Il d.lgs. 231/01 (di seguito anche solo 231) nasce sull’onda della necessità di attuare nell’ordinamento italiano la Convenzione OCSE, siglata a Parigi nel 1997 e ratificata dall’Italia con legge 300/2000, riguardante la lotta al fenomeno della corruzione nelle operazioni economiche internazionali, anche se può a buon titolo affermarsi che la fisionomia del d.lgs. 231 molto deve anche al Progetto di riforma del Codice penale, parte generale, predisposto dalla Commissione Grosso e pubblicato pure nel 2000. L’usura non è ricompresa nel catalogo del d.lgs. 231, nella sfera di applicabilità del d.lgs. 231, però la Commissione Ministeriale Greco, istituita nel maggio 2007 dal Ministro della Giustizia con l’obiettivo di ampliare le forme di contrasto alla criminalità economica con riferimento particolare all’ambito di applicazione della responsabilità degli enti, ha progettato di inserirla nel catalogo, proprio in accordo con la direttrice segnata dalla Convenzione OCSE, intesa come detto a fronteggiare la criminalità nelle operazioni economiche internazionali. Ciò nel contesto di un disegno di più ampio respiro – a contrasto della cd. criminalità del profitto – disegno che prevede l’inserimento anche di altre fattispecie: dai reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: artt. 1-3-5-8-10 d.lgs. 74/2000) all’estorsione, alla turbativa d’asta, all’inadempimento di contratti di pubbliche forniture e alla frode in detti contratti (artt. 629, 353, 355, 356 c.p.) e all’abusivismo bancario e finanziario (artt. 130-131-132 t.u.b. e art. 166 t.u.f.). E' auspicabile che presto anche per l’usura possa scattare la disciplina sulla responsabilità amministrativa dell’ente, disciplina che offrirebbe così un ulteriore strumento di contrasto al fenomeno criminoso oggetto d’indagine e approfondimento del Convegno, allorquando posto in essere nel contesto di enti e strutture organizzati ad hoc. La prognosi, del resto, è confortata dal costante sviluppo, dal 2001 ad oggi, del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti: esso inizialmente conteneva i delitti di cui agli artt. 316 ter, 640 bis, 640 ter (all’art. 24 d.lgs.), 317 e 318, 319, 319 ter, 322 (art. 25), quelli di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo di cui agli artt. 453-461 e 464 (art. 25 bis d.lgs. introdotto con legge 409/2001); poi è stato integrato con taluni dei reati societari del d.lgs. 61/2002 (art. 25 ter d.lgs.), a seguire con i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico della legge 7/2003, con l’introduzione degli artt. 270 bis e segg. (art. 25 quater), indi con i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi di cui alla legge 228/2003, con l’introduzione degli artt. 600 e segg. (art. 25 quinquies), e ancora con i delitti di market abuse della legge 62/2005, con l’introduzione degli artt. 184-185 t.u.f. (art. 25 sexies), indi con i delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili delle legge 7/2006, con l’introduzione dell’art. 583 bis (art. 25 quater.1), poi con i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime in violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (artt. 589-590) (art. 25 septies, inserito dalla legge 123/2007) e infine con i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648 bis e 648 ter) (art. 25 octies, inserito dal d.lgs. 231/2007). Si tratta insomma di un trend espansivo in continuo sviluppo, viste le estensioni del catalogo dalla nascita del d.lgs. 231 a oggi. Sviluppo che si muove non solo nel solco del “classico” delitto doloso come reato-presupposto attorno al quale è stata modellata la struttura della responsabilità degli enti, ma altresì – e questo è un tratto innovativo – nell’ambito del delitto colposo (vedasi la legge 123/2007, che come detto ha recentemente introdotto nel catalogo del d.lgs. 231 le lesioni gravi e gravissime e l’omicidio colposi in violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro). Contesto quindi da ridisegnare, probabilmente, per modulare diversamente i criteri di ascrizione all’ente della responsabilità da reato, originariamente pensati per il delitto doloso (l’interesse o il vantaggio per l’ente in ordine alla commissione di determinati reati di natura dolosa dovrà per forza di cose cedere il passo ad altri parametri adeguati alla natura del reato colposo); e in tal senso si muove il progetto della Commissione Greco.

Usura e responsabilità amministrativa degli enti per reato.

