L’originaria immodificabilità del vincolo obbligatorio è avvertita dai giuristi della seconda età classica come sempre più ingombrante, soprattutto in relazione al contratto di compravendita; essi cercano in vari modi di aggirarla, giungendo ad ammettere che un patto ex intervallo possa eliminare una clausola secondaria e persino modificare un elemento essenziale del contratto. In merito all’eliminazione di una clausola accessoria, conosciamo due costruzioni giuridiche tramite le quali i giuristi ne hanno giustificato l’operatività: per Papiniano il contratto originario resta in vigore decurtato dell’adminiculum, mentre per Pomponio e Ulpiano il patto diminutivo sarebbe da considerare quale ripetizione di una parte del precedente contratto. Per le modifiche di un elemento essenziale ci è invece stata tramandata soltanto una configurazione giuridica della fattispecie, quella della nova emptio, in base alla quale nel secondo accordo si individua contemporaneamente un contrarius consensus diretto a eliminare il precedente vincolo e un accordo che è la fonte dei nuovi effetti obbligatori. Alla prova dei fatti, nel caso particolare della seconda compravendita tra le stesse parti di un contratto concluso con patto di in diem addictio, la costruzione della nova emptio sembra però scricchiolare, perché la sua applicazione rigorosa può portare a conseguenze pratiche inique, come l’obbligo per il compratore di restituire i frutti prodotti nel periodo intercorrente tra i due accordi. In un’epoca in cui il ruolo del pretore è stato ormai assunto dal ius extraordinarium, a correggere tali storture interviene la cancelleria imperiale, che ha l’autorità per imporre una decisione, forse meno coerente rispetto a rigorose logiche giuridiche, ma certo più conforme a equità.

‘In diem addictio’ e seconda compravendita tra le stesse parti: patto modificativo o ‘nova emptio’?,

LAMBRINI, PAOLA
2010

Abstract

L’originaria immodificabilità del vincolo obbligatorio è avvertita dai giuristi della seconda età classica come sempre più ingombrante, soprattutto in relazione al contratto di compravendita; essi cercano in vari modi di aggirarla, giungendo ad ammettere che un patto ex intervallo possa eliminare una clausola secondaria e persino modificare un elemento essenziale del contratto. In merito all’eliminazione di una clausola accessoria, conosciamo due costruzioni giuridiche tramite le quali i giuristi ne hanno giustificato l’operatività: per Papiniano il contratto originario resta in vigore decurtato dell’adminiculum, mentre per Pomponio e Ulpiano il patto diminutivo sarebbe da considerare quale ripetizione di una parte del precedente contratto. Per le modifiche di un elemento essenziale ci è invece stata tramandata soltanto una configurazione giuridica della fattispecie, quella della nova emptio, in base alla quale nel secondo accordo si individua contemporaneamente un contrarius consensus diretto a eliminare il precedente vincolo e un accordo che è la fonte dei nuovi effetti obbligatori. Alla prova dei fatti, nel caso particolare della seconda compravendita tra le stesse parti di un contratto concluso con patto di in diem addictio, la costruzione della nova emptio sembra però scricchiolare, perché la sua applicazione rigorosa può portare a conseguenze pratiche inique, come l’obbligo per il compratore di restituire i frutti prodotti nel periodo intercorrente tra i due accordi. In un’epoca in cui il ruolo del pretore è stato ormai assunto dal ius extraordinarium, a correggere tali storture interviene la cancelleria imperiale, che ha l’autorità per imporre una decisione, forse meno coerente rispetto a rigorose logiche giuridiche, ma certo più conforme a equità.
2010
Studi in onore di Antonino Metro
9788814153228
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