L’enorme diffusione delle ordinanze dei Sindaci motivate con ragioni di incolumità pubblica e di sicurezza urbana (ai sensi dell’art. 54, comma 4, del t.u.e.l., novellato dal d.-l. n. 92 del 2008), e l’ incidenza dei vari divieti prescritti da tali ordinanze “creative” su libertà “generiche” della persona – vale a dire su un insieme di facoltà non riconducibili al contenuto dei singoli diritti di libertà specificamente nominati in Costituzione – forniscono l’occasione per affrontare l’interrogativo se e con quali modalità la Costituzione italiana (analogamente ad altre Carte costituzionali, come ad esempio il Grundgesetz) tuteli una libertà individuale “innominata”. La risposta affermativa al quesito è reperita, sulla scorta di riflessioni dottrinali e di una lettura sistematica della giurisprudenza costituzionale, nell’art. 23 Cost., che vieta l’imposizione di prestazioni patrimoniali e personali non previste dalla legge. La previsione costituzionale, intesa come disposto di chiusura della serie di disposizioni della Costituzione sulle singole libertà civili, viene quindi declinata come una norma che garantisce il singolo anche di fronte alla prescrizione di divieti (non facere) e non solo alla imposizione di prestazioni di un facere o di dare. Muovendo dalla premessa secondo cui la libertà “innominata” è garantita dalla riserva di legge (sia pure “relativa”) prevista dalla richiamata disposizione costituzionale, l’articolo esamina specificamente, da un lato la configurabilità di una generale situazione giuridica soggettiva di libertà in capo agli amministrati e, dall’altro, i limiti del potere di ordinanza attribuito ai Sindaci dall’art. 54, comma 4, t.u.e.l., ipotizzando la stessa incostituzionalità della norma che attribuisce al Sindaco il potere di adottare – tramite provvedimenti “anche non contingibili” - discipline limitative della libertà individuale.

Esiste una libertà «innominata» da tutelare? Ordinanzesindacali «creative» e libertà  individuale

CORVAJA, FABIO
2010

Abstract

L’enorme diffusione delle ordinanze dei Sindaci motivate con ragioni di incolumità pubblica e di sicurezza urbana (ai sensi dell’art. 54, comma 4, del t.u.e.l., novellato dal d.-l. n. 92 del 2008), e l’ incidenza dei vari divieti prescritti da tali ordinanze “creative” su libertà “generiche” della persona – vale a dire su un insieme di facoltà non riconducibili al contenuto dei singoli diritti di libertà specificamente nominati in Costituzione – forniscono l’occasione per affrontare l’interrogativo se e con quali modalità la Costituzione italiana (analogamente ad altre Carte costituzionali, come ad esempio il Grundgesetz) tuteli una libertà individuale “innominata”. La risposta affermativa al quesito è reperita, sulla scorta di riflessioni dottrinali e di una lettura sistematica della giurisprudenza costituzionale, nell’art. 23 Cost., che vieta l’imposizione di prestazioni patrimoniali e personali non previste dalla legge. La previsione costituzionale, intesa come disposto di chiusura della serie di disposizioni della Costituzione sulle singole libertà civili, viene quindi declinata come una norma che garantisce il singolo anche di fronte alla prescrizione di divieti (non facere) e non solo alla imposizione di prestazioni di un facere o di dare. Muovendo dalla premessa secondo cui la libertà “innominata” è garantita dalla riserva di legge (sia pure “relativa”) prevista dalla richiamata disposizione costituzionale, l’articolo esamina specificamente, da un lato la configurabilità di una generale situazione giuridica soggettiva di libertà in capo agli amministrati e, dall’altro, i limiti del potere di ordinanza attribuito ai Sindaci dall’art. 54, comma 4, t.u.e.l., ipotizzando la stessa incostituzionalità della norma che attribuisce al Sindaco il potere di adottare – tramite provvedimenti “anche non contingibili” - discipline limitative della libertà individuale.
2010
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