La sentenza n.4184/20121 della Corte di Cassazione segue non solo temporalmente ma anche concettualmente le linee interpretative della giurisprudenza costituzionale, comunitaria e CEDU in materia di coppie same-sex. Con quest’ultima massima giurisprudenziale , si sancisce in maniera definitiva il superamento del “dualismo complementare” tra famiglia (matrimoniale) ed eterosessualità in favore di un diritto alla vita familiare che viene riconosciuto come fondamentale ed universale – prescindendo sia dal coniugio che dal sesso dei conviventi – accettando la differenziazione elaborata nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea all’art.9 tra diritto a contrarre matrimonio e diritto a formare una famiglia. Come già formulato in Maruko e Römer dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), il concetto di ‘omogeneità’ diviene parametro di riferimento e garanzia, ovvero le coppie omosessuali potendo essere assimilabili sul piano concreto alle coppie eterosessuali in diverse circostanze – avendo ambedue i connotati tipici dell’unione familiare fondata su un rapporto emotivo stabile e duraturo – debbono godere delle tutele previste dall’ordinamento.

Considerazioni a margine della sentenza 4184/2012 della Corte di Cassazione

MICHELE DI BARI
2012

Abstract

La sentenza n.4184/20121 della Corte di Cassazione segue non solo temporalmente ma anche concettualmente le linee interpretative della giurisprudenza costituzionale, comunitaria e CEDU in materia di coppie same-sex. Con quest’ultima massima giurisprudenziale , si sancisce in maniera definitiva il superamento del “dualismo complementare” tra famiglia (matrimoniale) ed eterosessualità in favore di un diritto alla vita familiare che viene riconosciuto come fondamentale ed universale – prescindendo sia dal coniugio che dal sesso dei conviventi – accettando la differenziazione elaborata nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea all’art.9 tra diritto a contrarre matrimonio e diritto a formare una famiglia. Come già formulato in Maruko e Römer dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), il concetto di ‘omogeneità’ diviene parametro di riferimento e garanzia, ovvero le coppie omosessuali potendo essere assimilabili sul piano concreto alle coppie eterosessuali in diverse circostanze – avendo ambedue i connotati tipici dell’unione familiare fondata su un rapporto emotivo stabile e duraturo – debbono godere delle tutele previste dall’ordinamento.
2012
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