Il contributo, a carattere dichiaratamente propositivo, si inserisce nell’acceso dibattito internazionalistico sul rapporto tra arbitrato estero e giudizio statale. Il contesto di riferimento nel caso europeo è rappresentato dallo spazio giudiziario di libera circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale, tracciato oggi dal Regolamento n. 44/2001, ed al cui interno – dice la Corte di Giustizia in West Tankers,– vige un principio di intangibilità del potere del giudice statale di accertare la propria competenza. E tale Kompetenz-Kompetenz sovrana non tollera ingerenze da parte di altre giurisdizioni, quand’anche di tipo indiretto e volte a inibire l’esercizio del diritto di azione avanti al giudice statale rispetto a una controversia destinata ad essere devoluta in arbitrato, attualmente materia esclusa dal campo di applicazione del Regolamento. Lo scritto volge poi all’esame della riforma dei rapporti tra sistema di Bruxelles e arbitrato proposta nell’Heidelberg Report e recepiti nel Libro Verde, i cui contenuti essenziali sono i seguenti: punto di partenza è la soppressione (parziale) dell'esclusione dell'arbitrato dal campo di applicazione del regolamento al fine di migliorare il rapporto tra l'arbitrato e i procedimenti giudiziari; in secondo luogo, si propone di attribuire una competenza esclusiva per tali procedimenti ai giudici dello Stato membro della sede dell'arbitrato, fatto salvo quanto altrimenti convenuto dalle parti. A seguito della abolizione dell’esclusione della materia arbitrale, inoltre, tutte le norme del regolamento in materia di competenza potrebbero applicarsi all'emissione di provvedimenti provvisori a sostegno dell'arbitrato (non il solo articolo 31). L’abolizione dell’art. 1, co. II, lett. d), Reg. 44/2001consentirebbe il riconoscimento di decisioni sulla validità di una convenzione arbitrale. Con riguardo al coordinamento tra procedimenti paralleli il Libro Verde formula, infine, tre proposte: 1. Si potrebbe dare la precedenza al giudice dello Stato membro in cui si svolge l'arbitrato affinché decida sulla sussistenza, sulla validità e sulla portata della convenzione arbitrale. 2. A questa soluzione si potrebbe affiancare una cooperazione rafforzata tra i giudici aditi, fissando inoltre un termine per contestare la validità della convenzione. 3. Una norma di conflitto uniforme sulla validità delle convenzioni arbitrali che faccia rinvio alla legge dello Stato della sede dell'arbitrato potrebbe ridurre il rischio che la convenzione sia considerata valida in uno Stato membro e invalida in un altro. 5Il baricentro dei proposti emendamenti è situato, come si vede, nel conferimento di tale giurisdizione dichiarativa, ai giudici dello Stato Membro in cui, secondo l’espressa volontà delle parti risultante dall’accordo compromissorio, l’arbitrato avrà la propria sede, sì da tutelarne appieno le aspettative. Il giudice della sede sarà così esclusivamente competente a decidere in ordine all’arbitrabilità della controversia, nonché alla validità civilistica dell’accordo compromissorio , e così, a ben vedere, su tutte le questioni rispetto alle quali l’autonomia privata, manifestata attraverso la scelta della sede arbitrale, sia suscettibile di spiegare un’incidenza sulla legge in concreto applicata, meritevole di tutela proprio perché rispondente all’esigenza di prevedibilità e certezza del diritto dei compromittenti. Crediamo, invece, che tale competenza non debba potersi estendere alla definizione di tutte le questioni inerenti ai limiti soggettivi dell’accordo arbitrale e così alla sua efficacia nei confronti dei “terzi” e neppure, de plano, a tutte le questioni gravitanti attorno al suo perimetro oggettivo. Si prevede infine che i giudici degli altri Stati Membri dovranno obbligatoriamente sospendere eventuali giudizi di merito pendenti avanti a loro, non appena il giudice della sede designata sia adito con una domanda “nuda”, di accertamento sulla validità dell’accordo arbitrale e fintanto che, su di essa, non si sia formato il giudicato. Non varrà obiettare che, in tal modo, i compromittenti saranno obbligati ad avvalersi del rimedio declaratorio ogni qual volta vi sia contestazione sulla validità (e sotteso tentativo di “fuga” dagli effetti) del patto, risultando frustrata la loro volontà originaria di evitare ogni contatto con la giurisdizione statale. L’obbligo di sospensione di ogni giudizio di merito, a ben vedere, dovrebbe sortire l’effetto opposto, impedendo la messa in atto di strategie dilatorie, che sarebbero inevitabilmente destinate ad arrestarsi sul nascere.

