Le norme tributarie che riconducono la rinuncia agli atti di trasferimento dei diritti soggetti a imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale vanno riferite ai casi in cui la rinuncia al diritto reale immobiliare trova collocazione nell’ambito di una sistemazione negoziale più articolata, nella quale la volontà unilaterale di dismissione del diritto è parte di un effetto finale condiviso dalle parti. Solo in questo caso l’effetto negoziale potrà essere qualificato causalmente e fiscalmente per il risultato giuridico complessivo prodotto. Di fronte all’atto unilaterale e isolato di rinuncia appare invece improprio parlare di “rinuncia traslativa” per l’assenza di un fenomeno derivativo, di trasferimento diretto del diritto dal rinunciante al beneficiario, dovendosi gli effetti verso il terzo imputare a meccanismi automatici di fisiologia del diritto privato.
La pretesa rinuncia traslativa all’usufrutto
Susanna Tagliapietra
2019
Abstract
Le norme tributarie che riconducono la rinuncia agli atti di trasferimento dei diritti soggetti a imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale vanno riferite ai casi in cui la rinuncia al diritto reale immobiliare trova collocazione nell’ambito di una sistemazione negoziale più articolata, nella quale la volontà unilaterale di dismissione del diritto è parte di un effetto finale condiviso dalle parti. Solo in questo caso l’effetto negoziale potrà essere qualificato causalmente e fiscalmente per il risultato giuridico complessivo prodotto. Di fronte all’atto unilaterale e isolato di rinuncia appare invece improprio parlare di “rinuncia traslativa” per l’assenza di un fenomeno derivativo, di trasferimento diretto del diritto dal rinunciante al beneficiario, dovendosi gli effetti verso il terzo imputare a meccanismi automatici di fisiologia del diritto privato.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.