A conclusione dell'indagine svolta, emerge come la segregazione patrimoniale, caratteristica dei fondi comuni di investimento, sia pure con tutte le difficoltà interpretative che la pervadono, non solo da un punto di vista storico, ma anche da un punto di vista positivo è decisamente più vicina, per struttura, a quella caratteristica del diritto dei trust che non alla segregazione patrimoniale unilaterale nascente dall’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. Ulteriore elemento di distinzione tra il modello di segregazione patrimoniale accolto dal T.U.F. e quello fatto proprio dall’art. 2645 ter c.c. può essere ravvisato in ciò: si tratta non tanto del, peraltro rilevante, aspetto unilaterale o bilaterale della segregazione quanto piuttosto, diciamo così, delle « modalità costitutive » della stessa: ci riferiamo cioè al fatto che nella destinazione patrimoniale ex art. 2645 ter c.c. non si ha segregazione senza trascrizione , diversamente da quanto previsto dall’art. 36 T.U.F. che è norma solo sostanziale, non occupandosi del pure complesso problema pubblicitario in presenza di diritti immobiliari di pertinenza dei fondi comuni. Al riguardo si aprirebbe tutta una interessante area di ricerca, che esula però dalla presente indagine, sui correlati rapporti tra segregazione patrimoniale da un lato e ruolo della pubblicità immobiliare dall’altro tra funzione costituiva della fattispecie e opponibilità degli effetti.
TRUST, DESTINAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2645 TER C.C. E FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO EX ART. 36, COMMA 6°, DEL T.U.F.: QUALE MODELLO DI SEGREGAZIONE PATRIMONIALE?
BULLO, LORENZA
2012
Abstract
A conclusione dell'indagine svolta, emerge come la segregazione patrimoniale, caratteristica dei fondi comuni di investimento, sia pure con tutte le difficoltà interpretative che la pervadono, non solo da un punto di vista storico, ma anche da un punto di vista positivo è decisamente più vicina, per struttura, a quella caratteristica del diritto dei trust che non alla segregazione patrimoniale unilaterale nascente dall’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. Ulteriore elemento di distinzione tra il modello di segregazione patrimoniale accolto dal T.U.F. e quello fatto proprio dall’art. 2645 ter c.c. può essere ravvisato in ciò: si tratta non tanto del, peraltro rilevante, aspetto unilaterale o bilaterale della segregazione quanto piuttosto, diciamo così, delle « modalità costitutive » della stessa: ci riferiamo cioè al fatto che nella destinazione patrimoniale ex art. 2645 ter c.c. non si ha segregazione senza trascrizione , diversamente da quanto previsto dall’art. 36 T.U.F. che è norma solo sostanziale, non occupandosi del pure complesso problema pubblicitario in presenza di diritti immobiliari di pertinenza dei fondi comuni. Al riguardo si aprirebbe tutta una interessante area di ricerca, che esula però dalla presente indagine, sui correlati rapporti tra segregazione patrimoniale da un lato e ruolo della pubblicità immobiliare dall’altro tra funzione costituiva della fattispecie e opponibilità degli effetti.Pubblicazioni consigliate
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