Si può veramente pensare al problema dei flussi di immigrazione tra il Sud e il Nord del Mondo, come ad un problema di ‘‘sicurezza’’ nelle relazioni internazionali, da risolvere con mezzi addirittura militari, come spesso gli Stati di destinazione di tali flussi sono stati, nel recente passato, tentati di fare? La tesi che ispira quest’intervento e` che una siffatta caratterizzazione sia errata. Piuttosto, e` la risposta miope e muscolosa riservata a questi fenomeni da molti di quei Paesi a determinare nel medio periodo l’insorgere di rischi per la sicurezza collettiva dei membri della comunita` internazionale. Non solo, quella risposta mette in pericolo il rispetto di importanti impegni internazionali, in particolare degli obblighi che incombono sui Paesi di destinazione rispetto ai migranti che abbiano lo status di rifugiati. Lo studio muove dalla constatazione che l’attivita` di contrasto all’immigrazione c.d. clandestina si concentra per l'essenziale sui sintomi piu` vistosi delle migrazioni di massa, trascurandone invece troppo spesso le cause. E` da queste invece che occorre muovere, qualora si vogliano realisticamente governare e, se del caso, anche contrastare quei fenomeni. In tale contesto, si sottolinea come i grandi fenomeni migratori cui si assiste negli ultimi due decenni siano spesso il frutto dell'impossibilita`, per larghe fette di popolazione, di vivere nel Paese d’origine una vita dignitosa, nel godimento dei diritti economici, sociali e culturali di cui il diritto internazionale vorrebbe fosse assicurato il godimento ad ogni uomo. Riconoscendo dunque che all'origine di questi fenomeni vi sono spesso violazioni del diritto internazionale, l'autore ipotizza che sia possibile invocare la responsabilità nternazionale dello Stato di origine, o di altri soggetti del diritto internazionale, in relazione alla violazione degli obblighi internazionali in materia di rispetto dei diritti umani. L'autore sottolinea poi come La violazione del diritto internazionale all’origine del fenomeno migratorio possa caratterizzarsi per un grado maggiore o minore di gravita`, dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo. La valutazione di tali profili sara` rilevante ai fini della determinazione del tipo di reazione possibile, dei soggetti legittimati a porla in essere, delle conseguenze dell’illecito in termini di obblighi secondari di riparazione. In particolare, il riscorso a sanzioni negative non sara` ammissibile quando il fenomeno migratorio sia dovuto all’incapacita` dello Stato di origine di garantire certi standard di protezione dei diritti umani e, in particolare, certi bisogni essenziali della sua popolazione. In ipotesi siffatte Rimarrebbe invece giustificabile una reazione che, violando in astratto il principio di non ingerenza negli affari interni del Paese di origine, vedesse il Paese o i Paesi di destinazione intervenire in autotutela per assicurare il soddisfacimento dei bisogni essenziali di quelle popolazioni anche senza il consenso dello Stato di origine, al fine di fermare il flusso migratorio. La sanzione negativa non sara` ulteriormente ne ́ ammissibile ne ́ opportuna qualora la responsabilita` della violazione non sia chiaramente attribuibile ad uno o piu` soggetti determinati, ma venga in gioco, seppure con gradi e forme differenziati, l’orientamento o il modo di essere dell’intera comunita` internazionale, ed in particolare l’iniqua distribuzione delle risorse ed il concreto atteggiarsi delle relazioni di interdipendenza economica che coinvolgono l’intera comunità internazionale. In simili casi gli Stati di destinazione dei flussi migratori potranno efficacemente reagire solo attraverso misure positive affiancando lo Stato di origine nell’eliminazione delle cause di quelle situazioni che sono, a loro volta, all’origine dei fenomeni migratori di massa. Il lavoro passa poi in rassegna le varie forme in cui l'Unione europea può essere chiamata ad intervenire, sulla scena internazionale, nell'ambito delle sue competenze di ex secondo pilastro e di ex terzo pilastro, nonché nell'ambito delle più tradizionali competenze dell'ex pilastro "comunitario" . Infine, un mutamento di prospettiva nel riconoscimento di diritti ai cittadini di paesi terzi presenti sul suolo dell'Unione è auspicato, al fine, questo sì, di aumentare il livello di coesione delle nostre società e, pertanto, la loro sicurezza interna, ma anche esterna, nelle relazioni con i Paesi di cui questi migranti sono originari.
L'immigrazione di massa: problema di sicurezza per l'Europa?
