Il lemma “soft law” si riferisce ad un’ampia gamma di strumenti: sul piano internazionale si fa con esso riferimento, a seconda dei casi, alle dichiarazioni, per loro intrinseca natura non dotate di vincolatività giuridica formale, alle convenzioni quando si trovino a non essere state ancora oggetto di ratifica, alle linee-guida emanate da organismi intergovernativi o da organizzazioni non governative, alla regolazione tecnica frutto di comunità professionali. In generale, l’espressione “soft law” indica quegli strumenti regolativi e quei meccanismi di governance che, pur implicando un certo tipo di impegno normativo, non poggiano su regole vincolanti né su un sistema di sanzioni vincolanti. Da oggetto di prevalente interesse per l’indagine sociologico-giuridica, il soft law è divenuto, nella letteratura degli ultimi decenni, rilevante oggetto di riflessione anche per la teoria del diritto. Esso sembra sintetizzare alcune caratteristiche strutturali e funzionali della regolazione giuridica odierna (differenziazione funzionale e policentrismo), sia a livello interno che a livello globale e risulta,in tale contesto regolativo, dotato di specifiche potenzialità. L’articolo mira a considerare il concetto di soft law in quanto nucleo nevralgico di tre importanti aree di riflessione concernenti (a) la concettualizzazione della normatività giuridica; (b) la descrizione e la valutazione dei fenomeni riconducibili al pluralismo giuridico; (c) la qualificazione dell’ordine internazionale e della c.d. “governance globale”. La relazione del soft law con “rule of law” e democrazia è al centro del discorso svolto in questo lavoro intorno alla legittimazione di questa forma di normatività. Il tentativo è quello di formulare una definizione del rule of law libera dal vincolo costitutivo, in realtà mai veramente reciso, con le letture giuspositivistiche del diritto e capace di dar conto della struttura sempre più policentrica e funzionalmente differenziata del diritto odierno. Il lavoro mira, infine, a porre le premesse per una valorizzazione delle potenzialità del soft law nel rispondere anche ad istanze di legittimazione democratica. Alcune forme di self-regulation possono essere giudicate oggi conformi all’ideale democratico, nella misura in cui consentono il coinvolgimento dal basso nella co-determinazione delle forme regolative e possono contribuire positivamente alla messa a punto di efficaci sistemi di accountability nei confronti della condotta di attori privati.

"Soft law" e ordine giuridico ultra-statuale tra "rule of law" e democrazia

PARIOTTI, ELENA
2009

Abstract

Il lemma “soft law” si riferisce ad un’ampia gamma di strumenti: sul piano internazionale si fa con esso riferimento, a seconda dei casi, alle dichiarazioni, per loro intrinseca natura non dotate di vincolatività giuridica formale, alle convenzioni quando si trovino a non essere state ancora oggetto di ratifica, alle linee-guida emanate da organismi intergovernativi o da organizzazioni non governative, alla regolazione tecnica frutto di comunità professionali. In generale, l’espressione “soft law” indica quegli strumenti regolativi e quei meccanismi di governance che, pur implicando un certo tipo di impegno normativo, non poggiano su regole vincolanti né su un sistema di sanzioni vincolanti. Da oggetto di prevalente interesse per l’indagine sociologico-giuridica, il soft law è divenuto, nella letteratura degli ultimi decenni, rilevante oggetto di riflessione anche per la teoria del diritto. Esso sembra sintetizzare alcune caratteristiche strutturali e funzionali della regolazione giuridica odierna (differenziazione funzionale e policentrismo), sia a livello interno che a livello globale e risulta,in tale contesto regolativo, dotato di specifiche potenzialità. L’articolo mira a considerare il concetto di soft law in quanto nucleo nevralgico di tre importanti aree di riflessione concernenti (a) la concettualizzazione della normatività giuridica; (b) la descrizione e la valutazione dei fenomeni riconducibili al pluralismo giuridico; (c) la qualificazione dell’ordine internazionale e della c.d. “governance globale”. La relazione del soft law con “rule of law” e democrazia è al centro del discorso svolto in questo lavoro intorno alla legittimazione di questa forma di normatività. Il tentativo è quello di formulare una definizione del rule of law libera dal vincolo costitutivo, in realtà mai veramente reciso, con le letture giuspositivistiche del diritto e capace di dar conto della struttura sempre più policentrica e funzionalmente differenziata del diritto odierno. Il lavoro mira, infine, a porre le premesse per una valorizzazione delle potenzialità del soft law nel rispondere anche ad istanze di legittimazione democratica. Alcune forme di self-regulation possono essere giudicate oggi conformi all’ideale democratico, nella misura in cui consentono il coinvolgimento dal basso nella co-determinazione delle forme regolative e possono contribuire positivamente alla messa a punto di efficaci sistemi di accountability nei confronti della condotta di attori privati.
2009
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