Il cd. Decreto di semplificazione dei riti d. lgs. n. 150/2011 ha ricondotto la procedura speciale di liquidazione dei compensi civili dell’avvocato (prevista dall’art. 28 l. n. 794/1942) al rito sommario di cognizione, salvandone alcune peculiarità. Sin dall’entrata in vigore della modifica normativa, si era discusso se la procedura speciale avesse mantenuto il limitato ambito oggettivo che si riteneva avesse prima del 2011, ossia limitato alle controversie sul quantum e non sull’an del compenso dovuto. Proprio mentre si stava consolidando l’orientamento che riteneva invariata la procedura speciale nei suoi presupposti oggettivi, nel 2016 interviene una prima decisione della Cassazione che abbraccia, invece, la tesi minoritaria secondo cui nella nuova procedura ricondotta al rito sommario sono comprese anche le contestazioni sull’an del compenso dovuto al professionista e che costituisce il mezzo esclusivo per il recupero delle competenze civili giudiziali dell’avvocato. Tale decisione è stata successivamente confermata ed ulteriormente argomentata dalle Sezioni Unite nel 2018 e nel 2020. Tuttavia, il sistema processuale, lungi dall’essere definito e lineare, è stato reso ancor più incerto e complicato, con seri dubbi di conformità a Costituzione.

Il rito speciale per il recupero delle competenze civili dell’avvocato: questioni e dubbi sull’evoluzione giurisprudenziale.

Alessandro Benni de Sena
2021

Abstract

Il cd. Decreto di semplificazione dei riti d. lgs. n. 150/2011 ha ricondotto la procedura speciale di liquidazione dei compensi civili dell’avvocato (prevista dall’art. 28 l. n. 794/1942) al rito sommario di cognizione, salvandone alcune peculiarità. Sin dall’entrata in vigore della modifica normativa, si era discusso se la procedura speciale avesse mantenuto il limitato ambito oggettivo che si riteneva avesse prima del 2011, ossia limitato alle controversie sul quantum e non sull’an del compenso dovuto. Proprio mentre si stava consolidando l’orientamento che riteneva invariata la procedura speciale nei suoi presupposti oggettivi, nel 2016 interviene una prima decisione della Cassazione che abbraccia, invece, la tesi minoritaria secondo cui nella nuova procedura ricondotta al rito sommario sono comprese anche le contestazioni sull’an del compenso dovuto al professionista e che costituisce il mezzo esclusivo per il recupero delle competenze civili giudiziali dell’avvocato. Tale decisione è stata successivamente confermata ed ulteriormente argomentata dalle Sezioni Unite nel 2018 e nel 2020. Tuttavia, il sistema processuale, lungi dall’essere definito e lineare, è stato reso ancor più incerto e complicato, con seri dubbi di conformità a Costituzione.
2021
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