La cifra della lettura della filosofia di A. Rosmini che ho proposto in questo saggio si impernia sulla nota definizione: “La persona dell’uomo è il diritto umano sussistente, quindi anco l’essenza del diritto”. Grazie alla coincidenza tra persona e diritto Rosmini enuncia (e dimostra) che tutta l’esperienza giuridica ruota attorno ad un centro che è l’uomo-persona. Poiché, rosminianamente, “sussistenza” è “la realità di fatto del diritto”, la sua reale e attuale esistenza e non solo la sua possibilità ideale, si può senz’altro affermare che il diritto è incarnato nell’uomo: onorare la persona dell’uomo significa pertanto rispettare il diritto, offendere la persona equivale a violare il diritto. Tuttavia, ciò non significa legittimare e tutelare giuridicamente ogni manifestazione dell’attività umana, né ammettere che qualsiasi pretesa individuale sia per ciò stesso un diritto: la pienezza del diritto, infatti, si verifica in corrispondenza di una pienezza di persona. L’identificazione tra diritto e persona, l’eccellenza della persona su ogni altro essere creato, il suo valere quale fine, generano la sottomissione alla persona – e quindi al diritto – dello Stato e del diritto che esso produce. In termini rosminiani: la Società civile e la regolazione della modalità dei diritti cui essa è deputata sono subordinati alla persona umana. Nella Filosofia della politica, Rosmini argomenta che ogni uomo-persona tende al proprio appagamento, alla propria felicità: configurando, così, un limite invalicabile per l’azione di ogni governo, generato dalla natura stessa del patto associativo che lo origina. Verità, virtù e felicità sono i fini di ogni uomo, che lo Stato deve tutelare: la protezione si attua attraverso la regolazione delle modalità dei diritti innati di cui ogni uomo è titolare. Si tratta dei diritti di libertà e di proprietà, forma e materia di ogni diritto speciale, per proteggere i quali il Roveretano propone addirittura di istituire un “Tribunale politico”, a cui ogni uomo può adire quando avverta la violazione di un diritto connaturale o acquisito, sociale o extra-sociale.

Diritto e diritti della persona in Antonio Rosmini

FERRONATO, MARTA
2009

Abstract

La cifra della lettura della filosofia di A. Rosmini che ho proposto in questo saggio si impernia sulla nota definizione: “La persona dell’uomo è il diritto umano sussistente, quindi anco l’essenza del diritto”. Grazie alla coincidenza tra persona e diritto Rosmini enuncia (e dimostra) che tutta l’esperienza giuridica ruota attorno ad un centro che è l’uomo-persona. Poiché, rosminianamente, “sussistenza” è “la realità di fatto del diritto”, la sua reale e attuale esistenza e non solo la sua possibilità ideale, si può senz’altro affermare che il diritto è incarnato nell’uomo: onorare la persona dell’uomo significa pertanto rispettare il diritto, offendere la persona equivale a violare il diritto. Tuttavia, ciò non significa legittimare e tutelare giuridicamente ogni manifestazione dell’attività umana, né ammettere che qualsiasi pretesa individuale sia per ciò stesso un diritto: la pienezza del diritto, infatti, si verifica in corrispondenza di una pienezza di persona. L’identificazione tra diritto e persona, l’eccellenza della persona su ogni altro essere creato, il suo valere quale fine, generano la sottomissione alla persona – e quindi al diritto – dello Stato e del diritto che esso produce. In termini rosminiani: la Società civile e la regolazione della modalità dei diritti cui essa è deputata sono subordinati alla persona umana. Nella Filosofia della politica, Rosmini argomenta che ogni uomo-persona tende al proprio appagamento, alla propria felicità: configurando, così, un limite invalicabile per l’azione di ogni governo, generato dalla natura stessa del patto associativo che lo origina. Verità, virtù e felicità sono i fini di ogni uomo, che lo Stato deve tutelare: la protezione si attua attraverso la regolazione delle modalità dei diritti innati di cui ogni uomo è titolare. Si tratta dei diritti di libertà e di proprietà, forma e materia di ogni diritto speciale, per proteggere i quali il Roveretano propone addirittura di istituire un “Tribunale politico”, a cui ogni uomo può adire quando avverta la violazione di un diritto connaturale o acquisito, sociale o extra-sociale.
2009
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/2377824
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