La politica commerciale comune dell’Unione viene condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna della medesima: in tal senso depone il nuovo art. 205 TFUE e il novellato art. 207 TFUE che così intendono affermare una contestata “unitarietà” dell’azione esterna. Si è cercato in questo quadro apprezzare, complessivamente, le novità introdotte dal Trattato di Lisbona, alla luce della successiva giurisprudenza della Corte. A tal riguardo, si deve osservare come appaia chiaro che la riforma abbia affinato la chiarezza del testo normativo, ampliando altresì la portata della competenza dell’Unione in una con un maggior coinvolgimento del Parlamento nel processo decisionale. In effetti, “i riferimenti, contenuti nell’art. 207, par. 1, TFUE, agli ‘scambi di […] servizi’ e ‘agli aspetti commerciali della proprietà intellettuale’ nella definizione di questa competenza esclusiva dell’Unione hanno ormai reso marginale il ruolo degli Stati membri nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio”. I nuovi accordi dell’Unione poi, così come interpretati dalla Corte, fanno pensare ad un approccio unitario anche rispetto alla teoria dell’effetto diretto dell’accordo commerciale, in linea con quanto avviene per l’efficacia diretta delle norme dell’Unione.
La politica commerciale comune
piva
2017
Abstract
La politica commerciale comune dell’Unione viene condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna della medesima: in tal senso depone il nuovo art. 205 TFUE e il novellato art. 207 TFUE che così intendono affermare una contestata “unitarietà” dell’azione esterna. Si è cercato in questo quadro apprezzare, complessivamente, le novità introdotte dal Trattato di Lisbona, alla luce della successiva giurisprudenza della Corte. A tal riguardo, si deve osservare come appaia chiaro che la riforma abbia affinato la chiarezza del testo normativo, ampliando altresì la portata della competenza dell’Unione in una con un maggior coinvolgimento del Parlamento nel processo decisionale. In effetti, “i riferimenti, contenuti nell’art. 207, par. 1, TFUE, agli ‘scambi di […] servizi’ e ‘agli aspetti commerciali della proprietà intellettuale’ nella definizione di questa competenza esclusiva dell’Unione hanno ormai reso marginale il ruolo degli Stati membri nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio”. I nuovi accordi dell’Unione poi, così come interpretati dalla Corte, fanno pensare ad un approccio unitario anche rispetto alla teoria dell’effetto diretto dell’accordo commerciale, in linea con quanto avviene per l’efficacia diretta delle norme dell’Unione.Pubblicazioni consigliate
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