Nel corso degli ultimi anni, la dottrina penalistica ha rilevato in modo critico un ritorno delle figure di tipo di autore in recenti provvedimenti legislativi. Emblematica in tal senso è stata la riforma dell'art. 99 c.p. che ha trasformato il recidivo in un vero e proprio "nemico" dell'ordinamento penale. Non è solo questo l'unico caso in cui emergono figure tipologiche che possono essere assimilate ai tipi di autore individuati dalla dogmatica tedesca degli anni '30. Un primo esempio di questo trand legislativo può rinvenirsi nei confronti degli autori dei reati sessuali ed in particolare di coloro che realizzano tali illeciti nei confronti dei minori. Altrettanto importante esempio di una legislazione che sostituisce al fatto il modo di essere dell'autore è stata quella in tema di immigrazione in cui il fattore discriminante, rilevante sul piano delle sanzioni penali, era meramente quello di essere un immigrato clandestino. La conclusione non può che essere quella di un richiamo ai principi di materialità e offensività che precludono qualsivoglia forma di ritorno a modi di legiferare incompatibili con il sistema costituzionale italiano.
L'eterno ritorno del tipo d'autore nella recente legislazione e giurisprudenza penale
AMBROSETTI, ENRICO MARIO
2016
Abstract
Nel corso degli ultimi anni, la dottrina penalistica ha rilevato in modo critico un ritorno delle figure di tipo di autore in recenti provvedimenti legislativi. Emblematica in tal senso è stata la riforma dell'art. 99 c.p. che ha trasformato il recidivo in un vero e proprio "nemico" dell'ordinamento penale. Non è solo questo l'unico caso in cui emergono figure tipologiche che possono essere assimilate ai tipi di autore individuati dalla dogmatica tedesca degli anni '30. Un primo esempio di questo trand legislativo può rinvenirsi nei confronti degli autori dei reati sessuali ed in particolare di coloro che realizzano tali illeciti nei confronti dei minori. Altrettanto importante esempio di una legislazione che sostituisce al fatto il modo di essere dell'autore è stata quella in tema di immigrazione in cui il fattore discriminante, rilevante sul piano delle sanzioni penali, era meramente quello di essere un immigrato clandestino. La conclusione non può che essere quella di un richiamo ai principi di materialità e offensività che precludono qualsivoglia forma di ritorno a modi di legiferare incompatibili con il sistema costituzionale italiano.Pubblicazioni consigliate
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