La recente pronuncia, dalla quale prendono le mosse queste osservazioni, chiude definitivamente la stagione della caccia all’eccesso di delega, già altre due volte censurato dalla Consulta con riferimento a disposizioni di natura processuale introdotte dal Codice di proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30). Il rapido intervento del legislatore ordinario – con l. 23 luglio 2009 n. 99 – mira a togliere d’ora innanzi alimento ad analoghe questioni reiterando tutte le disposizioni maggiormente a rischio ed in particolare ripristinando proprio le disposizioni transitorie già bocciate, ma solo per un vizio formale, dalla Consulta. Pur se superata dal citato intervento legislativo, l'ultima pronunia del giudice delle leggi offre comunque più di uno spunto di riflessione: l’analisi delle sue residue ricadute sui procedimenti cautelari pendenti, infatti, chiama ancora una volta in causa il problema dei rimedi che l’ordinamento offre in caso di incompetenza del giudice del reclamo cautelare. La complessiva vicenda, poi, induce a riflettere sull’ulteriore occasione purtroppo mancata per fare definitivamente chiarezza su alcuni delicati snodi della competenza attribuita, e ribadita da ultimo proprio con la citata l. n. 99/2009, alle Sezioni specializzate industriali: soprattutto con riguardo alla discussa e parziale devoluzione delle controversie in materia antitrust.
ALTERNE VICENDE DELLA DISCIPLINA TRANSITORIADEL CODICE DI PROPRIETA' INDUSTRIALE: RIFLESSI SUI PROCESSI IN CORSO (CON UNA POSTILLA SULLA OCCASIONE MANCATA DAL LEGISLATORE)
NEGRI, MARCELLA
2010
Abstract
La recente pronuncia, dalla quale prendono le mosse queste osservazioni, chiude definitivamente la stagione della caccia all’eccesso di delega, già altre due volte censurato dalla Consulta con riferimento a disposizioni di natura processuale introdotte dal Codice di proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30). Il rapido intervento del legislatore ordinario – con l. 23 luglio 2009 n. 99 – mira a togliere d’ora innanzi alimento ad analoghe questioni reiterando tutte le disposizioni maggiormente a rischio ed in particolare ripristinando proprio le disposizioni transitorie già bocciate, ma solo per un vizio formale, dalla Consulta. Pur se superata dal citato intervento legislativo, l'ultima pronunia del giudice delle leggi offre comunque più di uno spunto di riflessione: l’analisi delle sue residue ricadute sui procedimenti cautelari pendenti, infatti, chiama ancora una volta in causa il problema dei rimedi che l’ordinamento offre in caso di incompetenza del giudice del reclamo cautelare. La complessiva vicenda, poi, induce a riflettere sull’ulteriore occasione purtroppo mancata per fare definitivamente chiarezza su alcuni delicati snodi della competenza attribuita, e ribadita da ultimo proprio con la citata l. n. 99/2009, alle Sezioni specializzate industriali: soprattutto con riguardo alla discussa e parziale devoluzione delle controversie in materia antitrust.Pubblicazioni consigliate
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