La pubblicazione analizza i presìdi di controllo per il corretto esercizio dell’attività bancaria che si apre il capitolo del Testo unico dedicato ai profili sanzionatori (Titolo VIII). Il Capo I si occupa infatti di reprimere le ipotesi di abusivismo bancario e finanziario in forza di fattispecie penali che colpiscono la violazione dell’art. 11 riguardante la raccolta del risparmio (art. 130), dell’art. 10 attinente alla riserva di attività bancaria (131), dell’art. 114 bis concernente l’emissione di moneta elettronica (art. 131 bis), dell’art. 106 relativo alle condizioni per lo svolgimento di attività finanziaria (art. 132), nonché di un illecito amministrativo che contrasta l’utilizzo di denominazioni riservate agli enti creditizi e di moneta elettronica idonee a trarre in inganno sulla legittimazione all’esercizio di attività bancaria o di emissione di moneta elettronica (art. 133). Il Capo I contiene in particolare: la contravvenzione di abusiva attività di raccolta del risparmio (art. 130), il delitto di abusiva attività bancaria (art. 131), il delitto di abusiva emissione di moneta elettronica (art. 131 bis), il delitto e la contravvenzione di abusiva attività finanziaria (art. 132) (secondo che l’attività venga svolta rispettivamente nei confronti del pubblico o, in maniera prevalente, non nei confronti del pubblico), l’illecito amministrativo di abuso di denominazione (art. 133). Nel caso di fondato sospetto che taluna delle summenzionate attività sia svolta abusivamente, per favorire l’emersione di detto fenomeno il t.u.b., all’art. 132 bis, ha previsto che la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi possono denunziare i fatti al pubblico ministero per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2409 c.c. o, in alternativa, richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti, e cioè l’ispezione dell’ente sospettato di esercitare in modo abusivo una delle precitate attività e la conseguente eliminazione delle violazioni accertate o, qualora non possibile eliminarle, l’emanazione di opportuni provvedimenti provvisori e successiva convocazione dell’assemblea per le decisioni del caso. Si tratta di disposizioni poste a presidio delle procedure autorizzative, fissate dal t.u.b. a tutela dei risparmiatori e conseguentemente espletate dalle autorità competenti, Banca d’Italia in testa, affinché le precitate attività siano svolte esclusivamente da soggetti ritenuti idonei allo scopo. Sottrarsi a dette procedure implica pertanto l’esposizione alla risposta penale e amministrativa predisposta appunto per le ipotesi di abusivismo. La centralità dello screening condotto dalla Banca d’Italia emerge comunque non solo nella fase di accesso alle attività sopramenzionate, risultando altresì di nodale importanza anche durante l’esercizio delle stesse. In considerazione di ciò, il Capo II contemplava una previsione (art. 134), dedicata alla tutela delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, mossa dal proposito di contrastare le condotte vòlte ad ostacolare lo svolgimento di tali funzioni. Il reato è stato abrogato dal d.lgs. n. 61/2002 che ha introdotto all’art. 2638 c.c. il delitto di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, incongruamente sanzionato con pena inferiore nel massimo edittale rispetto al previgente (reclusione da uno a quattro anni, anziché da uno a cinque anni e multa da 1.032 a 10.329 euro). Al riguardo si noti per inciso che l’art. 134 t.u.b., al secondo comma, prevedeva per l’ipotesi in cui venissero effettivamente ostacolate le funzioni di vigilanza, una fattispecie contravvenzionale con pena detentiva piuttosto blanda (arresto fino ad un anno, più ammenda da 12.911 a 51.645 euro), mentre l’attuale disposizione delittuosa (art. 2638, comma 2, c.c.), caratterizzata dalla presenza del dolo intenzionale, viene sanzionata più severamente (appunto la reclusione da uno a quattro anni). Resta tuttavia inspiegabile la diminuzione del massimo edittale per la figura criminosa di cui al primo comma della previsione codicistica – qualificata dal dolo specifico parimenti a quella del