Il lavoro mira ad offrire un’analisi giuridica della finanza di progetto esaminando, anche attraverso spunti di comparazione, i profili e le problematiche civilistiche che originano dall’istituto. In particolare, il lavoro si sviluppa secondo tre direzioni: un’analisi del fenomeno tout court (in ambito pubblicistico e privatistico), al fine di dimostrarne l’unitarietà concettuale; l’inquadramento teorico dell’istituto complessivamente considerato; una disamina del fenomeno delle possibili sopravvenienze contrattuali e della sussistenza di un obbligo legale di rinegoziazione tra le parti stesse. Sotto il primo profilo, svolta una breve ricostruzione del fenomeno economico e degli elementi caratterizzanti la finanza di progetto, si pone in evidenza l’unitarietà dell’istituto, argomentando come la sua applicazione in un contesto pubblico ovvero privato non alteri la natura del contratto in questione che rimane, dunque, sempre la medesima. La normativa contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici non rappresenterebbe, dunque, né una disciplina dell’istituto ex se né una regolamentazione dei rapporti sussistenti tra i soggetti coinvolti nell’operazione, bensì un adattamento del modello di finanziamento alle esigenze specifiche del settore nel quale trova applicazione, senza dunque intaccare la validità di uno schema generale connotato dalla presenza dei prospettati elementi specializzanti. All’unitarietà dell’istituto consegue anche una ricostruzione unitaria delle problematiche giuridiche. Sotto il secondo profilo, indagate le relazioni che si vengono a creare tra i diversi attori della finanza di progetto, si propone un tentativo di inquadramento dell’istituto in termini di contratto plurilaterale con comunione di scopo, distaccandosi dalla più classica qualificazione in termini di collegamento negoziale. Ravvisato, infatti, il discrimine tra collegamento negoziale e contratto unitario nella sussistenza di una causa unitaria, si è posto in evidenza come essa, nel project financing, consista nel frazionamento del rischio del progetto, confermato dal particolare quadro di garanzie poste a fondamento della struttura contrattuale, nonché mediante un preciso meccanismo di condizionamento di ciascuno dei singoli contratti secondo cui il contratto di finanziamento risulterà subordinato all’effettiva sussistenza dei contratti di costruzione, gestione, fornitura e vendita (c.d. conditions precedent), a loro volta, sottoposti alla condizione sospensiva costituita dal perfezionarsi del contratto di finanziamento. La comunione di scopo, in particolare, sarebbe dimostrata dalla sussistenza di un interesse comune di tutti gli attori dell’operazione: tra società veicolo e finanziatori, da un lato, attraverso un parallelismo con i contratti associativi agrari e con i corrispondenti istituti della finanza islamica; tra società veicolo e operatori “satellite”, dall’altro, dichiarando una compatibilità tra contratti di scambio e contratto associativo, come osservato da parte della dottrina in materia di contratti di rete. Ne conseguirebbe l’applicazione dell’art. 1420 c.c. ovviandosi in tal modo alle implicazioni derivanti dal principio di simul stabunt simul cadent, caratterizzante il collegamento negoziale: l’essenzialità e la centralità dell’interesse della parti alla prosecuzione del progetto risulta, infatti, confermata dalla presenza sistematica di apposite clausola contrattuali, definite, “clausole di sopravvivenza” del progetto. In relazione al terzo ed ultimo aspetto, quello della gestione delle possibili sopravvenienze economiche, il project financing si dimostra essere terreno elettivo per l’applicazione del rimedio manutentivo della rinegoziazione. L’obbligo, oggi espressamente disciplinato nel Codice Civile tedesco, olandese e greco, nonché implicitamente sussistente nel sistema statunitense, potrebbe dirsi esistente anche nel sistema italiano sulla base del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, letto alla luce dei valori costituzionali di solidarietà tutelati dall’art. 2 Cost. L’inquadramento unitario della finanza di progetto risulterebbe compatibile, ulteriormente, con l’esigenza di superamento della logica di relatività dei frammenti contrattuali, come dimostrato dall’esperienza inglese che si interroga sull’attualità del principio di sanctity of contract e sulla nozione di network contrattuale nonché dall’esperienza francese in tema di indivisibilté contrattuale. Non tutte le relazioni che si instaurano tra i diversi soggetti sono contrattuali in senso stretto, trattandosi di contratti tendenzialmente bilaterali; tuttavia, la stretta organisational relation che si genera induce a riflettere sulla possibilità di ammettere l’opponibilità delle eccezioni di limitazione o esonero di responsabilità tra i soggetti del collegamento negoziale non uniti da un contratto in senso stretto e di ritenersi sussistente una responsabilità tra i diversi soggetti che superi le forme della responsabilità extracontrattuale. Simili osservazioni indurrebbero ad una rilettura del confine tra gli istituti del collegamento negoziale e del contratto plurilaterale, potendosi, in conclusione, ritenere sussistente un obbligo di rinegoziazione ex lege anche nel primo, anch’esso caratterizzato da un profilo relazionale.

