la concezione unitaria ed omnicomprensiva del patrimonio ereditario è all’origine delle limitazioni, durante lo stato di indivisione, alla legittimazione individuale a disporre da parte dei singoli eredi in ordine ai singoli beni e diritti dell’asse, limitazioni ben evidenti con riguardo agli atti a titolo gratuito come chiaramente emerge anche dalla Cassazione a sezioni unite nella sua pronuncia n. 5068 del 2016. In tale pronuncia si trova accolto il principio, peraltro già sostenuto da una parte della dottrina, secondo il quale non è applicabile alla comunione ereditaria il principio tipico delle comunioni c.d. quotarie ovvero il principio della libera disponibilità da parte di ogni coerede della quota sui singoli beni ed in genere diritti comuni, principio caratteristico invece della comunione ordinaria su di un singolo bene ai sensi dell’art. 1103 ss. c.c.; si è visto infatti come il singolo coerede sia da ritenere individualmente privo della legittimazione a disporre, anche solo nei limiti della sua quota, sopra i singoli beni e diritti, siano essi reali che di credito, prima della divisione ereditaria. Bisogna essere tuttavia ben consapevoli che l’affermazione della natura di comunione a mani riunite del patrimonio ereditario comune ( ) - comprensivo come tale anche dei rapporti obbligatori oltre che di quelli reali - comporta l’attribuzione, fino al momento della divisione ereditaria, di un certo grado di autonomia al patrimonio ereditario che spetta collettivamente ai coeredi rispetto ai loro rispettivi patrimoni personali, essendo questi ultimi nella titolarità individuale degli stessi.
Donazione di bene altrui e comunione ereditaria nel sistema giuridico italiano
BULLO, LORENZA
2016
Abstract
la concezione unitaria ed omnicomprensiva del patrimonio ereditario è all’origine delle limitazioni, durante lo stato di indivisione, alla legittimazione individuale a disporre da parte dei singoli eredi in ordine ai singoli beni e diritti dell’asse, limitazioni ben evidenti con riguardo agli atti a titolo gratuito come chiaramente emerge anche dalla Cassazione a sezioni unite nella sua pronuncia n. 5068 del 2016. In tale pronuncia si trova accolto il principio, peraltro già sostenuto da una parte della dottrina, secondo il quale non è applicabile alla comunione ereditaria il principio tipico delle comunioni c.d. quotarie ovvero il principio della libera disponibilità da parte di ogni coerede della quota sui singoli beni ed in genere diritti comuni, principio caratteristico invece della comunione ordinaria su di un singolo bene ai sensi dell’art. 1103 ss. c.c.; si è visto infatti come il singolo coerede sia da ritenere individualmente privo della legittimazione a disporre, anche solo nei limiti della sua quota, sopra i singoli beni e diritti, siano essi reali che di credito, prima della divisione ereditaria. Bisogna essere tuttavia ben consapevoli che l’affermazione della natura di comunione a mani riunite del patrimonio ereditario comune ( ) - comprensivo come tale anche dei rapporti obbligatori oltre che di quelli reali - comporta l’attribuzione, fino al momento della divisione ereditaria, di un certo grado di autonomia al patrimonio ereditario che spetta collettivamente ai coeredi rispetto ai loro rispettivi patrimoni personali, essendo questi ultimi nella titolarità individuale degli stessi.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.