d.lgs. n. 385/1993 (il fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza) – rispetto al primo comma dell’abrogato art. 134 t.u.b. Quanto al Capo III, intitolato, per vero in modo poco significativo, “Banche e gruppi bancari”, esso contiene la norma che permette di applicare i reati societari all’universo bancario, vale a dire l’art. 135 che, superando i dubbi posti dall’art. 92 della vecchia legge bancaria, a chiare lettere rende applicabili tutte le norme penali societarie del c.c. agli enti creditizi, quale che ne sia la struttura organizzativa, e quella che disciplina il delitto di illeciti rapporti patrimoniali con la banca (art. 136), posto a tutela dai fenomeni di infedeltà gestoria e divenuto a più riprese negli ultimi anni oggetto dell’interesse del legislatore. Ivi è inoltre collocata la contravvenzione di falso interno bancario (art. 137, comma 2), nonché il mendacio bancario (oggi art. 137, comma 1bis), abrogato dal d.lgs. n. 61/2002 e restaurato con l. n. 262/2005, nonché l’aggiotaggio bancario (art. 138), del pari cassato dalla riforma del 2002 ma confluito nella generale fattispecie delittuosa coniata all’art. 2637 c.c. La pubblicazione analizza altresì il delitto di ricorso abusivo al credito, che è diretto a reprimere il comportamento dei soggetti qualificati che ricorrono al credito occultando la propria grave condizione di crisi finanziaria, la quale, se portata a conoscenza del creditore, avrebbe determinato quest’ultimo a concedere credito solo in presenza di congrue garanzie o, addirittura, a non concederlo affatto. Il precetto attribuisce quindi rilievo penale ad un contegno di per sé assolutamente normale e lecito nel traffico economico (appunto quello del ricorrere al credito), allorché la condotta del debitore richiedente sia caratterizzata dalla dissimulazione del dissesto in cui lo stesso versi.

Commento agli articoli 218, 225 R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), 130, 131, 135, 136, 137 D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico bancario).

ZAMBUSI, ANGELO
2007

Abstract

La pubblicazione analizza i presìdi di controllo per il corretto esercizio dell’attività bancaria che si apre il capitolo del Testo unico dedicato ai profili sanzionatori (Titolo VIII). Il Capo I si occupa infatti di reprimere le ipotesi di abusivismo bancario e finanziario in forza di fattispecie penali che colpiscono la violazione dell’art. 11 riguardante la raccolta del risparmio (art. 130), dell’art. 10 attinente alla riserva di attività bancaria (131), dell’art. 114 bis concernente l’emissione di moneta elettronica (art. 131 bis), dell’art. 106 relativo alle condizioni per lo svolgimento di attività finanziaria (art. 132), nonché di un illecito amministrativo che contrasta l’utilizzo di denominazioni riservate agli enti creditizi e di moneta elettronica idonee a trarre in inganno sulla legittimazione all’esercizio di attività bancaria o di emissione di moneta elettronica (art. 133). Il Capo I contiene in particolare: la contravvenzione di abusiva attività di raccolta del risparmio (art. 130), il delitto di abusiva attività bancaria (art. 131), il delitto di abusiva emissione di moneta elettronica (art. 131 bis), il delitto e la contravvenzione di abusiva attività finanziaria (art. 132) (secondo che l’attività venga svolta rispettivamente nei confronti del pubblico o, in maniera prevalente, non nei confronti del pubblico), l’illecito amministrativo di abuso di denominazione (art. 133). Nel caso di fondato sospetto che taluna delle summenzionate attività sia svolta abusivamente, per favorire l’emersione di detto fenomeno il t.u.b., all’art. 132 bis, ha previsto che la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi possono denunziare i fatti al pubblico ministero per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2409 c.c. o, in alternativa, richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti, e cioè l’ispezione dell’ente sospettato di esercitare in modo abusivo una delle precitate attività e la conseguente eliminazione delle violazioni accertate o, qualora non possibile eliminarle, l’emanazione