L’elaborato premette alcune sintetiche considerazioni introduttive in ordine alla compatibilità ontologica tra biodiritto e responsabilità penale delle persone giuridiche, dalla quale, anzi, non può prescindere un ordinamento che miri, pure nell’ambito delle realtà d’impresa, alla protezione di beni quali l’integrità psico-fisica, la salute (anche nei luoghi di lavoro), la libertà, la riservatezza, l’identità, l’ambiente. Così inquadrata, nelle sue direttrici generali, la tematica, il contributo prosegue col tratteggiare alcune questioni interpretative tuttora aperte in tema di soggetti responsabili che, proprio con riferimento agli enti che operano in aree “sensibili” dal punto di vista biogiuridico (per tutte: sanità e ricerca), palesano l’inadeguatezza delle definizioni impiegate nel d.lgs. n. 231/2001 – in particolare, ci si riferisce alla nozione di “enti pubblici economici”, specie ove si considerino, ad esempio, le incertezze circa la natura di ente pubblico economico delle Asl o delle c.d. società miste. Segue una trattazione delle fattispecie rilevanti in materia, distinguendo tra fattispecie criminose già contemplate nell’ambito del d.lgs. n. 231/2001 e fattispecie che, in chiave prospettica, dovrebbero essere ivi introdotte per coprire le nuove necessità di tutela del bios cui non appare prima facie estranea la dimensione organizzata dell’ente. Quanto alle fattispecie già previste, particolare attenzione viene dedicata ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all’art. 25-quater.1 d.lgs. n 231/2001, di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001, e di schiavitù e tratta di persone, prostituzione e pornografia minorile, di cui all’art. 25-quinquies d.lgs. n. 231/2001. Quanto alle fattispecie da introdurre in chiave prospettica, il riferimento è ai reati ambientali (peraltro oggi già contemplati nell’ambito del d.lgs. n. 231/2001), ai reati funzionali alla prevenzione e repressione dei rischi e dei danni da prodotto, specie nei settori biotech e farmaceutico, nonché a quelli in materia di trattamento dei dati personali, nell’ottica del rafforzamento della tutela della riservatezza personale, con particolare riguardo ai dati sensibili (tra cui quelli genetici).
Biodiritto e responsabilità penale delle persone giuridiche
BORSARI, RICCARDO
2011
Abstract
L’elaborato premette alcune sintetiche considerazioni introduttive in ordine alla compatibilità ontologica tra biodiritto e responsabilità penale delle persone giuridiche, dalla quale, anzi, non può prescindere un ordinamento che miri, pure nell’ambito delle realtà d’impresa, alla protezione di beni quali l’integrità psico-fisica, la salute (anche nei luoghi di lavoro), la libertà, la riservatezza, l’identità, l’ambiente. Così inquadrata, nelle sue direttrici generali, la tematica, il contributo prosegue col tratteggiare alcune questioni interpretative tuttora aperte in tema di soggetti responsabili che, proprio con riferimento agli enti che operano in aree “sensibili” dal punto di vista biogiuridico (per tutte: sanità e ricerca), palesano l’inadeguatezza delle definizioni impiegate nel d.lgs. n. 231/2001 – in particolare, ci si riferisce alla nozione di “enti pubblici economici”, specie ove si considerino, ad esempio, le incertezze circa la natura di ente pubblico economico delle Asl o delle c.d. società miste. Segue una trattazione delle fattispecie rilevanti in materia, distinguendo tra fattispecie criminose già contemplate nell’ambito del d.lgs. n. 231/2001 e fattispecie che, in chiave prospettica, dovrebbero essere ivi introdotte per coprire le nuove necessità di tutela del bios cui non appare prima facie estranea la dimensione organizzata dell’ente. Quanto alle fattispecie già previste, particolare attenzione viene dedicata ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all’art. 25-quater.1 d.lgs. n 231/2001, di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001, e di schiavitù e tratta di persone, prostituzione e pornografia minorile, di cui all’art. 25-quinquies d.lgs. n. 231/2001. Quanto alle fattispecie da introdurre in chiave prospettica, il riferimento è ai reati ambientali (peraltro oggi già contemplati nell’ambito del d.lgs. n. 231/2001), ai reati funzionali alla prevenzione e repressione dei rischi e dei danni da prodotto, specie nei settori biotech e farmaceutico, nonché a quelli in materia di trattamento dei dati personali, nell’ottica del rafforzamento della tutela della riservatezza personale, con particolare riguardo ai dati sensibili (tra cui quelli genetici).Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.