Il concetto di “tutela ambientale” non può essere agevolmente definito con la precisione che solitamente caratterizza la scienza giuridica, stante la complessità insita nella determinazione dell’oggetto da tutelare, ovvero l’ambiente. Il legislatore (a più livelli), così come la dottrina hanno mostrato in questi anni un sempre maggiore interesse per le ricadute ambientali derivanti dallo svolgimento di attività umane, sia per quanto attiene la salute, sia per quanto attiene la tutela del paesaggio. Lo studio del giurista continentale rispetto al tema “ambiente” non può che essere un approccio comparato in grado di cogliere le reciproche influenze tra il livello domestico e quello sovranazionale (UE). Pur sacrificando parzialmente la complessità dell’argomento, è possibile delineare, e dunque identificare, alcuni passaggi chiave compiuti in seno all’Unione che hanno permesso di giungere ad un modello, quello europeo, fortemente orientato allo sviluppo sostenibile ed al rispetto dell’ambiente. In questa cornice si inseriscono non solo provvedimenti di carattere strettamente giuridico ma anche altre “azioni UE”. La definizione, “azioni UE” rappresenta una locuzione volutamente generica volta ad includere nell’analisi non solo gli atti normativi in senso proprio (es. la ben nota Direttiva 2008/1/CE relativa all’AIA) e la più recente giurisprudenza della CGUE, ma anche quell’insieme di provvedimenti anche di natura non giuridica (es. creazione di sistemi di c.d. governance e mainsteram, elaborazione dei programmi ambientali) che, pur non rientrando solitamente in un’analisi tecnico-giuridica possono tuttavia produrre effetti tangibili anche per l’ordinamento giuridico.
L’ambiente nell’ordinamento dell’Unione Europea
DI BARI MICHELE
2019
Abstract
Il concetto di “tutela ambientale” non può essere agevolmente definito con la precisione che solitamente caratterizza la scienza giuridica, stante la complessità insita nella determinazione dell’oggetto da tutelare, ovvero l’ambiente. Il legislatore (a più livelli), così come la dottrina hanno mostrato in questi anni un sempre maggiore interesse per le ricadute ambientali derivanti dallo svolgimento di attività umane, sia per quanto attiene la salute, sia per quanto attiene la tutela del paesaggio. Lo studio del giurista continentale rispetto al tema “ambiente” non può che essere un approccio comparato in grado di cogliere le reciproche influenze tra il livello domestico e quello sovranazionale (UE). Pur sacrificando parzialmente la complessità dell’argomento, è possibile delineare, e dunque identificare, alcuni passaggi chiave compiuti in seno all’Unione che hanno permesso di giungere ad un modello, quello europeo, fortemente orientato allo sviluppo sostenibile ed al rispetto dell’ambiente. In questa cornice si inseriscono non solo provvedimenti di carattere strettamente giuridico ma anche altre “azioni UE”. La definizione, “azioni UE” rappresenta una locuzione volutamente generica volta ad includere nell’analisi non solo gli atti normativi in senso proprio (es. la ben nota Direttiva 2008/1/CE relativa all’AIA) e la più recente giurisprudenza della CGUE, ma anche quell’insieme di provvedimenti anche di natura non giuridica (es. creazione di sistemi di c.d. governance e mainsteram, elaborazione dei programmi ambientali) che, pur non rientrando solitamente in un’analisi tecnico-giuridica possono tuttavia produrre effetti tangibili anche per l’ordinamento giuridico.Pubblicazioni consigliate
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