di opportuni provvedimenti provvisori e successiva convocazione dell’assemblea per le decisioni del caso. Si tratta di disposizioni poste a presidio delle procedure autorizzative, fissate dal t.u.b. a tutela dei risparmiatori e conseguentemente espletate dalle autorità competenti, Banca d’Italia in testa, affinché le precitate attività siano svolte esclusivamente da soggetti ritenuti idonei allo scopo. Sottrarsi a dette procedure implica pertanto l’esposizione alla risposta penale e amministrativa predisposta appunto per le ipotesi di abusivismo. La centralità dello screening condotto dalla Banca d’Italia emerge comunque non solo nella fase di accesso alle attività sopramenzionate, risultando altresì di nodale importanza anche durante l’esercizio delle stesse. In considerazione di ciò, il Capo II contemplava una previsione (art. 134), dedicata alla tutela delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, mossa dal proposito di contrastare le condotte vòlte ad ostacolare lo svolgimento di tali funzioni. Il reato è stato abrogato dal d.lgs. n. 61/2002 che ha introdotto all’art. 2638 c.c. il delitto di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, incongruamente sanzionato con pena inferiore nel massimo edittale rispetto al previgente (reclusione da uno a quattro anni, anziché da uno a cinque anni e multa da 1.032 a 10.329 euro). Al riguardo si noti per inciso che l’art. 134 t.u.b., al secondo comma, prevedeva per l’ipotesi in cui venissero effettivamente ostacolate le funzioni di vigilanza, una fattispecie contravvenzionale con pena detentiva piuttosto blanda (arresto fino ad un anno, più ammenda da 12.911 a 51.645 euro), mentre l’attuale disposizione delittuosa (art. 2638, comma 2, c.c.), caratterizzata dalla presenza del dolo intenzionale, viene sanzionata più severamente (appunto la reclusione da uno a quattro anni). Resta tuttavia inspiegabile la diminuzione del massimo edittale per la figura criminosa di cui al primo comma della previsione codicistica – qualificata dal dolo specifico parimenti a quella del d.lgs. n. 385/1993 (il fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza) – rispetto al primo comma dell’abrogato art. 134 t.u.b. Quanto al Capo III, intitolato, per vero in modo poco significativo, “Banche e gruppi bancari”, esso contiene la norma che permette di applicare i reati societari all’universo bancario, vale a dire l’art. 135 che, superando i dubbi posti dall’art. 92 della vecchia legge bancaria, a chiare lettere rende applicabili tutte le norme penali societarie del c.c. agli enti creditizi, quale che ne sia la struttura organizzativa, e quella che disciplina il delitto di illeciti rapporti patrimoniali con la banca (art. 136), posto a tutela dai fenomeni di infedeltà gestoria e divenuto a più riprese negli ultimi anni oggetto dell’interesse del legislatore. Ivi è inoltre collocata la contravvenzione di falso interno bancario (art. 137, comma 2), nonché il mendacio bancario (oggi art. 137, comma 1bis), abrogato dal d.lgs. n. 61/2002 e restaurato con l. n. 262/2005, nonché l’aggiotaggio bancario (art. 138), del pari cassato dalla riforma del 2002 ma confluito nella generale fattispecie delittuosa coniata all’art. 2637 c.c. La pubblicazione analizza altresì il delitto di ricorso abusivo al credito, che è diretto a reprimere il comportamento dei soggetti qualificati che ricorrono al credito occultando la propria grave condizione di crisi finanziaria, la quale, se portata a conoscenza del creditore, avrebbe determinato quest’ultimo a concedere credito solo in presenza di congrue garanzie o, addirittura, a non concederlo affatto. Il precetto attribuisce quindi rilievo penale ad un contegno di per sé assolutamente normale e lecito nel traffico economico (appunto quello del ricorrere al credito), allorché la condotta del debitore richiedente sia caratterizzata dalla dissimulazione del dissesto in cui lo stesso versi.
2007
CODICE PENALE IPERTESTUALE, LEGGI COMPLEMENTARI.
9788859801351
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/1778754
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact