Il tema del consenso al trattamento medico-chirurgico, già di per sé di particolare complessità e di enorme rilevanza anche in relazione alla responsabilità del medico, diviene più delicato nel momento in cui il paziente interessato alle decisioni è un soggetto, quale il minore, che l’ordinamento considera in linea generale incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi, e che perciò è ordinariamente sostituito nell’attività giuridica da chi ha il compito di prendersene cura (genitore/i, tutore); mentre un compito di protezione più specifico, rispetto alla relazione di cura con il paziente capace, investe il medico in ragione del suo ruolo professionale. Sono noti i casi più gravi di rifiuto di vaccinazioni obbligatorie o di diniego di trasfusione di sangue salvavita da parte dei genitori per motivi religiosi; la complessità delle questioni e la difficoltà di univoci orientamenti è emersa, peraltro, in più recenti vicende giudiziarie connesse alla c.d. multiterapia Di Bella; senza considerare i problemi attinenti più in generale alla gestione della propria corporeità (dall’accesso ai metodi contraccettivi alle pratiche di piercing o tatuaggio). Nella riflessione internazionale è ormai unanime l’accordo sulla necessità che il minore, per quanto possibile, non sia reso oggetto di decisioni altrui, ma partecipe delle scelte che lo riguardano. In quest’ottica, e seguendo i risultati cui è pervenuto lo studio dei diritti della personalità, si stabiliscono le connessioni tra maturità e capacità del minore e funzione di cura e di educazione degli adulti per lui responsabili. L’equilibrio viene centrato sulla clausola generale dell’interesse del minore come punto di convergenza tra capacità e potestà. L’ipotesi interpretativa di cui si tenta la verifica è quella secondo la quale, laddove il legislatore fa riferimento all’interesse del minore, il problema che intende risolvere non è che cosa è l’interesse del minore, ma chi è idoneo a determinarlo. In tal senso emerge anche il significato dell’intervento del giudice nella composizione del conflitto tra diversi soggetti che si ritengano legittimati a scegliere nell’interesse del minore. Nel contesto del trattamento medico, il problema bioetico del rapporto tra autonomia e beneficialità si pone, in altri termini, con riferimento alla concretizzazione dell’interesse del minore come paziente, nel senso della necessaria ricerca di una composizione tra le esigenze dell’autodeterminazione e quelle dell’eterodeterminazione; composizione da attuarsi attraverso il principio di riferimento secondo cui è necessario perseguire la miglior protezione dei soggetti deboli con la maggior promozione possibile della loro autonomia. La prospettiva è duplice: da un lato, il consenso al trattamento medico che riguarda il minore incapace di autodeterminarsi, con il problema della sostituzione nell’attività giuridica; dall’altro il consenso espresso dal minore capace di discernimento, con il problema della valorizzazione della c.d. «competence to consent to health care» dello stesso, e del concorso di altri soggetti legittimati a partecipare e/o determinare la decisione sul corpo del minore.

Il consenso al trattamento medico del minore

PICCINNI, MARIASSUNTA
2007

Abstract

Il tema del consenso al trattamento medico-chirurgico, già di per sé di particolare complessità e di enorme rilevanza anche in relazione alla responsabilità del medico, diviene più delicato nel momento in cui il paziente interessato alle decisioni è un soggetto, quale il minore, che l’ordinamento considera in linea generale incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi, e che perciò è ordinariamente sostituito nell’attività giuridica da chi ha il compito di prendersene cura (genitore/i, tutore); mentre un compito di protezione più specifico, rispetto alla relazione di cura con il paziente capace, investe il medico in ragione del suo ruolo professionale. Sono noti i casi più gravi di rifiuto di vaccinazioni obbligatorie o di diniego di trasfusione di sangue salvavita da parte dei genitori per motivi religiosi; la complessità delle questioni e la difficoltà di univoci orientamenti è emersa, peraltro, in più recenti vicende giudiziarie connesse alla c.d. multiterapia Di Bella; senza considerare i problemi attinenti più in generale alla gestione della propria corporeità (dall’accesso ai metodi contraccettivi alle pratiche di piercing o tatuaggio). Nella riflessione internazionale è ormai unanime l’accordo sulla necessità che il minore, per quanto possibile, non sia reso oggetto di decisioni altrui, ma partecipe delle scelte che lo riguardano. In quest’ottica, e seguendo i risultati cui è pervenuto lo studio dei diritti della personalità, si stabiliscono le connessioni tra maturità e capacità del minore e funzione di cura e di educazione degli adulti per lui responsabili. L’equilibrio viene centrato sulla clausola generale dell’interesse del minore come punto di convergenza tra capacità e potestà. L’ipotesi interpretativa di cui si tenta la verifica è quella secondo la quale, laddove il legislatore fa riferimento all’interesse del minore, il problema che intende risolvere non è che cosa è l’interesse del minore, ma chi è idoneo a determinarlo. In tal senso emerge anche il significato dell’intervento del giudice nella composizione del conflitto tra diversi soggetti che si ritengano legittimati a scegliere nell’interesse del minore. Nel contesto del trattamento medico, il problema bioetico del rapporto tra autonomia e beneficialità si pone, in altri termini, con riferimento alla concretizzazione dell’interesse del minore come paziente, nel senso della necessaria ricerca di una composizione tra le esigenze dell’autodeterminazione e quelle dell’eterodeterminazione; composizione da attuarsi attraverso il principio di riferimento secondo cui è necessario perseguire la miglior protezione dei soggetti deboli con la maggior promozione possibile della loro autonomia. La prospettiva è duplice: da un lato, il consenso al trattamento medico che riguarda il minore incapace di autodeterminarsi, con il problema della sostituzione nell’attività giuridica; dall’altro il consenso espresso dal minore capace di discernimento, con il problema della valorizzazione della c.d. «competence to consent to health care» dello stesso, e del concorso di altri soggetti legittimati a partecipare e/o determinare la decisione sul corpo del minore.
2007
9788813272791
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