Gli attuali sistemi di intelligenza artificiale non sono più considerabili come semplici mezzi di trasmissione della volontà umana, ma costituiscono autonome fonti di volizioni e determinazioni giuridiche. Paradossalmente, proprio nel carattere di individualità degli automi risiede il maggior ostacolo per il riconoscimento di una loro soggettività giuridica. Al di fuori delle persone fisiche, la soggettività si impone come un concetto relazionale, attribuito a quegli enti che costituiscono un centro di imputazione autonomo e distinto rispetto ai singoli membri che lo compongono al fine di tutelare interessi comuni e superindividuali: si pensi agli enti del I o del V libro del Codice Civile, oppure finanche al condominio. I robot, invece, non sono organizzazioni (in senso lato), motivo per cui si deve escludere la loro riconducibilità anche alla logica sottesa alla soggettività degli enti. L’obiettivo dell’indagine sarà quello di individuare una definizione di soggettività a geometrie variabili, che dia la giusta collocazione ad una figura che si trova a metà strada tra la capacità di agire, nei limiti dei diritti patrimoniali, e la sfera relativa alla manifestazione della personalità. Questo approccio trova conferma nel fatto che il senso di un eventuale riconoscimento di soggettività in capo ai robot non è finalizzato ad ampliare la loro tutela giuridica, ma è diretto a garantire maggiormente la controparte umana, ad esempio sotto il profilo della responsabilità.
Una soggettività a geometrie variabili per lo statuto giuridico dei robot
Emanuela Morotti
2020
Abstract
Gli attuali sistemi di intelligenza artificiale non sono più considerabili come semplici mezzi di trasmissione della volontà umana, ma costituiscono autonome fonti di volizioni e determinazioni giuridiche. Paradossalmente, proprio nel carattere di individualità degli automi risiede il maggior ostacolo per il riconoscimento di una loro soggettività giuridica. Al di fuori delle persone fisiche, la soggettività si impone come un concetto relazionale, attribuito a quegli enti che costituiscono un centro di imputazione autonomo e distinto rispetto ai singoli membri che lo compongono al fine di tutelare interessi comuni e superindividuali: si pensi agli enti del I o del V libro del Codice Civile, oppure finanche al condominio. I robot, invece, non sono organizzazioni (in senso lato), motivo per cui si deve escludere la loro riconducibilità anche alla logica sottesa alla soggettività degli enti. L’obiettivo dell’indagine sarà quello di individuare una definizione di soggettività a geometrie variabili, che dia la giusta collocazione ad una figura che si trova a metà strada tra la capacità di agire, nei limiti dei diritti patrimoniali, e la sfera relativa alla manifestazione della personalità. Questo approccio trova conferma nel fatto che il senso di un eventuale riconoscimento di soggettività in capo ai robot non è finalizzato ad ampliare la loro tutela giuridica, ma è diretto a garantire maggiormente la controparte umana, ad esempio sotto il profilo della responsabilità.File | Dimensione | Formato | |
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