Impedire il recesso ad nutum dal vincolo sportivo a tempo indeterminato appare una evidente lesione dei diritti fondamentali dell’atleta che, in quanto essere umano di età inferiore agli anni diciotto, è definito «fanciullo» o «bambino» (child) dall’art. 1 della convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 e poi ra-tificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176.
Vincolo sportivo e diritti fondamentali del minore
MORO, PAOLO
2002
Abstract
Impedire il recesso ad nutum dal vincolo sportivo a tempo indeterminato appare una evidente lesione dei diritti fondamentali dell’atleta che, in quanto essere umano di età inferiore agli anni diciotto, è definito «fanciullo» o «bambino» (child) dall’art. 1 della convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 e poi ra-tificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.