L'arbitrato con sede estera, la natura della relativa eccezione e l'essenziale compito che rimane affidato al regolamento della giurisdizione italiana

CONSOLO, CLAUDIO
2008

Abstract

Il contributo, a carattere dichiaratamente propositivo, si inserisce nell’acceso dibattito internazionalistico sul rapporto tra arbitrato estero e giudizio statale. Il contesto di riferimento nel caso europeo è rappresentato dallo spazio giudiziario di libera circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale, tracciato oggi dal Regolamento n. 44/2001, ed al cui interno – dice la Corte di Giustizia in West Tankers,– vige un principio di intangibilità del potere del giudice statale di accertare la propria competenza. E tale Kompetenz-Kompetenz sovrana non tollera ingerenze da parte di altre giurisdizioni, quand’anche di tipo indiretto e volte a inibire l’esercizio del diritto di azione avanti al giudice statale rispetto a una controversia destinata ad essere devoluta in arbitrato, attualmente materia esclusa dal campo di applicazione del Regolamento. Lo scritto volge poi all’esame della riforma dei rapporti tra sistema di Bruxelles e arbitrato proposta nell’Heidelberg Report e recepiti nel Libro Verde, i cui contenuti essenziali sono i seguenti: punto di partenza è la soppressione (parziale) dell'esclusione dell'arbitrato dal campo di applicazione del regolamento al fine di migliorare il rapporto tra l'arbitrato e i procedimenti giudiziari; in secondo luogo, si propone di attribuire una competenza esclusiva per tali procedimenti ai giudici dello Stato membro della sede dell'arbitrato, fatto salvo quanto altrimenti convenuto dalle parti. A seguito della abolizione dell’esclusione della materia arbitrale, inoltre, tutte le norme del regolamento in materia di competenza potrebbero applicarsi all'emissione di provvedimenti provvisori a sostegno dell'arbitrato (non il solo articolo 31). L’abolizione dell’art. 1, co. II, lett. d), Reg. 44/2001consentirebbe il riconoscimento di decisioni sulla validità di una convenzione arbitrale. Con riguardo al coordinamento tra procedimenti paralleli il Libro Verde formula, infine, tre proposte: 1. Si potrebbe dare la precedenza al giudice dello Stato membro in cui si svolge l'arbitrato affinché decida sulla sussistenza, sulla validità e sulla portata della convenzione arbitrale. 2. A questa soluzione si potrebbe affiancare una cooperazione rafforzata tra i giudici aditi, fissando inoltre un termine per contestare la validità della convenzione. 3. Una norma di conflitto uniforme sulla validità delle convenzioni arbitrali che faccia rinvio alla legge dello Stato della sede dell'arbitrato potrebbe ridurre il rischio che la convenzione sia considerata valida in uno Stato membro e invalida in un altro. 5Il baricentro dei proposti emendamenti è situato, come si vede, nel conferimento di tale giurisdizione dichiarativa, ai giudici dello Stato Membro in cui, secondo l’espressa volontà delle parti risultante dall’accordo compromissorio, l’arbitrato avrà la propria sede, sì da tutelarne appieno le aspettative. Il giudice della sede sarà così esclusivamente competente a decidere in ordine all’arbitrabilità della controversia, nonché alla validità civilistica dell’accordo compromissorio , e così, a ben vedere, su tutte le questioni rispetto alle quali l’autonomia privata, manifestata attraverso la scelta della sede arbitrale, sia suscettibile di spiegare un’incidenza sulla legge in concreto applicata, meritevole di tutela proprio perché rispondente all’esigenza di prevedibilità e certezza del diritto dei compromittenti. Crediamo, invece, che tale competenza non debba potersi estendere alla definizione di tutte le questioni inerenti ai limiti soggettivi dell’accordo arbitrale e così alla sua efficacia nei confronti dei “terzi” e neppure, de plano, a tutte le questioni gravitanti attorno al suo perimetro oggettivo. Si prevede infine che i giudici degli altri Stati Membri dovranno obbligatoriamente sospendere eventuali giudizi di merito pendenti avanti a loro, non appena il giudice della sede designata sia adito con una domanda “nuda”, di accertamento sulla validità dell’accordo arbitrale e fintanto che, su di essa, non si sia formato il giudicato. Non varrà obiettare che, in tal modo, i compromittenti saranno obbligati ad avvalersi del rimedio declaratorio ogni qual volta vi sia contestazione sulla validità (e sotteso tentativo di “fuga” dagli effetti) del patto, risultando frustrata la loro volontà originaria di evitare ogni contatto con la giurisdizione statale. L’obbligo di sospensione di ogni giudizio di merito, a ben vedere, dovrebbe sortire l’effetto opposto, impedendo la messa in atto di strategie dilatorie, che sarebbero inevitabilmente destinate ad arrestarsi sul nascere.
2008
Studi in onore di Carmine Punzi
9788834883129
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