideri congiuntamente il fenomeno sia dal punto di vista nazionale, sia da quello del diritto europeo: tenuto conto che la “misura” dell’autonomia può non essere identica nei vari sistemi. L’elaborato, dunque, si propone, di verificare se la costruzione del diritto sportivo, individuata dalla gran parte della dottrina, come ordinamento originario, dotato di propria indipendenza, sia ancora attuale o debba ritenersi superata. Premessa l'analisi sulla costruzione del diritto sportivo, via via delineatasi a livello nazionale e sovranazionale, l'indagine affronta i principi affermati dalla giurisprudenza europea, anche in considerazione degli interventi delle istituzioni europee e del Trattato di Lisbona (art.165 TFUE). Sia a livello nazionale, sia a livello europeo il diritto sportivo è risultato fortemente integrato nell’ordinamento generale e, così, assoggettato alla relativa disciplina. Con il limite, tuttavia, della funzione sociale dello sport, che, insieme alla normativa tecnica, garantiscono un ambito importante di autonomia normativa, organizzativa e giustiziale al mondo dello sport. Il principio ordinatore delle dinamiche tra ordinamento sportivo e ordinamento generale è stato, così, individuato nel principio di proporzionalità. Tale principio è idoneo da un lato ad individuare i limiti dell’ingerenza dell’ordinamento generale e, dall’altro lato, a “misurare” e a giustificare l’ampiezza delle eccezioni accordate al diritto sportivo. Il che non è privo di implicazioni anche sul piano delle ricadute pratiche. Ad esempio, in tema di giustizia sportiva, ove non trovano giustificazione i limiti oggi esistenti ai poteri annullatori del Giudice amministrativo.File | Dimensione | Formato | |
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