Con la sentenza n. 15118 del 31 maggio 2021 la Suprema Corte torna ad occuparsi dei licenziamenti collettivi, in un’ottica che richiede necessariamente, ancora una volta, il confronto con la giurisprudenza e la normativa comunitarie sul tema, in particolare la Dir. 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, alla luce dell’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia UE (sebbene qui la Corte richiami la giurisprudenza comunitaria in maniera solo incidentale rispetto all’oggetto della questione). Questa pronuncia interviene a breve distanza da Cass. n. 15401/2020, nella quale il Supremo Collegio, con un revirement rispetto al suo precedente indirizzo, si era espresso a favore di una “nozione allargata” di licenziamento collettivo, inclusiva di quegli atti unilaterali di modifica del rapporto di lavoro da parte del datore, a seguito dei quali il lavoratore rassegna dimissioni o accetta una risoluzione consensuale. Si tratta di quegli atti che vengono comunemente definiti licenziamenti indiretti. Con questa nuova pronuncia, la nozione di licenziamento collettivo continua quindi ad essere oggetto di discussione e di interventi giurisprudenziali.
Licenziamento collettivo si, licenziamento collettivo no: l'andirivieni della Cassazione
Francesca Limena
2022
Abstract
Con la sentenza n. 15118 del 31 maggio 2021 la Suprema Corte torna ad occuparsi dei licenziamenti collettivi, in un’ottica che richiede necessariamente, ancora una volta, il confronto con la giurisprudenza e la normativa comunitarie sul tema, in particolare la Dir. 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, alla luce dell’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia UE (sebbene qui la Corte richiami la giurisprudenza comunitaria in maniera solo incidentale rispetto all’oggetto della questione). Questa pronuncia interviene a breve distanza da Cass. n. 15401/2020, nella quale il Supremo Collegio, con un revirement rispetto al suo precedente indirizzo, si era espresso a favore di una “nozione allargata” di licenziamento collettivo, inclusiva di quegli atti unilaterali di modifica del rapporto di lavoro da parte del datore, a seguito dei quali il lavoratore rassegna dimissioni o accetta una risoluzione consensuale. Si tratta di quegli atti che vengono comunemente definiti licenziamenti indiretti. Con questa nuova pronuncia, la nozione di licenziamento collettivo continua quindi ad essere oggetto di discussione e di interventi giurisprudenziali.Pubblicazioni consigliate
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