Il paper ha per oggetto il diritto alla salute, considerato un diritto a fattispecie complessa e a tutela graduale, e gli interventi legislativi volti ad assicurare l'accesso alle prestazioni sanitarie in condizioni d'eguaglianza sul territorio nazionale. Quando si tratta di garantire il nucleo irriducibile del diritto alla salute, l'attività legislativa è totalmente vincolata alla garanzia dei diritti fondamentali e della dignità umana; al di là di tale ambito, invece, l'intensità della tutela offerta dall'ordinamento si gradua in modo proporzionale alla vicinanza allo zoccolo duro del diritto. In tale contesto, l'accentuarsi della limitatezza delle risorse finanziarie imposta dall'attuale crisi pare condizionare significativamente la discrezionalità legislativa. Un intervento volto a ridurre prestazioni sanitarie già garantite risulta compatibile con il quadro costituzionale solo ad alcune condizioni. La prima concerne il rispetto del procedimento di coinvolgimento dei livelli periferici da parte dello Stato, mentre dal punto di vista sostanziale, la decisione deve essere il risultato di un bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti, fra cui la risposta ai bisogni della popolazione, il progresso scientifico e il mantenimento dell'equilibrio della spesa pubblica. A ciò si aggiunge la necessità dell'individuazione di una clausola di elasticità del sistema (divieto del cd. blanket ban) e il fatto che il contenuto concreto dei diritti muta con il tempo e in relazione all'intervento del legislatore.
Il diritto alla salute al tempo della crisi: è costituzionale "abbassare" i livelli essenziali?
BUSATTA, LUCIA
2013
Abstract
Il paper ha per oggetto il diritto alla salute, considerato un diritto a fattispecie complessa e a tutela graduale, e gli interventi legislativi volti ad assicurare l'accesso alle prestazioni sanitarie in condizioni d'eguaglianza sul territorio nazionale. Quando si tratta di garantire il nucleo irriducibile del diritto alla salute, l'attività legislativa è totalmente vincolata alla garanzia dei diritti fondamentali e della dignità umana; al di là di tale ambito, invece, l'intensità della tutela offerta dall'ordinamento si gradua in modo proporzionale alla vicinanza allo zoccolo duro del diritto. In tale contesto, l'accentuarsi della limitatezza delle risorse finanziarie imposta dall'attuale crisi pare condizionare significativamente la discrezionalità legislativa. Un intervento volto a ridurre prestazioni sanitarie già garantite risulta compatibile con il quadro costituzionale solo ad alcune condizioni. La prima concerne il rispetto del procedimento di coinvolgimento dei livelli periferici da parte dello Stato, mentre dal punto di vista sostanziale, la decisione deve essere il risultato di un bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti, fra cui la risposta ai bisogni della popolazione, il progresso scientifico e il mantenimento dell'equilibrio della spesa pubblica. A ciò si aggiunge la necessità dell'individuazione di una clausola di elasticità del sistema (divieto del cd. blanket ban) e il fatto che il contenuto concreto dei diritti muta con il tempo e in relazione all'intervento del legislatore.Pubblicazioni consigliate
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