Dopo aver individuato la ratio della norma nel c.d. favor negotii o validitatis, l'autore passa in rassegna il rapporto della disposizione in commento con le altre disposizioni del Regolamento, in primo luogo gli artt. 3 e seguenti, completati dagli artt. 10 e 12, nonché l'art. 18.2, in materia di prova. L'autore si sofferma poi sui rapporti con l'art. 10 e sui problemi di qualificazione che ne discendono, in particolare con riferimento alla determinazione dell'esistenza del consenso. Si sottolinea in particolare come, con la definitiva e formale comunitarizzazione della Convenzione di Roma operata dal Regolamento, la qualificazione delle fattispecie in esso ricomprese debba effettuarsi in via autonoma. Alla luce allora del criterio dell'effet utile, l'autore propone di ricondurre la questione della conclusione di un contratto per silenzio assenso o per fatti concludenti alla disposizione dell'art. 10, paragrafo 2. Ai paragrafi 4 e 5 si delineano le nozioni e gli ambiti di lex contractus e lex loci contractus, prendendo anche posizione in relazione al problema del dépeçage. Al paragrafo 6 si sottolinea poi l'importante innovazione consistente nel consentire la presa in considerazione, tra le leggi rilevanti ai fini dell'affermazione della validità formale del contratto, anche della legge della residenza abituale di uno dei contraenti, che l'autore riconduce alla necessità di tener conto della radicale innovazione delle pratiche della contrattazione a distanza legate all'affermarsi del commercio elettronico. Al paragrafo 7 si prende poi posizione sulle questioni relative al tempo ed al luogo di conclusione del contratto. Il paragrafo 8 è dedicato all'analisi della soluzione di conflitto prescelta per il caso di contratto concluso tramite intermediari, sottolineando tra l'altro come le modifiche del testo attuale rispetto a quello previgente debbano intendersi prive di effetti normativi significativi. Al paragrafo 9, l'autore si occupa delle soluzioni internazionalprivatistiche prescelte dal legislatore dell'Unione in relazione agli atti unilaterali, al n. 3 della norma in commento, sottolineando anche in questa sede l'importante innovazione relativa al ruolo della legge dello Stato di residenza abituale, il cui rilievo è qui però aumentato rispetto alla previsione del n. 2, ed assume potenzialità sia favorevoli sia sfavorevoli alla affermazione della validità formale della dichiarazione unilaterale. Il paragrafo 10 è dedicato alla regola prevista dal n. 4 della disposizione commentata, in materia di validità formale dei contratti dei consumatori, sottolineando la continuità rispetto alla disciplina convenzionale. Infine, al par. 11, è commentata la norma relativa alla legge applicabile ai contratti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari o locazioni di immobili. In tale sede si sottolineano in particolare le possibili ricadute delle nuove scelte terminologiche operate dal legislatore, rispetto ai contratti di timesharing.

Art. 11 (Validità formale)

CORTESE, BERNARDO
2009

Abstract

Dopo aver individuato la ratio della norma nel c.d. favor negotii o validitatis, l'autore passa in rassegna il rapporto della disposizione in commento con le altre disposizioni del Regolamento, in primo luogo gli artt. 3 e seguenti, completati dagli artt. 10 e 12, nonché l'art. 18.2, in materia di prova. L'autore si sofferma poi sui rapporti con l'art. 10 e sui problemi di qualificazione che ne discendono, in particolare con riferimento alla determinazione dell'esistenza del consenso. Si sottolinea in particolare come, con la definitiva e formale comunitarizzazione della Convenzione di Roma operata dal Regolamento, la qualificazione delle fattispecie in esso ricomprese debba effettuarsi in via autonoma. Alla luce allora del criterio dell'effet utile, l'autore propone di ricondurre la questione della conclusione di un contratto per silenzio assenso o per fatti concludenti alla disposizione dell'art. 10, paragrafo 2. Ai paragrafi 4 e 5 si delineano le nozioni e gli ambiti di lex contractus e lex loci contractus, prendendo anche posizione in relazione al problema del dépeçage. Al paragrafo 6 si sottolinea poi l'importante innovazione consistente nel consentire la presa in considerazione, tra le leggi rilevanti ai fini dell'affermazione della validità formale del contratto, anche della legge della residenza abituale di uno dei contraenti, che l'autore riconduce alla necessità di tener conto della radicale innovazione delle pratiche della contrattazione a distanza legate all'affermarsi del commercio elettronico. Al paragrafo 7 si prende poi posizione sulle questioni relative al tempo ed al luogo di conclusione del contratto. Il paragrafo 8 è dedicato all'analisi della soluzione di conflitto prescelta per il caso di contratto concluso tramite intermediari, sottolineando tra l'altro come le modifiche del testo attuale rispetto a quello previgente debbano intendersi prive di effetti normativi significativi. Al paragrafo 9, l'autore si occupa delle soluzioni internazionalprivatistiche prescelte dal legislatore dell'Unione in relazione agli atti unilaterali, al n. 3 della norma in commento, sottolineando anche in questa sede l'importante innovazione relativa al ruolo della legge dello Stato di residenza abituale, il cui rilievo è qui però aumentato rispetto alla previsione del n. 2, ed assume potenzialità sia favorevoli sia sfavorevoli alla affermazione della validità formale della dichiarazione unilaterale. Il paragrafo 10 è dedicato alla regola prevista dal n. 4 della disposizione commentata, in materia di validità formale dei contratti dei consumatori, sottolineando la continuità rispetto alla disciplina convenzionale. Infine, al par. 11, è commentata la norma relativa alla legge applicabile ai contratti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari o locazioni di immobili. In tale sede si sottolineano in particolare le possibili ricadute delle nuove scelte terminologiche operate dal legislatore, rispetto ai contratti di timesharing.
2009
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