L’articolo analizza le decisioni della Corte costituzionale italiana che sono state pronunciate, tra il 2010 ed il 2017, in materia di (cosiddette) proroghe regionali delle concessioni demaniali marittime per uso turistico-ricreativo. Anzitutto l’Autore evidenzia che se tutte le sentenze del Giudice costituzionale si concludono con un dispositivo di annullamento delle varie leggi regionali impugnate dal Governo della Repubblica, tuttavia bisogna constatare che, nel corso degli anni, sono parzialmente mutate le motivazioni poste a fondamento delle varie dichiarazioni di incostituzionalità: sono cioè cambiate le ragioni sulle quali si basa l’orientamento giurisprudenziale; il che rappresenta un dato di fatto e di diritto che potrebbe condizionare gli ulteriori futuri sviluppi giurisprudenziali in tale materia. In secondo luogo, l’Autore esprime considerazioni critiche sull’uso promiscuo che il Giudice delle leggi fa delle parole "proroga" e "rinnovo": le quali ultime, se impiegate nell’appropriato significato giuridico, si riferiscono invece ad istituti che meriterebbero di essere mantenuti rigorosamente distinti. Infine, l’Autore formula sintetiche osservazioni conclusive: anche in una prospettiva de iure condendo.

Il sindacato della Corte costituzionale sulle (cosiddette) proroghe regionali delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo

DE NARDI SANDRO
2018

Abstract

L’articolo analizza le decisioni della Corte costituzionale italiana che sono state pronunciate, tra il 2010 ed il 2017, in materia di (cosiddette) proroghe regionali delle concessioni demaniali marittime per uso turistico-ricreativo. Anzitutto l’Autore evidenzia che se tutte le sentenze del Giudice costituzionale si concludono con un dispositivo di annullamento delle varie leggi regionali impugnate dal Governo della Repubblica, tuttavia bisogna constatare che, nel corso degli anni, sono parzialmente mutate le motivazioni poste a fondamento delle varie dichiarazioni di incostituzionalità: sono cioè cambiate le ragioni sulle quali si basa l’orientamento giurisprudenziale; il che rappresenta un dato di fatto e di diritto che potrebbe condizionare gli ulteriori futuri sviluppi giurisprudenziali in tale materia. In secondo luogo, l’Autore esprime considerazioni critiche sull’uso promiscuo che il Giudice delle leggi fa delle parole "proroga" e "rinnovo": le quali ultime, se impiegate nell’appropriato significato giuridico, si riferiscono invece ad istituti che meriterebbero di essere mantenuti rigorosamente distinti. Infine, l’Autore formula sintetiche osservazioni conclusive: anche in una prospettiva de iure condendo.
2018
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