Nella loro elaborazione in sede internazionale, i DU hanno promosso lo sviluppo di una nuova concezione delle relazioni internazionali, spostando per la prima volta l’interesse dei giuristi dalle interazioni intergovernative ai rapporti Stato-individuo, promuovendo una nuova e più ampia dimensione di tutela per i diritti inviolabili. Se prima dell’elaborazione delle carte internazionali sui DU si poteva trattare del tema inerente la violazione degli stessi in termini “domestici”, l’odierno atteggiamento è quello di ritenere le gross violations come trasgressioni vere e proprie al diritto internazionale, e in taluni casi si è arrivati persino a subordinare – come avviene per l’Unione europea – accordi commerciali al rispetto di questi principi. Attraverso un’analisi comparata, si cercherà di dimostrare come sia la Corte EDU, sia la Corte IDU, sia il Comitato DU hanno in questi anni definito il significato delle clausole derogatorie utilizzando due parametri fondamentali: (1) la proporzionalità, (2) il limite posto dai diritti non derogabili. Proprio in relazione a quest’ultimo parametro, si proverà a comprendere se il diritto al fair trial si possa far ricadere all’interno della categoria dei «diritti super protetti» e mai derogabili.
La coerenza interpretativa delle corti internazionali come plausibile parametro capace di tipizzare i caratteri dell’emergenza. Il diritto fondamentale ad un giusto processo rientra nella definizione di non-derogable rights?
MICHELE DI BARI
2015
Abstract
Nella loro elaborazione in sede internazionale, i DU hanno promosso lo sviluppo di una nuova concezione delle relazioni internazionali, spostando per la prima volta l’interesse dei giuristi dalle interazioni intergovernative ai rapporti Stato-individuo, promuovendo una nuova e più ampia dimensione di tutela per i diritti inviolabili. Se prima dell’elaborazione delle carte internazionali sui DU si poteva trattare del tema inerente la violazione degli stessi in termini “domestici”, l’odierno atteggiamento è quello di ritenere le gross violations come trasgressioni vere e proprie al diritto internazionale, e in taluni casi si è arrivati persino a subordinare – come avviene per l’Unione europea – accordi commerciali al rispetto di questi principi. Attraverso un’analisi comparata, si cercherà di dimostrare come sia la Corte EDU, sia la Corte IDU, sia il Comitato DU hanno in questi anni definito il significato delle clausole derogatorie utilizzando due parametri fondamentali: (1) la proporzionalità, (2) il limite posto dai diritti non derogabili. Proprio in relazione a quest’ultimo parametro, si proverà a comprendere se il diritto al fair trial si possa far ricadere all’interno della categoria dei «diritti super protetti» e mai derogabili.File | Dimensione | Formato | |
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COLLANA QUADERNI VOLUME 11 BONINI BUSATTA MARCHI 28.10.2015.pdf
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