Lo scritto tratta, in via principale, il tema dell’impugnabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione (con cenno di chiusura all’impugnabilità dell’ordinanza di condanna della parte che ha proposto la ricusazione - dichiarata inammissibile o rigettata - al pagamento della pena pecuniaria di cui all'art. 54, terzo comma, c.p.c.). Le S.U. negano l’accesso, in tal caso, al ricorso straordinario per Cassazione, in ragione della natura sì decisoria di tale provvedimento, che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente il “diritto” della parte al giudice imparziale, ma che manca, tuttavia, del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità ex se dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) iudex suspectus, l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato convertendosi in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa. Sotto altro profilo, la Cassazione osserva che la proponibilità immediata del ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, con il conseguente protrarsi dell'effetto sospensivo del giudizio di merito disposto dall'ultimo comma dell'art. 52 c.p.c., avrebbe il risultato pratico di rendere più lento il processo e quindi potrebbe stimolare un uso distorto dell'istituto, a danno del diritto, di rilevanza costituzionale, ad una ragionevole durata del processo.

Rigetto della ricusazione e art. 111 Cost.: accertamento di un diritto, riesaminabile ma non impugnabile

L. PRENDINI
2004

Abstract

Lo scritto tratta, in via principale, il tema dell’impugnabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione (con cenno di chiusura all’impugnabilità dell’ordinanza di condanna della parte che ha proposto la ricusazione - dichiarata inammissibile o rigettata - al pagamento della pena pecuniaria di cui all'art. 54, terzo comma, c.p.c.). Le S.U. negano l’accesso, in tal caso, al ricorso straordinario per Cassazione, in ragione della natura sì decisoria di tale provvedimento, che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente il “diritto” della parte al giudice imparziale, ma che manca, tuttavia, del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità ex se dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) iudex suspectus, l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato convertendosi in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa. Sotto altro profilo, la Cassazione osserva che la proponibilità immediata del ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, con il conseguente protrarsi dell'effetto sospensivo del giudizio di merito disposto dall'ultimo comma dell'art. 52 c.p.c., avrebbe il risultato pratico di rendere più lento il processo e quindi potrebbe stimolare un uso distorto dell'istituto, a danno del diritto, di rilevanza costituzionale, ad una ragionevole durata del processo.
2004
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