La pronuncia n. 15401 del 2020 della Cassazione, contraria al precedente e consolidato orientamento, ha riportato in discussione il tema dei c.d. licenziamenti indiretti, ossia quegli atti unilaterali di modifica sostanziale del rapporto di lavoro da parte del datore, a seguito dei quali il lavoratore “rinuncia” al rapporto attraverso dimissioni o risoluzioni consensuali. Tali atti trovano in certa misura accoglienza dentro la nozione di licenziamento collettivo messa a fuoco dalla Corte di Giustizia UE, ma che erano risultati difficilmente assumibili all’interno della disciplina contenuta nella L. n. 223/1991. L’a. ricostruisce i passaggi giurisprudenziali e dottrinali sull’argomento ed affronta criticamente, dal punto di vista logico e giuridico, la posizione della Cassazione del 2020, giunta al revirement troppo sbrigativamente.
I licenziamenti indiretti entrano nella fattispecie dei licenziamenti collettivi: il revirement della Cassazione
Francesca Limena
2021
Abstract
La pronuncia n. 15401 del 2020 della Cassazione, contraria al precedente e consolidato orientamento, ha riportato in discussione il tema dei c.d. licenziamenti indiretti, ossia quegli atti unilaterali di modifica sostanziale del rapporto di lavoro da parte del datore, a seguito dei quali il lavoratore “rinuncia” al rapporto attraverso dimissioni o risoluzioni consensuali. Tali atti trovano in certa misura accoglienza dentro la nozione di licenziamento collettivo messa a fuoco dalla Corte di Giustizia UE, ma che erano risultati difficilmente assumibili all’interno della disciplina contenuta nella L. n. 223/1991. L’a. ricostruisce i passaggi giurisprudenziali e dottrinali sull’argomento ed affronta criticamente, dal punto di vista logico e giuridico, la posizione della Cassazione del 2020, giunta al revirement troppo sbrigativamente.Pubblicazioni consigliate
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