CORTESE, BERNARDO
2007
Abstract
Si può veramente pensare al problema dei flussi di immigrazione tra il Sud e il Nord del Mondo, come ad un problema di ‘‘sicurezza’’ nelle relazioni internazionali, da risolvere con mezzi addirittura militari, come spesso gli Stati di destinazione di tali flussi sono stati, nel recente passato, tentati di fare? La tesi che ispira quest’intervento e` che una siffatta caratterizzazione sia errata. Piuttosto, e` la risposta miope e muscolosa riservata a questi fenomeni da molti di quei Paesi a determinare nel medio periodo l’insorgere di rischi per la sicurezza collettiva dei membri della comunita` internazionale. Non solo, quella risposta mette in pericolo il rispetto di importanti impegni internazionali, in particolare degli obblighi che incombono sui Paesi di destinazione rispetto ai migranti che abbiano lo status di rifugiati. Lo studio muove dalla constatazione che l’attivita` di contrasto all’immigrazione c.d. clandestina si concentra per l'essenziale sui sintomi piu` vistosi delle migrazioni di massa, trascurandone invece troppo spesso le cause. E` da queste invece che occorre muovere, qualora si vogliano realisticamente governare e, se del caso, anche contrastare quei fenomeni. In tale contesto, si sottolinea come i grandi fenomeni migratori cui si assiste negli ultimi due decenni siano spesso il frutto dell'impossibilita`, per larghe fette di popolazione, di vivere nel Paese d’origine una vita dignitosa, nel godimento dei diritti economici, sociali e culturali di cui il diritto internazionale vorrebbe fosse assicurato il godimento ad ogni uomo. Riconoscendo dunque che all'origine di questi fenomeni vi sono spesso violazioni del diritto internazionale, l'autore ipotizza che sia possibile invocare la responsabilità nternazionale dello Stato di origine, o di altri soggetti del diritto internazionale, in relazione alla violazione degli obblighi internazionali in materia di rispetto dei diritti umani. L'autore sottolinea poi come La violazione del diritto internazionale all’origine del fenomeno migratorio possa caratterizzarsi per un grado maggiore o minore di gravita`, dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo. La valutazione di tali profili sara` rilevante ai fini della determinazione del tipo di reazione possibile, dei soggetti legittimati a porla in essere, delle conseguenze dell’illecito in termini di obblighi secondari di riparazione. In particolare, il riscorso a sanzioni negative non sara` ammissibile quando il fenomeno migratorio sia dovuto all’incapacita` dello Stato di origine di garantire certi standard di protezione dei diritti umani e, in particolare, certi bisogni essenziali della sua popolazione. In ipotesi siffatte Rimarrebbe invece giustificabile una reazione che, violando in astratto il principio di non ingerenza negli affari interni del Paese di origine, vedesse il Paese o i Paesi di destinazione intervenire in autotutela per assicurare il soddisfacimento dei bisogni essenziali di quelle popolazioni anche senza il consenso dello Stato di origine, al fine di fermare il flusso migratorio. La sanzione negativa non sara` ulteriormente ne ́ ammissibile ne ́ opportuna qualora la responsabilita` della violazione non sia chiaramente attribuibile ad uno o piu` soggetti determinati, ma venga in gioco, seppure con gradi e forme differenziati, l’orientamento o il modo di essere dell’intera comunita` internazionale, ed in particolare l’iniqua distribuzione delle risorse ed il concreto atteggiarsi delle relazioni di interdipendenza economica che coinvolgono l’intera comunità internazionale. In simili casi gli Stati di destinazione dei flussi migratori potranno efficacemente reagire solo attraverso misure positive affiancando lo Stato di origine nell’eliminazione delle cause di quelle situazioni che sono, a loro volta, all’origine dei fenomeni migratori di massa. Il lavoro passa poi in rassegna le varie forme in cui l'Unione europea può essere chiamata ad intervenire, sulla scena internazionale, nell'ambito delle sue competenze di ex secondo pilastro e di ex terzo pilastro, nonché nell'ambito delle più tradizionali competenze dell'ex pilastro "comunitario" . Infine, un mutamento di prospettiva nel riconoscimento di diritti ai cittadini di paesi terzi presenti sul suolo dell'Unione è auspicato, al fine, questo sì, di aumentare il livello di coesione delle nostre società e, pertanto, la loro sicurezza interna, ma anche esterna, nelle relazioni con i Paesi di cui questi migranti sono originari.Pubblicazioni consigliate
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