Tra le questioni che hanno maggiormente animato il dibattito successivo all’introduzione del contratto a tutele crescenti spicca quella riguardante l’interpretazione del concetto di «fatto materiale»: concetto che delinea i contorni della fattispecie di cui all’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015 (riguardante le «ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa»), e l’«insussistenza» del quale comporta l’annullamento del licenziamento e la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria. Il saggio analizza il concetto di «fatto materiale» utlizzato nella norma giuslavoristica, ponendolo a confronto con analoga nozione utilizzata nel diritto penale e processuale penale, e cercando di individuare le possibili linee di sviluppo dei futuri orientamenti giurisprudenziali.
Dal «fatto» al «fatto materiale» nel licenziamento disciplinare post d.lgs. n. 23/2015: spunti interpretativi di “importazione”
VIANELLO RICCARDO
2019
Abstract
Tra le questioni che hanno maggiormente animato il dibattito successivo all’introduzione del contratto a tutele crescenti spicca quella riguardante l’interpretazione del concetto di «fatto materiale»: concetto che delinea i contorni della fattispecie di cui all’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015 (riguardante le «ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa»), e l’«insussistenza» del quale comporta l’annullamento del licenziamento e la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria. Il saggio analizza il concetto di «fatto materiale» utlizzato nella norma giuslavoristica, ponendolo a confronto con analoga nozione utilizzata nel diritto penale e processuale penale, e cercando di individuare le possibili linee di sviluppo dei futuri orientamenti giurisprudenziali.Pubblicazioni consigliate
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