L’articolo affronta il tema della contrattazione telematica dei minori d’età, in particolare con riferimento alla sorte dei contratti da loro conclusi. L’autrice sottopone a verifica la tesi di una parte della dottrina che nega in questa ipotesi l’annullabilità del contratto, sostenendo che alcuni profili della contrattazione telematica e l’utilizzo da parte del minore della carta di credito del genitore - a sua insaputa - integrerebbero la previsione dell’art. 1426 c.c. (Raggiri usati dal minore). Dopo aver scomposto la fattispecie della contrattazione on line del minore in diverse fasi, l’articolo intende dimostrare come ciascuna di esse non integri la “malitia” tradizionalmente necessaria per paralizzare l’annullamento ex art. 1426 c.c. Si rileva poi come i problemi legati al facile accesso del minore alla contrattazione telematica non possono, però, considerarsi risolti semplicemente ritenendo non applicabile a queste fattispecie l’art. 1426 c.c. Infatti - secondo l’autrice - anche se il rimedio dell’annullamento non potrebbe dirsi escluso a priori, esso sembra in ogni caso subordinato alla prova (diabolica) che sia stato effettivamente un minore a stipulare il contratto. Con un’articolata argomentazione, l’autrice conclude che i normali strumenti di tutela offerti al minore dall’ordinamento sono inadeguati quando sia stata scelta la modalità telematica; e che una soluzione al problema potrebbe venire soltanto da una tutela ad hoc, che incida direttamente sul funzionamento del sistema telematico, anziché da una modifica delle norme che disciplinano il contratto.

Il minore e la contrattazione telematica tra esigenze del mercato e necessità di apposite tutele

CINQUE, MADDALENA
2007

Abstract

L’articolo affronta il tema della contrattazione telematica dei minori d’età, in particolare con riferimento alla sorte dei contratti da loro conclusi. L’autrice sottopone a verifica la tesi di una parte della dottrina che nega in questa ipotesi l’annullabilità del contratto, sostenendo che alcuni profili della contrattazione telematica e l’utilizzo da parte del minore della carta di credito del genitore - a sua insaputa - integrerebbero la previsione dell’art. 1426 c.c. (Raggiri usati dal minore). Dopo aver scomposto la fattispecie della contrattazione on line del minore in diverse fasi, l’articolo intende dimostrare come ciascuna di esse non integri la “malitia” tradizionalmente necessaria per paralizzare l’annullamento ex art. 1426 c.c. Si rileva poi come i problemi legati al facile accesso del minore alla contrattazione telematica non possono, però, considerarsi risolti semplicemente ritenendo non applicabile a queste fattispecie l’art. 1426 c.c. Infatti - secondo l’autrice - anche se il rimedio dell’annullamento non potrebbe dirsi escluso a priori, esso sembra in ogni caso subordinato alla prova (diabolica) che sia stato effettivamente un minore a stipulare il contratto. Con un’articolata argomentazione, l’autrice conclude che i normali strumenti di tutela offerti al minore dall’ordinamento sono inadeguati quando sia stata scelta la modalità telematica; e che una soluzione al problema potrebbe venire soltanto da una tutela ad hoc, che incida direttamente sul funzionamento del sistema telematico, anziché da una modifica delle norme che disciplinano il contratto.
2007
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