Il regionalismo differenziato, o asimmetrico, avviato con il negoziato tra Regioni e Governo italiano ai fini dell’Intesa prevista dall’articolo 116, comma 3 Cost., comprenderà anche un aumento delle competenze delle regioni in materia di riordino territoriale? Con quali limiti e con quali differenze? Negli atti con cui Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia hanno avviato il negoziato figurano in effetti anche alcune richieste tese ad ottenere il riconoscimento di maggiori competenze amministrative e legislative in materia di ordinamento locale. Tuttavia, a fronte del carattere del tutto peculiare e inusitato di tali richieste, il saggio intende offrire una lettura articolata di alcune questioni emergenti che sottendono queste richieste, coniugando l’analisi politologica con quella giuridica. Su un piano strettamente giuridico, il saggio si soffermerà sulla ammissibilità delle richieste regionali in tema di riordino territoriale: in che termini, ma soprattutto con quali limiti (anche a tutela delle prerogative normative degli enti locali) le Regioni possono realmente richiedere ulteriori forme di autonomia nella materia dell’ordinamento locale? Se, da un lato, tali richieste si pongono formalmente al di fuori dell’ambito sostanziale consentito dall’art. 116, comma 3 Cost., dall’altro non sembra potersi escludere l’astratta possibilità giuridica di una simile rivendicazione regionale. L’analisi sarà volta a sondare eventuali potenzialità applicative di tali richieste che, soprattutto dopo alcuni recenti arresti della Corte costituzionale (sent. 50/2015) e lo stesso fallimento della riforma costituzionale, potrebbero consentire di recuperare l’istanza regionalista, superando le tendenze neo-centraliste che hanno caratterizzato gli anni della crisi. Sul piano politologico, la comparazione per contesti dei tre casi regionali e delle loro richieste, differenti non solo quanto ad estensione e oggetto nelle rispettive formulazioni, ma soprattutto in relazione alle motivazioni politiche che le sostengono, può offrire la possibilità di analizzare il tema del regionalismo differenziato in relazione sia ai diversi modi di regolazione dello sviluppo regionale che hanno caratterizzato fin qui le tre Regioni italiane, sia alle diverse concezioni di federalismo (municipalista e antropologico) che hanno caratterizzato Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Il saggio cerca di mettere in luce in che misura le nuove dinamiche del regionalismo “differenziato” o “asimmetrico”, e le nuove prospettive di riordino territoriale ad esso correlate, saranno in grado di far emergere diverse concezioni di federalismo presenti nei tre contesti regionali, con impatti inevitabili sul sistema politico nazionale.
Regionalismo differenziato e ordinamento locale: le richieste di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Quale idea di autonomia regionale?
messina P.
2018
Abstract
Il regionalismo differenziato, o asimmetrico, avviato con il negoziato tra Regioni e Governo italiano ai fini dell’Intesa prevista dall’articolo 116, comma 3 Cost., comprenderà anche un aumento delle competenze delle regioni in materia di riordino territoriale? Con quali limiti e con quali differenze? Negli atti con cui Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia hanno avviato il negoziato figurano in effetti anche alcune richieste tese ad ottenere il riconoscimento di maggiori competenze amministrative e legislative in materia di ordinamento locale. Tuttavia, a fronte del carattere del tutto peculiare e inusitato di tali richieste, il saggio intende offrire una lettura articolata di alcune questioni emergenti che sottendono queste richieste, coniugando l’analisi politologica con quella giuridica. Su un piano strettamente giuridico, il saggio si soffermerà sulla ammissibilità delle richieste regionali in tema di riordino territoriale: in che termini, ma soprattutto con quali limiti (anche a tutela delle prerogative normative degli enti locali) le Regioni possono realmente richiedere ulteriori forme di autonomia nella materia dell’ordinamento locale? Se, da un lato, tali richieste si pongono formalmente al di fuori dell’ambito sostanziale consentito dall’art. 116, comma 3 Cost., dall’altro non sembra potersi escludere l’astratta possibilità giuridica di una simile rivendicazione regionale. L’analisi sarà volta a sondare eventuali potenzialità applicative di tali richieste che, soprattutto dopo alcuni recenti arresti della Corte costituzionale (sent. 50/2015) e lo stesso fallimento della riforma costituzionale, potrebbero consentire di recuperare l’istanza regionalista, superando le tendenze neo-centraliste che hanno caratterizzato gli anni della crisi. Sul piano politologico, la comparazione per contesti dei tre casi regionali e delle loro richieste, differenti non solo quanto ad estensione e oggetto nelle rispettive formulazioni, ma soprattutto in relazione alle motivazioni politiche che le sostengono, può offrire la possibilità di analizzare il tema del regionalismo differenziato in relazione sia ai diversi modi di regolazione dello sviluppo regionale che hanno caratterizzato fin qui le tre Regioni italiane, sia alle diverse concezioni di federalismo (municipalista e antropologico) che hanno caratterizzato Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Il saggio cerca di mettere in luce in che misura le nuove dinamiche del regionalismo “differenziato” o “asimmetrico”, e le nuove prospettive di riordino territoriale ad esso correlate, saranno in grado di far emergere diverse concezioni di federalismo presenti nei tre contesti regionali, con impatti inevitabili sul sistema politico nazionale.Pubblicazioni consigliate
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