Il vincolo sportivo stipulato dagli atleti per un tempo indeterminato oppure irra-gionevolmente lungo, imposto dalle clausole regolamentari e associative delle federa-zioni sportive, deve ritenersi nullo di diritto ex art. 1418 c.c. perché contrasta con una copiosa congerie di norme imperative e di ordine pubblico e, dunque, realizza interessi immeritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c., secondo comma.

Natura e limiti del vincolo sportivo

MORO, PAOLO
2005

Abstract

Il vincolo sportivo stipulato dagli atleti per un tempo indeterminato oppure irra-gionevolmente lungo, imposto dalle clausole regolamentari e associative delle federa-zioni sportive, deve ritenersi nullo di diritto ex art. 1418 c.c. perché contrasta con una copiosa congerie di norme imperative e di ordine pubblico e, dunque, realizza interessi immeritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c., secondo comma.
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