Il «professionismo di fatto» rientra a pieno titolo nell’ambito del lavoro sportivo e può essere meglio definito dall’ossimoro «dilettantismo retribuito», che è un fatto sociale ed economico curiosamente sottratto alla normativa speciale dello sport professionistico. In effetti, nell’ordinamento generale, l’attribuzione della qualifica di «sportivo professionista» non è giustificata dalla condizione concreta del rapporto con la società dell’atleta, che quando è un amatore non percepisce alcun compenso per la propria prestazione sportiva, ma è stabilita dalla legge, che demanda tale qualificazione al CONI e alle federazioni sportive.Tuttavia, restano aperte almeno tre questioni riguardanti la libertà contrattuale dell’atleta dilettante, che talora è anche un professionista di fatto, in evidente violazione del principio generale fissato dall’art. 1 della L. 23 marzo 1981, n. 91, secondo cui «l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero»: la giurisdizione sui rapporto di lavoro sportivo, la discriminazione della tutela giuridica, il vincolo sportivo.
Sul dilettantismo retribuito. Natura e problemi del professionismo di fatto nello sport
Paolo Moro
2018
Abstract
Il «professionismo di fatto» rientra a pieno titolo nell’ambito del lavoro sportivo e può essere meglio definito dall’ossimoro «dilettantismo retribuito», che è un fatto sociale ed economico curiosamente sottratto alla normativa speciale dello sport professionistico. In effetti, nell’ordinamento generale, l’attribuzione della qualifica di «sportivo professionista» non è giustificata dalla condizione concreta del rapporto con la società dell’atleta, che quando è un amatore non percepisce alcun compenso per la propria prestazione sportiva, ma è stabilita dalla legge, che demanda tale qualificazione al CONI e alle federazioni sportive.Tuttavia, restano aperte almeno tre questioni riguardanti la libertà contrattuale dell’atleta dilettante, che talora è anche un professionista di fatto, in evidente violazione del principio generale fissato dall’art. 1 della L. 23 marzo 1981, n. 91, secondo cui «l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero»: la giurisdizione sui rapporto di lavoro sportivo, la discriminazione della tutela giuridica, il vincolo sportivo.Pubblicazioni consigliate
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