Il contributo si pone l'obiettivo di analizzare i problemi posti dall'art. 73, c. 5-bis, Tuir che introduce una presunzione di residenza in Italia per le società e gli enti che detengano partecipazioni di controllo nei soggetti di cui alle lettere a) e b) della medesima norma, qualora siano contollati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato, ovvero siano amministrati da un consiglio di amministrazione composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia. Dopo il necessario inquadramento generale, l’attenzione si appunta sulle questioni procedimentali, vale a dire sulle modalità con le quali la presunzione può essere impiegata dall’ufficio nell’esercizio del potere di accertamento e ciò nella convinzione che la prospettiva sostanziale e quella procedimentale debbano considerarsi in stretta integrazione, allo scopo di comprendere la reale efficacia deterrente del precetto rispetto a fattispecie di esterovestizione societaria. Concentrando l’attenzione sulla littera legis si osserva che la previsione agevola gli uffici nell’individuare il collegamento territoriale che giustifica la sovranità impositiva nazionale, permettendo di attrarre ad imposizione in Italia i soggetti che versano nelle condizioni previste, con la conseguente applicazione del principio worldwide income taxation. Fermo restando questo primo risultato interpretativo, si osserva che la norma non consente, invece, di individuare dove precisamente nel territorio dello Stato si trovi detta sede amministrativa. L’individuazione di tale luogo, se non è decisiva ai fini di assicurare l’imposizione in Italia dei redditi prodotti dal contribuente sulla base del criterio della residenza, è tuttavia essenziale, ai fini procedimentali, per radicare la competenza dell’amministrazione, che viene attribuita all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Peri i soggetti diversi dalle persone fisiche, il domicilio fiscale si identifica con il luogo in cui la società ha la sede legale (nel nostro caso estera) o, in mancanza, per quanto interessa la sede amministrativa. In questo contesto, l’individuazione del Comune in cui si trova detta sede diviene essenziale per conoscere il domicilio fiscale del soggetto passivo e, conseguentemente, per attribuire la potestà impositiva. Se così è, può affermarsi che quelle prove che non servono più per fondare il presupposto dell’imposizione potrebbero rivelarsi ancora necessarie per radicare la competenza dell’ufficio. Sulla base di tali considerazioni, lo scritto esamina gli elementi posti a fondamento della presunzione di cui all’art. 73, c. 5-bis e dimostra come essi siano insufficienti ad identificare il domicilio fiscale, manifestandosi la necessità di acquisizione di ulteriori informazioni con apposita attività istruttoria. Ciò in quanto si ritiene che l’ufficio, in applicazione del principio fondamentale posto dall’art. 97 Cost., debba prima fornire a sè la prova dei presupposti di legittimità della sua azione e tra questi, il rispetto dei criteri di competenza territoriale appare elemento rilevante (come evidenziato da Cass., che collega all’incompetenza conseguenze invalidanti sul provvedimento). Sulla base di tali conclusioni, il lavoro sviluppa il tema della tutela processuale del contribuente, evidenziando i casi e le modalità tecniche con le quali l’eccezione di incompetenza potrebbe essere formulata. L’attenzione si appunta infine su di un altro centrale aspetto degli accertamenti sull’esterovestizione, vale a dire sull’essenzialità del contraddittorio preventivo, verificando se detto obbligo possa essere riconosciuto mediante adattamento degli strumenti di interpello previsti dal Tuir e dsllo Statuto del contribuente. In sintesi lo scritto evidenzia talune aporie normative e fornisce spunto per interventi correttivi, offrendo comunque soluzioni a problemi pratici connessi alle complesse verifiche in materia di esterovestizione societaria.

Profili procedimentali di diritto interno conseguenti alla nuova presunzione di residenza in Italia delle società  (art. 73, comma 5-bis, TUIR)

TRIVELLIN, MAURO
2007

Abstract

Il contributo si pone l'obiettivo di analizzare i problemi posti dall'art. 73, c. 5-bis, Tuir che introduce una presunzione di residenza in Italia per le società e gli enti che detengano partecipazioni di controllo nei soggetti di cui alle lettere a) e b) della medesima norma, qualora siano contollati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato, ovvero siano amministrati da un consiglio di amministrazione composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia. Dopo il necessario inquadramento generale, l’attenzione si appunta sulle questioni procedimentali, vale a dire sulle modalità con le quali la presunzione può essere impiegata dall’ufficio nell’esercizio del potere di accertamento e ciò nella convinzione che la prospettiva sostanziale e quella procedimentale debbano considerarsi in stretta integrazione, allo scopo di comprendere la reale efficacia deterrente del precetto rispetto a fattispecie di esterovestizione societaria. Concentrando l’attenzione sulla littera legis si osserva che la previsione agevola gli uffici nell’individuare il collegamento territoriale che giustifica la sovranità impositiva nazionale, permettendo di attrarre ad imposizione in Italia i soggetti che versano nelle condizioni previste, con la conseguente applicazione del principio worldwide income taxation. Fermo restando questo primo risultato interpretativo, si osserva che la norma non consente, invece, di individuare dove precisamente nel territorio dello Stato si trovi detta sede amministrativa. L’individuazione di tale luogo, se non è decisiva ai fini di assicurare l’imposizione in Italia dei redditi prodotti dal contribuente sulla base del criterio della residenza, è tuttavia essenziale, ai fini procedimentali, per radicare la competenza dell’amministrazione, che viene attribuita all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Peri i soggetti diversi dalle persone fisiche, il domicilio fiscale si identifica con il luogo in cui la società ha la sede legale (nel nostro caso estera) o, in mancanza, per quanto interessa la sede amministrativa. In questo contesto, l’individuazione del Comune in cui si trova detta sede diviene essenziale per conoscere il domicilio fiscale del soggetto passivo e, conseguentemente, per attribuire la potestà impositiva. Se così è, può affermarsi che quelle prove che non servono più per fondare il presupposto dell’imposizione potrebbero rivelarsi ancora necessarie per radicare la competenza dell’ufficio. Sulla base di tali considerazioni, lo scritto esamina gli elementi posti a fondamento della presunzione di cui all’art. 73, c. 5-bis e dimostra come essi siano insufficienti ad identificare il domicilio fiscale, manifestandosi la necessità di acquisizione di ulteriori informazioni con apposita attività istruttoria. Ciò in quanto si ritiene che l’ufficio, in applicazione del principio fondamentale posto dall’art. 97 Cost., debba prima fornire a sè la prova dei presupposti di legittimità della sua azione e tra questi, il rispetto dei criteri di competenza territoriale appare elemento rilevante (come evidenziato da Cass., che collega all’incompetenza conseguenze invalidanti sul provvedimento). Sulla base di tali conclusioni, il lavoro sviluppa il tema della tutela processuale del contribuente, evidenziando i casi e le modalità tecniche con le quali l’eccezione di incompetenza potrebbe essere formulata. L’attenzione si appunta infine su di un altro centrale aspetto degli accertamenti sull’esterovestizione, vale a dire sull’essenzialità del contraddittorio preventivo, verificando se detto obbligo possa essere riconosciuto mediante adattamento degli strumenti di interpello previsti dal Tuir e dsllo Statuto del contribuente. In sintesi lo scritto evidenzia talune aporie normative e fornisce spunto per interventi correttivi, offrendo comunque soluzioni a problemi pratici connessi alle complesse verifiche in materia di esterovestizione societaria.
2007
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/1777089
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