Il saggio affronta il tema della perequazione finanziaria, così come essa è giuridicamente qualificata in Svizzera. Fra le tante che si sono succedute negli anni recenti, quella della perequazione finanziaria dei compiti fra Confederazione e Cantoni (abbreviato NPC in tutti i documenti ufficiali) è forse la riforma che più ha inciso sull’assetto della forma di Stato svizzera. I meccanismi di perequazione finanziaria sono in qualche modo connaturati agli ordinamenti decentralizzati, siano essi di natura federale o regionale. Ovunque si pratichi il decentramento sorge l’esigenza di livellare le disparità fiscali e finanziarie esistenti tra gli enti che compongono l’ordinamento statale. Si tratta senza dubbio di un problema delicato. E ciò per due ragioni: da una parte vale l’assunto per cui non esiste vera autonomia se ad essa non si accompagnano i mezzi finanziari per attuarla (questa è la formula con la quale si suole indicare il cosiddetto federalismo fiscale); dall’altra, se esiste vera autonomia, come in Svizzera, le soluzioni perequative non possono essere imposte autoritativamente dall’alto. In Svizzera il problema è senz’altro molto sentito. Le disparità fiscali e finanziarie fra Cantoni sono infatti più elevate rispetto alla maggioranza dei paesi OCSE. Ma come federalismo maturo, quello svizzero affronta oggi non il problema della sua qualificazione dal punto di vista della fiscalità, quanto piuttosto quello della piena efficienza (o ottimalità) dello strumentario proprio del federalismo fiscale. Il punctum dolens è quello della perequazione finanziaria. La riforma di questo particolare strumento della fiscalità si inserisce, in Svizzera, nella scia della grande riforma del 1999. Essa completa cioè, secondo quanto affermano le stesse autorità federali, la riforma del federalismo, da un lato modificando sostanzialmente i meccanismi di perequazione finanziaria, e dall’altro intervenendo sulla ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni. Sono dunque due i piani della riforma: quello della perequazione finanziaria propriamente detta, laddove si è intervenuti semplificando il groviglio di strumenti previsti fin dal 1959, e quello della riorganizzazione dei compiti di Confederazione e Cantoni, resa necessaria proprio per rendere maggiormente efficiente, e per ciò stesso più economica, la gestione delle funzioni proprie dello Stato, di quelle proprie dei livelli locali di governo, e di quelle condivise.
La riforma del federalismo svizzero: brevi note sulla nuova disciplina delle sovvenzioni pubbliche in materia ambientale
GEROTTO, SERGIO
2008
Abstract
Il saggio affronta il tema della perequazione finanziaria, così come essa è giuridicamente qualificata in Svizzera. Fra le tante che si sono succedute negli anni recenti, quella della perequazione finanziaria dei compiti fra Confederazione e Cantoni (abbreviato NPC in tutti i documenti ufficiali) è forse la riforma che più ha inciso sull’assetto della forma di Stato svizzera. I meccanismi di perequazione finanziaria sono in qualche modo connaturati agli ordinamenti decentralizzati, siano essi di natura federale o regionale. Ovunque si pratichi il decentramento sorge l’esigenza di livellare le disparità fiscali e finanziarie esistenti tra gli enti che compongono l’ordinamento statale. Si tratta senza dubbio di un problema delicato. E ciò per due ragioni: da una parte vale l’assunto per cui non esiste vera autonomia se ad essa non si accompagnano i mezzi finanziari per attuarla (questa è la formula con la quale si suole indicare il cosiddetto federalismo fiscale); dall’altra, se esiste vera autonomia, come in Svizzera, le soluzioni perequative non possono essere imposte autoritativamente dall’alto. In Svizzera il problema è senz’altro molto sentito. Le disparità fiscali e finanziarie fra Cantoni sono infatti più elevate rispetto alla maggioranza dei paesi OCSE. Ma come federalismo maturo, quello svizzero affronta oggi non il problema della sua qualificazione dal punto di vista della fiscalità, quanto piuttosto quello della piena efficienza (o ottimalità) dello strumentario proprio del federalismo fiscale. Il punctum dolens è quello della perequazione finanziaria. La riforma di questo particolare strumento della fiscalità si inserisce, in Svizzera, nella scia della grande riforma del 1999. Essa completa cioè, secondo quanto affermano le stesse autorità federali, la riforma del federalismo, da un lato modificando sostanzialmente i meccanismi di perequazione finanziaria, e dall’altro intervenendo sulla ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni. Sono dunque due i piani della riforma: quello della perequazione finanziaria propriamente detta, laddove si è intervenuti semplificando il groviglio di strumenti previsti fin dal 1959, e quello della riorganizzazione dei compiti di Confederazione e Cantoni, resa necessaria proprio per rendere maggiormente efficiente, e per ciò stesso più economica, la gestione delle funzioni proprie dello Stato, di quelle proprie dei livelli locali di governo, e di quelle condivise.Pubblicazioni consigliate
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