Le riforme si possono attuare per le più varie ragioni ma, – quando finalmente lo si comprende – in primo luogo per consentire alle istituzioni una maggiore efficacia, efficienza ed economicità. Ai sensi dell’art. 97 Cost., come è noto. È, questo, uno dei principali obiettivi del disegno di legge proposto dal Ministro Calderoli, destinato a incidere sull’amministrazione locale e regionale, in assenza, peraltro, di un federalismo fiscale già operante in concreto. Forse anche per questo, il disegno di legge, piuttosto che dare voce alle differenze dei territori e delle comunità, detta una disciplina giuridica uniforme per tutti gli enti, secondo la più classica delle visioni del mondo propria della burocrazia ministeriale. Tuttavia, enti ed organismi vari possono rappresentare inutili sovrastrutture oppure, al contrario, dare voce a culture e tradizioni vere. Nel rispetto del criterio che vede tra loro connesse competenze, risorse e responsabilità, il disegno di legge, ove corretto, potrebbe considerare ciascun ambito regionale distintamente ovvero gruppi omogenei di Regioni, conferendo loro le funzioni necessarie per il miglior sviluppo economico e sociale. Senza scomodare l’art. 116, co. 3, Cost., con una prospettiva ben più ampia, coerente con la logica dei settori organici di materie.
A proposito della cd. Riforma Calderoli:qualche osservazione critica e uno spunto ricostruttivo
BERTOLISSI, MARIO
2009
Abstract
Le riforme si possono attuare per le più varie ragioni ma, – quando finalmente lo si comprende – in primo luogo per consentire alle istituzioni una maggiore efficacia, efficienza ed economicità. Ai sensi dell’art. 97 Cost., come è noto. È, questo, uno dei principali obiettivi del disegno di legge proposto dal Ministro Calderoli, destinato a incidere sull’amministrazione locale e regionale, in assenza, peraltro, di un federalismo fiscale già operante in concreto. Forse anche per questo, il disegno di legge, piuttosto che dare voce alle differenze dei territori e delle comunità, detta una disciplina giuridica uniforme per tutti gli enti, secondo la più classica delle visioni del mondo propria della burocrazia ministeriale. Tuttavia, enti ed organismi vari possono rappresentare inutili sovrastrutture oppure, al contrario, dare voce a culture e tradizioni vere. Nel rispetto del criterio che vede tra loro connesse competenze, risorse e responsabilità, il disegno di legge, ove corretto, potrebbe considerare ciascun ambito regionale distintamente ovvero gruppi omogenei di Regioni, conferendo loro le funzioni necessarie per il miglior sviluppo economico e sociale. Senza scomodare l’art. 116, co. 3, Cost., con una prospettiva ben più ampia, coerente con la logica dei settori organici di materie.Pubblicazioni consigliate
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