Con la sentenza n. 19246 del 2010 la Cassazione, contrariamente all'orientamento interpretativo sino ad allora invalso in relazione agli artt. 645 e 647 c.p.c., ha enunciato che la dimidiazione dei termini di costituzione delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo opera sempre. Il revirement ha esposto a rischio di improcedibilità le opposizioni a d.i. per le quali il debitore intimato non ha provveduto all’iscrizione a ruolo entro cinque bensì entro dieci giorni dalla notifica dell’atto introduttivo (avendo evocato il creditore a comparire nel termine ordinario). Per ovviare a simile inconveniente il Tribunale di Varese, con la sentenza dell'8 ottobre 2010, ha affermato che il principio di diritto formulato dalla S.C. non è applicabile ai procedimenti instaurati prima del 9 settembre 2010 (data di deposito della cit. sent. delle S.U.), poiché si tratta di un mutamento giurisprudenziale che ha ad oggetto norme processuali e introduce una regola da ritenersi nuova alla luce del costume pretorile costantemente seguito: in virtù dell’art. 111 Cost., dell’art. 6 della CEDU e della giurisprudenza comunitaria la parte che abbia posto in essere un’iniziativa processuale conforme al precedente orientamento interpretativo, ma divenuta inidonea per effetto di un overruling, conserva il diritto ad una decisione nel merito. Pertanto, l’opponente che, sulla scorta dell’allora diritto vivente, abbia notificato l’atto introduttivo nel rispetto del termine ordinario a comparire e abbia iscritto a ruolo la causa nei 10 giorni successivi, deve essere considerato come aver agito correttamente, su mero accertamento del giudice di merito, che verifica l’overruling e l’affidamento incolpevole del litigante. L'A., pur condividendo il risultato utile attinto dal Tribunale di Varese, critica la parte motiva della decisione, in quanto assimila il mutamento giurisprudenziale ad una sopravvenienza di diritto. Per prevenire gli inconvenienti determinati dalla menzionata sent. 19246/2010 va, da un lato, evidenziato che si tratta di un obiter dictum, come tale non vincolante; dall’altro lato, rilevato che l’iscrizione a ruolo dell’opposizione a d.i. non effettuata nel termine dimidiato in conformità al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale può essere scusata per affidamento incolpevole.

L'affidamento ingenerato dalla giurisprudenza ante Cass. n. 19246/2010 salva dall'improcedibilità  le opposizioni a d.i. iscritte a ruolo oltre il quinto giorno

ZUFFI, BEATRICE
2010

Abstract

Con la sentenza n. 19246 del 2010 la Cassazione, contrariamente all'orientamento interpretativo sino ad allora invalso in relazione agli artt. 645 e 647 c.p.c., ha enunciato che la dimidiazione dei termini di costituzione delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo opera sempre. Il revirement ha esposto a rischio di improcedibilità le opposizioni a d.i. per le quali il debitore intimato non ha provveduto all’iscrizione a ruolo entro cinque bensì entro dieci giorni dalla notifica dell’atto introduttivo (avendo evocato il creditore a comparire nel termine ordinario). Per ovviare a simile inconveniente il Tribunale di Varese, con la sentenza dell'8 ottobre 2010, ha affermato che il principio di diritto formulato dalla S.C. non è applicabile ai procedimenti instaurati prima del 9 settembre 2010 (data di deposito della cit. sent. delle S.U.), poiché si tratta di un mutamento giurisprudenziale che ha ad oggetto norme processuali e introduce una regola da ritenersi nuova alla luce del costume pretorile costantemente seguito: in virtù dell’art. 111 Cost., dell’art. 6 della CEDU e della giurisprudenza comunitaria la parte che abbia posto in essere un’iniziativa processuale conforme al precedente orientamento interpretativo, ma divenuta inidonea per effetto di un overruling, conserva il diritto ad una decisione nel merito. Pertanto, l’opponente che, sulla scorta dell’allora diritto vivente, abbia notificato l’atto introduttivo nel rispetto del termine ordinario a comparire e abbia iscritto a ruolo la causa nei 10 giorni successivi, deve essere considerato come aver agito correttamente, su mero accertamento del giudice di merito, che verifica l’overruling e l’affidamento incolpevole del litigante. L'A., pur condividendo il risultato utile attinto dal Tribunale di Varese, critica la parte motiva della decisione, in quanto assimila il mutamento giurisprudenziale ad una sopravvenienza di diritto. Per prevenire gli inconvenienti determinati dalla menzionata sent. 19246/2010 va, da un lato, evidenziato che si tratta di un obiter dictum, come tale non vincolante; dall’altro lato, rilevato che l’iscrizione a ruolo dell’opposizione a d.i. non effettuata nel termine dimidiato in conformità al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale può essere scusata per affidamento incolpevole.
2010
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