Il termine “caporalato” è utilizzato per indicare un fenomeno di distorsione del mercato del lavoro in forte espansione, che, nel nostro ordinamento, ha trovato riconoscimento nel codice penale attraverso la previsione di un’autonoma figura delittuosa (art. 603-bis c.p.), introdotta nel 2011. A soli cinque anni dalla sua introduzione il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ha subito una profonda modificazione, ad opera della l. 29 ottobre 2016, n. 199. Il contributo mette in evidenza i tratti salienti del recente intervento legislativo, che ha riscritto la fattispecie delittuosa, eliminando i riferimenti all'organizzazione dell'attività lavorativa, allo stato di necessità del lavoratore soggetto passivo del delitto e, soprattutto, alla violenza, minaccia o intimidazione, quali modalità di estrinsecazione della condotta. Si sofferma inoltre sulle modifiche apportate sul piano sanzionatorio ed in particolare sull’estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato, sul rafforzamento dell'istituto della confisca e sulle altre misure di natura processuale. Fra le novità viene, infine, segnalata l’introduzione nel novero dei soggetti attivi di colui che «utilizza, assume o impiega manodopera», sottoponendo i lavoratori, qualsiasi sia la loro posizione contrattuale, a condizioni di sfruttamento e la conseguente attribuzione di rilevanza penale allo sfruttamento della manodopera, anche in assenza di attività di c.d. caporalato. Novità che, sia pure auspicata, per rispondere all’esigenza di conformare la norma ai canoni costituzionali di ragionevolezza e di eguaglianza, pone, tuttavia, delicati problemi interpretativi sotto il profilo del rischio di una eccessiva dilatazione della responsabilità penale.

Il nuovo volto del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (“caporalato”)

Elena cadamuro
2016

Abstract

Il termine “caporalato” è utilizzato per indicare un fenomeno di distorsione del mercato del lavoro in forte espansione, che, nel nostro ordinamento, ha trovato riconoscimento nel codice penale attraverso la previsione di un’autonoma figura delittuosa (art. 603-bis c.p.), introdotta nel 2011. A soli cinque anni dalla sua introduzione il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ha subito una profonda modificazione, ad opera della l. 29 ottobre 2016, n. 199. Il contributo mette in evidenza i tratti salienti del recente intervento legislativo, che ha riscritto la fattispecie delittuosa, eliminando i riferimenti all'organizzazione dell'attività lavorativa, allo stato di necessità del lavoratore soggetto passivo del delitto e, soprattutto, alla violenza, minaccia o intimidazione, quali modalità di estrinsecazione della condotta. Si sofferma inoltre sulle modifiche apportate sul piano sanzionatorio ed in particolare sull’estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato, sul rafforzamento dell'istituto della confisca e sulle altre misure di natura processuale. Fra le novità viene, infine, segnalata l’introduzione nel novero dei soggetti attivi di colui che «utilizza, assume o impiega manodopera», sottoponendo i lavoratori, qualsiasi sia la loro posizione contrattuale, a condizioni di sfruttamento e la conseguente attribuzione di rilevanza penale allo sfruttamento della manodopera, anche in assenza di attività di c.d. caporalato. Novità che, sia pure auspicata, per rispondere all’esigenza di conformare la norma ai canoni costituzionali di ragionevolezza e di eguaglianza, pone, tuttavia, delicati problemi interpretativi sotto il profilo del rischio di una eccessiva dilatazione della responsabilità penale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3263287
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