ZAMBUSI, ANGELO
2008

Abstract

Il d.lgs. 231/01 (di seguito anche solo 231) nasce sull’onda della necessità di attuare nell’ordinamento italiano la Convenzione OCSE, siglata a Parigi nel 1997 e ratificata dall’Italia con legge 300/2000, riguardante la lotta al fenomeno della corruzione nelle operazioni economiche internazionali, anche se può a buon titolo affermarsi che la fisionomia del d.lgs. 231 molto deve anche al Progetto di riforma del Codice penale, parte generale, predisposto dalla Commissione Grosso e pubblicato pure nel 2000. L’usura non è ricompresa nel catalogo del d.lgs. 231, nella sfera di applicabilità del d.lgs. 231, però la Commissione Ministeriale Greco, istituita nel maggio 2007 dal Ministro della Giustizia con l’obiettivo di ampliare le forme di contrasto alla criminalità economica con riferimento particolare all’ambito di applicazione della responsabilità degli enti, ha progettato di inserirla nel catalogo, proprio in accordo con la direttrice segnata dalla Convenzione OCSE, intesa come detto a fronteggiare la criminalità nelle operazioni economiche internazionali. Ciò nel contesto di un disegno di più ampio respiro – a contrasto della cd. criminalità del profitto – disegno che prevede l’inserimento anche di altre fattispecie: dai reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: artt. 1-3-5-8-10 d.lgs. 74/2000) all’estorsione, alla turbativa d’asta, all’inadempimento di contratti di pubbliche forniture e alla frode in detti contratti (artt. 629, 353, 355, 356 c.p.) e all’abusivismo bancario e finanziario (artt. 130-131-132 t.u.b. e art. 166 t.u.f.). E' auspicabile che presto anche per l’usura possa scattare la disciplina sulla responsabilità amministrativa dell’ente, disciplina che offrirebbe così un ulteriore strumento di contrasto al fenomeno criminoso oggetto d’indagine e approfondimento del Convegno, allorquando posto in essere nel contesto di enti e strutture organizzati ad hoc. La prognosi, del resto, è confortata dal costante sviluppo, dal 2001 ad oggi, del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti: esso inizialmente conteneva i delitti di cui agli artt. 316 ter, 640 bis, 640 ter (all’art. 24 d.lgs.), 317 e 318, 319, 319 ter, 322 (art. 25), quelli di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo di cui agli artt. 453-461 e 464 (art. 25 bis d.lgs. introdotto con legge 409/2001); poi è stato integrato con taluni dei reati societari del d.lgs. 61/2002 (art. 25 ter d.lgs.), a seguire con i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico della legge 7/2003, con l’introduzione degli artt. 270 bis e segg. (art. 25 quater), indi con i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi di cui alla legge 228/2003, con l’introduzione degli artt. 600 e segg. (art. 25 quinquies), e ancora con i delitti di market abuse della legge 62/2005, con l’introduzione degli artt. 184-185 t.u.f. (art. 25 sexies), indi con i delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili delle legge 7/2006, con l’introduzione dell’art. 583 bis (art. 25 quater.1), poi con i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime in violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (artt. 589-590) (art. 25 septies, inserito dalla legge 123/2007) e infine con i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648 bis e 648 ter) (art. 25 octies, inserito dal d.lgs. 231/2007). Si tratta insomma di un trend espansivo in continuo sviluppo, viste le estensioni del catalogo dalla nascita del d.lgs. 231 a oggi. Sviluppo che si muove non solo nel solco del “classico” delitto doloso come reato-presupposto attorno al quale è stata modellata la struttura della responsabilità degli enti, ma altresì – e questo è un tratto innovativo – nell’ambito del delitto colposo (vedasi la legge 123/2007, che come detto ha recentemente introdotto nel catalogo del d.lgs. 231 le lesioni gravi e gravissime e l’omicidio colposi in violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro). Contesto quindi da ridisegnare, probabilmente, per modulare diversamente i criteri di ascrizione all’ente della responsabilità da reato, originariamente pensati per il delitto doloso (l’interesse o il vantaggio per l’ente in ordine alla commissione di determinati reati di natura dolosa dovrà per forza di cose cedere il passo ad altri parametri adeguati alla natura del reato colposo); e in tal senso si muove il progetto della Commissione Greco.
2008
Convegno sui Profili penali dell’usura nell’esercizio dell’attività bancaria, presso l’Università degli Studi di Padova il 10 marzo 2008, pubblicata in http://studidirittopenale.cab.unipd.it/
Profili penali dell’usura nell’esercizio dell’attività bancaria
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