Movendo dal concetto di garanzia così come individuato dalla migliore letteratura civilistica, si passa ad esaminare la nozione di obbligazione e in particolare la categoria dei doveri di protezione. Rispetto a quest'ultima, viene precisato quale sia il criterio discretivo rispetto alla garanzia: vale a dire, che nella garanzia la responsabilità civile o la inattuazione dell'impegno negoziale sono presupposti per l'operatività del rimedio, mentre nell'obbligazione la responabilità civile è un effetto della situazione patologica di inadempimento. Sulla base di questa distinzione, si passa ad esaminare la figura dottrinalmente denominata obbligazione senza prestazione, individuandone la natura sostanziale di garanzia. Di qui la conclusione della sua inutilizzabilità come rapporto autonomo, essendo il principio di buona fede idoneo a generare obbligazioni (art. 1173 c.c.), ma non garanzie.
La distinzione concettuale tra garanzia e obbligazione: per una riflessione sull'ibrido teorico dell'obbligazione senza prestazione
MAGGIOLO, MARCELLO
2011
Abstract
Movendo dal concetto di garanzia così come individuato dalla migliore letteratura civilistica, si passa ad esaminare la nozione di obbligazione e in particolare la categoria dei doveri di protezione. Rispetto a quest'ultima, viene precisato quale sia il criterio discretivo rispetto alla garanzia: vale a dire, che nella garanzia la responsabilità civile o la inattuazione dell'impegno negoziale sono presupposti per l'operatività del rimedio, mentre nell'obbligazione la responabilità civile è un effetto della situazione patologica di inadempimento. Sulla base di questa distinzione, si passa ad esaminare la figura dottrinalmente denominata obbligazione senza prestazione, individuandone la natura sostanziale di garanzia. Di qui la conclusione della sua inutilizzabilità come rapporto autonomo, essendo il principio di buona fede idoneo a generare obbligazioni (art. 1173 c.c.), ma non garanzie.Pubblicazioni consigliate
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