IL PROJECT FINANCING TRA INQUADRAMENTO TEORICO E RINEGOZIAZIONE DELLE SOPRAVVENIENZE

MONTANI, VERONICA
2014

Abstract

Il lavoro mira ad offrire un’analisi giuridica della finanza di progetto esaminando, anche attraverso spunti di comparazione, i profili e le problematiche civilistiche che originano dall’istituto. In particolare, il lavoro si sviluppa secondo tre direzioni: un’analisi del fenomeno tout court (in ambito pubblicistico e privatistico), al fine di dimostrarne l’unitarietà concettuale; l’inquadramento teorico dell’istituto complessivamente considerato; una disamina del fenomeno delle possibili sopravvenienze contrattuali e della sussistenza di un obbligo legale di rinegoziazione tra le parti stesse. Sotto il primo profilo, svolta una breve ricostruzione del fenomeno economico e degli elementi caratterizzanti la finanza di progetto, si pone in evidenza l’unitarietà dell’istituto, argomentando come la sua applicazione in un contesto pubblico ovvero privato non alteri la natura del contratto in questione che rimane, dunque, sempre la medesima. La normativa contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici non rappresenterebbe, dunque, né una disciplina dell’istituto ex se né una regolamentazione dei rapporti sussistenti tra i soggetti coinvolti nell’operazione, bensì un adattamento del modello di finanziamento alle esigenze specifiche del settore nel quale trova applicazione, senza dunque intaccare la validità di uno schema generale connotato dalla presenza dei prospettati elementi specializzanti. All’unitarietà dell’istituto consegue anche una ricostruzione unitaria delle problematiche giuridiche. Sotto il secondo profilo, indagate le relazioni che si vengono a creare tra i diversi attori della finanza di progetto, si propone un tentativo di inquadramento dell’istituto in termini di contratto plurilaterale con comunione di scopo, distaccandosi dalla più classica qualificazione in termini di collegamento negoziale. Ravvisato, infatti, il discrimine tra collegamento negoziale e contratto unitario nella sussistenza di una causa unitaria, si è posto in evidenza come essa, nel project financing, consista nel frazionamento del rischio del progetto, confermato dal particolare quadro di garanzie poste a fondamento della struttura contrattuale, nonché mediante un preciso meccanismo di condizionamento di ciascuno dei singoli contratti secondo cui il contratto di finanziamento risulterà subordinato all’effettiva sussistenza dei contratti di costruzione, gestione, fornitura e vendita (c.d. conditions precedent), a loro volta, sottoposti alla condizione sospensiva costituita dal perfezionarsi del contratto di finanziamento. La comunione di scopo, in particolare, sarebbe dimostrata dalla sussistenza di un interesse comune di tutti gli attori dell’operazione: tra società veicolo e finanziatori, da un lato, attraverso un parallelismo con i contratti associativi agrari e con i corrispondenti istituti della finanza islamica; tra società veicolo e operatori “satellite”, dall’altro, dichiarando una compatibilità tra contratti di scambio e contratto associativo, come osservato da parte della dottrina in materia di contratti di rete. Ne conseguirebbe l’applicazione dell’art. 1420 c.c. ovviandosi in tal modo alle implicazioni derivanti dal principio di simul stabunt simul cadent, caratterizzante il collegamento negoziale: l’essenzialità e la centralità dell’interesse della parti alla prosecuzione del progetto risulta, infatti, confermata dalla presenza sistematica di apposite clausola contrattuali, definite, “clausole di sopravvivenza” del progetto. In relazione al terzo ed ultimo aspetto, quello della gestione delle possibili sopravvenienze economiche, il project financing si dimostra essere terreno elettivo per l’applicazione del rimedio manutentivo della rinegoziazione. L’obbligo, oggi espressamente disciplinato nel Codice Civile tedesco, olandese e greco, nonché implicitamente sussistente nel sistema statunitense, potrebbe dirsi esistente anche nel sistema italiano sulla base del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, letto alla luce dei valori costituzionali di solidarietà tutelati dall’art. 2 Cost. L’inquadramento unitario della finanza di progetto risulterebbe compatibile, ulteriormente, con l’esigenza di superamento della logica di relatività dei frammenti contrattuali, come dimostrato dall’esperienza inglese che si interroga sull’attualità del principio di sanctity of contract e sulla nozione di network contrattuale nonché dall’esperienza francese in tema di indivisibilté contrattuale. Non tutte le relazioni che si instaurano tra i diversi soggetti sono contrattuali in senso stretto, trattandosi di contratti tendenzialmente bilaterali; tuttavia, la stretta organisational relation che si genera induce a riflettere sulla possibilità di ammettere l’opponibilità delle eccezioni di limitazione o esonero di responsabilità tra i soggetti del collegamento negoziale non uniti da un contratto in senso stretto e di ritenersi sussistente una responsabilità tra i diversi soggetti che superi le forme della responsabilità extracontrattuale. Simili osservazioni indurrebbero ad una rilettura del confine tra gli istituti del collegamento negoziale e del contratto plurilaterale, potendosi, in conclusione, ritenere sussistente un obbligo di rinegoziazione ex lege anche nel primo, anch’esso caratterizzato da un profilo relazionale.
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