Dopo una premessa circa la configurazione della fattispecie alla luce delle fondamentali analisi condotte dal Broggini alla fine degli anni Cinquanta del XX secolo e in seguito dal Metzger, viene delineato il procedimento di nomina del giudice privato alla luce delle fonti classiche, nonché sono esaminate le ragioni giustificatrici della sua eventuale sostituzione (con particolare riferimento a ‘morbus’, ‘morbus sonticus’, follia e morte). Enucleato l’emergente concetto di impedimento come causa di esonero dall’ufficio, vengono indagati i riflessi della ‘mutatio’ sulla formula originariamente concessa alle parti, dalla dottrina discussi laddove a taluno sia sembrato necessario – essendo la ‘nominatio’ inserita nella formula stessa – procedere ad una nuova ‘litis contestatio’. Accedendo a tale ordine di idee ed assumendo come presupposto il principio di economia processuale, si sarebbe evocato l’intervento del pretore con ‘restitutio in integrum’ mentre, ad una obbiettiva disamina delle fonti, risulterebbe plausibile reputare che egli provvedesse con mero ‘decretum’ salvando per intero la pregressa vicenda processuale e senza che la fattispecie in parola integrasse un caso di ‘translatio iudicii’.
Riflessioni in tema di 'mutatio iudicis'
SCEVOLA, ROBERTO GIAMPIERO FRANCESCO
2012
Abstract
Dopo una premessa circa la configurazione della fattispecie alla luce delle fondamentali analisi condotte dal Broggini alla fine degli anni Cinquanta del XX secolo e in seguito dal Metzger, viene delineato il procedimento di nomina del giudice privato alla luce delle fonti classiche, nonché sono esaminate le ragioni giustificatrici della sua eventuale sostituzione (con particolare riferimento a ‘morbus’, ‘morbus sonticus’, follia e morte). Enucleato l’emergente concetto di impedimento come causa di esonero dall’ufficio, vengono indagati i riflessi della ‘mutatio’ sulla formula originariamente concessa alle parti, dalla dottrina discussi laddove a taluno sia sembrato necessario – essendo la ‘nominatio’ inserita nella formula stessa – procedere ad una nuova ‘litis contestatio’. Accedendo a tale ordine di idee ed assumendo come presupposto il principio di economia processuale, si sarebbe evocato l’intervento del pretore con ‘restitutio in integrum’ mentre, ad una obbiettiva disamina delle fonti, risulterebbe plausibile reputare che egli provvedesse con mero ‘decretum’ salvando per intero la pregressa vicenda processuale e senza che la fattispecie in parola integrasse un caso di ‘translatio iudicii’.Pubblicazioni consigliate
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