L'articolo analizza anzitutto i meccanismi di adesione alla Convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio UE conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, sottolineando che, mentre si tratta di un atto di diritto internazionale pattizio in senso proprio per i membri dell'Unione a 25, per Romania e Bulgaria essa rileva invece in quanto atto derivato vincolante, essendone l'adesione stata disposta con Decisione del Consiglio. Dopo avere analizzato il contenuto normativo di detta convenzione in relazione alla materia delle intercettazioni telefoniche transfrontaliere, l'autore si confronta con le conseguenze derivanti dalla mancata ratifica italiana di detta convenzione. Esso assume che i meccanismi in essa previsti possano comunque essere messi in atto nell'ambito delle più generali previsioni contenute nella Convenzione europea di cooperazione giudiziaria del 1959, elaborata nel quadro del Consiglio d’Europa, alla quale anche l'Italia è parte.
Le intercettazioni telefoniche transfrontaliere senza l'assistenza tecnica dello Stato richiesto
CORTESE, BERNARDO
2010
Abstract
L'articolo analizza anzitutto i meccanismi di adesione alla Convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio UE conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, sottolineando che, mentre si tratta di un atto di diritto internazionale pattizio in senso proprio per i membri dell'Unione a 25, per Romania e Bulgaria essa rileva invece in quanto atto derivato vincolante, essendone l'adesione stata disposta con Decisione del Consiglio. Dopo avere analizzato il contenuto normativo di detta convenzione in relazione alla materia delle intercettazioni telefoniche transfrontaliere, l'autore si confronta con le conseguenze derivanti dalla mancata ratifica italiana di detta convenzione. Esso assume che i meccanismi in essa previsti possano comunque essere messi in atto nell'ambito delle più generali previsioni contenute nella Convenzione europea di cooperazione giudiziaria del 1959, elaborata nel quadro del Consiglio d’Europa, alla quale anche l'Italia è parte.Pubblicazioni consigliate
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